CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 08064/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI01S8Z4D) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza in data 14/10/2021, confermava la sentenza emessa all' esito di giudizio abbreviato dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Ravenna in data 26/02/2021 in forza della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A) (art. 497 bis, comma secondo, cod. pen.), B) (art. 648 cod. pen.), C) (art. 81, 494 cod. pen.), D) (art. 455 cod. pen.) ed E) (art. 4 L. 110/1975) e condannato, quanto ai reati di cui ai capi A), B), C) e D), alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 1.600,00 di multa e quanto al reato di cui al capo E) alla pena di mesi tre di arresto ed euro 500,00 di ammenda.2. Avverso detta pronunzia propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, formulando i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 497-bis cod. pen. nonché dell'art.192 cod. proc. pen. Assume che i giudici di merito non avevano considerato che difettava la prova di una condotta concorsuale a carico dell'imputato finalizzata alla fabbricazione e formazione di un documento falso e che il mero uso personale del documento falso non poteva essere equiparato all' ipotesi di fabbricazione o, comunque, formazione del documento falso, non apparendo dirimente la tesi della corte di merito secondo cui l'imputato doveva rispondere di tale reato in quanto aveva certamente fornito la propria effige fotografica. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 648 cod. pen. nonché motivazione meramente apparente in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui al capo B). Lamenta che i giudici di merito non avevano in alcun modo esaminato il profilo relativo alla consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza illecita del bene, una carta di identità. 2.2. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 69, comma terzo, ed 81, comma quarto, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al complessivo trattamento sanzionatorio. Assume che avendo i giudici applicato la contestata recidiva, ritenuta equivalente all' ipotesi attenuata della ricettazione e trovando applicazione la regola per cui in caso di equivalenza fra aggravanti ed attenuanti va applicata la pena come se non ricorresse alcuna circostanza, non poteva essere applicato l'aumento di pena di cui all' art. 81 comma quarto cod. pen. Rileva che, in ogni caso, la motivazione era viziata in quanto non erano state esaminate le specifiche censure relative alla sussistenza della recidiva, che la corte di appello aveva omesso di motivare in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed ancora che andava riconosciuta la continuazione anche con la contravvenzione di cui al capo E). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'art. 497 bis cod. pen. nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Secondo il ricorrente il concorso nella fabbricazione o formazione del documento falso non poteva essere ritenuto sul presupposto, indimostrato, che l' imputato avesse fornito la propria effige in quanto poteva essere stato il "falsario a fotografare con strumento proprio il volto" dell' imputato ed in ogni caso il fornire la foto poteva costituire un mero atto prodromico alla fabbricazione o formazione di un documento falso non potendo la "messa a disposizione dell' effige fotografica propria" ovvero il "sottoporsi a riproduzione fotografica del proprio volto" rappresentare una condotta assimilabile a quelle di "fabbricazione" o "formazione" del documento falso. Rileva che la mancata spiegazione da parte dell'imputato delle modalità attraverso le quali era entrato in possesso del documento in questione non costituiva un ulteriore elemento decisivo, e che, conseguentemente, i giudici di merito avevano finito per ritenere applicabile il secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen. al mero uso personale di documento falso, non potendosi in alcun modo parlare di una partecipazione concorsuale dell'imputato alla contraffazione del documento de quo. 2.1. Ritiene il Collegio che le censure formulate con tale motivo non colgono in alcun modo nel segno avendo i giudici di merito, valutate le complessive emergenze processuali ivi compresa l' assenza di una plausibile e lecita spiegazione dei fatti occorsi da parte dell' imputato, fatto corretta applicazione del condivisibile principio per cui integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento. (In motivazione la Corte ha precisato che, pur potendo ipotizzare in astratto che il soggetto in possesso del documento falso riportante la propria fotografia non abbia concorso alla contraffazione, tuttavia la presenza della fotografia del possessore presenta una considerevole efficacia indiziaria in ordine alla condotta di concorso nella contraffazione). (Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01). Orbene a fronte della ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito, con c.d. doppia conforme, la tesi secondo cui sarebbe potuto essere stato un "falsario a fotografare con strumento proprio il volto" dell'imputato rappresenta una inammissibile lettura alternativa dei fatti, non suffragata da alcun elemento probatorio. Sotto altro profilo va rilevato che non può revocarsi in dubbio che il fornire una propria fotografia utilizzata in un documento falso costituisce un tassello indispensabile per la formazione del documento medesimo che l'imputato aveva evidentemente interesse ad utilizzare, essendone stato trovato in possesso, senza fornire alcuna plausibile spiegazione alternativa. Appare, invero, evidente che il fornire la foto - dato questo, giova ribadirlo, accertato in punto di fatto dai giudici di merito - ha determinato un sicuro contributo causale alla realizzazione materiale del fatto, ponendosi quale condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto tipico (la formazione di un documento di identificazione falso completo nei suoi elementi costitutivi ivi compresa la fotografia). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato quello secondo cui il delitto di ricettazione e quello di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi possono concorrere in caso di falsificazione di documento in bianco, già oggetto di furto, successiva alla ricezione dello stesso, atteso che le fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità. (Fattispecie relativa alla falsificazione di un modulo di carta di identità precedentemente rubato)»(Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Imp. P.M. in proc. Hamzaoui, Rv. 266556 -01). Nel caso all'esame, l'imputato è stato colto in possesso di un documento oggetto di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], falsificato mediante l'apposizione della foto dell'imputato medesimo: la evidente riferibilità ad un soggetto terzo della carta di identità in questione implica la chiara consapevolezza da parte dell'imputato, che non ha fornito alcuna giustificazione al riguardo, di utilizzare un documento di provenienza illecita. La giurisprudenza di legittimità, invero, è consolidata e costante nel ritenere che, ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della illecita provenienza (ex multis, Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643; Sez. 2, 20193 del 19/04/2017 Imp. PG. in proc. Kebe, Rv. 270120). Detto principio, contrariamente a quanto assume la difesa, non si presta ad essere declinato in termini difformi, o addirittura escluso, in relazione alla natura del bene oggetto della condotta illecita. Infatti, questa Corte ne ha affermato l'applicabilità nel caso di acquisto o ricezione di un modulo di assegno bancario in bianco al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, trattandosi di documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo del titolare del conto corrente o di persona dallo stesso delegata (Sez. 2, n. 34522 del 13/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276428); di ricette mediche in bianco giacché le stesse sono in possesso esclusivo del medico al quale si può risalire attraverso i dati su di esse impressi (Sez. 2, n. 51417 del 04/12/2013, Rv. 258223); ovvero di una patente di guida (Sez. 2, n. 39825 del 22/05/2009, Coppola, Rv. 245235), tutti documenti - quale quello in questione - che in ragione della disciplina che ne regola il rilascio consentono un immediato collegamento con il legittimo possessore. 4. Il terzo motivo è generico, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale ha spiegato in modo adeguato le ragioni per le quali era ritenere congrua la pena applicata, determinata partendo dal minimo edittale e correttamente ritenuta sussistente la recidiva; in merito agli effetti della ritenuta recidiva sulla quantificazione degli aumenti di pena per la riconosciuta continuazione, i giudici di merito si sono conformati all'insegnamento di Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Imp. PG. in proc. Filosofi, Rv. 267044 -01, secondo cui in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.4.1. Rileva, infine, il Collegio che correttamente è stato escluso il vincolo della continuazione con il reato contravvenzionale di cui al capo E) in assenza di alcun elemento sintomatico dell'unicità del programma criminoso che deve necessariamente sussistere per il riconoscimento di tale disciplina a favore dell'imputato il quale non ha indicato alcun elemento oggettivo da cui desumere la riconducibilità anche di questo reato a una preventiva programmazione unitaria, con conseguente manifesta infondatezza dell' ultimo motivo di ricorso. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C