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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 28469/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si contesta all'imputato di non essersi attivato per chiedere una eventuale rateazione del pagamento che, pur in condizioni di riferita indigenza dovuta al ritorno in libertà dopo lungo periodo di detenzione, gli avrebbe consentito di avere il tempo per ottemperare al pagamento della somma, non particolarmente impegnativa, di 2.000 euro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché privi del requisito della specificità dei motivi di impugnazione, in quanto non si confrontano con la parte di motivazione del provvedimento impugnato, in cui si contesta all'imputato di non essersi attivato per chiedere una eventuale rateazione del pagamento che, pur in condizioni di riferita indigenza dovuta al ritorno in libertà dopo lungo periodo di detenzione, gli avrebbe consentito di avere il tempo per ottemperare al pagamento della somma, non particolarmente impegnativa, di 2.000 euro; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2023
Sentenza Cassazione n. 28469/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris