CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41492/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il reato di lesioni personali aggravate. Considerato che i primi due motivi di ricorso, entrambi volti al riconoscimento a favore di Stanchi della legittima difesa putativa, sono inammissibili in quanto carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) e, comunque, indirizzati a sollecitare una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici. Ritenuto che il terzo motivo, che contesta la sussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma, è inammissibile, in quanto versato in fatto e argomentato in termini che sollecitano un diretto apprezzamento da parte del giudice di legittimità di atti peraltro genericamente indicati. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso