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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 17605/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.) considerato che entrambi i motivi non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che dà correttamente conto dell'insussistenza di autorizzazioni ad allontanarsi dal Comune di residenza (ordinanza n. 2654/20 del Tribunale di Sorveglianza di l'Aquila) al contempo rilevando la violazione dell'orario in cui avrebbe potuto uscire dall'abitazione per il soddisfacimento di esigenze di primaria necessità di cui all'ordinanza di detenzione domiciliare; che, essendo l'evasione un reato a forma libera, irrilevante risulta la dedotta mancata corrispondenza tra accusa e sentenza visto che qualsiasi allontanamento dal domicilio in violazione del perimetro delle autorizzazioni concesse dall'ordinanza applicativa della misura detentiva integra il reato per come esplicitato nella contestazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente al reato di cui all'art. 385 cod. pen.) considerato che entrambi i motivi non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato che dà correttamente conto dell'insussistenza di autorizzazioni ad allontanarsi dal Comune di residenza (ordinanza n. 2654/20 del Tribunale di Sorveglianza di l'Aquila) al contempo rilevando la violazione dell'orario in cui avrebbe potuto uscire dall'abitazione per il soddisfacimento di esigenze di primaria necessità di cui all'ordinanza di detenzione domiciliare; che, essendo l'evasione un reato a forma libera, irrilevante risulta la dedotta mancata corrispondenza tra accusa e sentenza visto che qualsiasi allontanamento dal domicilio in violazione del perimetro delle autorizzazioni concesse dall'ordinanza applicativa della misura detentiva integra il reato per come esplicitato nella contestazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14
Sentenza Cassazione n. 17605/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris