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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31959/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, attraverso cui la difesa censura la sussistenza della responsabilità in ordine al delitto di evasione ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di merito che ha fornito ineccepibile risposta sul perché non fosse credibile la versione a mente della quale il ricorrente avrebbe avuto la necessità di uscire da casa per reperire dell'insulina che, in realtà, non sapeva spiegare da chi e come fosse stata reperita; che detta circostanza, anche per l'accertata condotta tesa alla strumentale utilizzazione del possesso dell'insulina e del tentativo di accampare scuse in ordine alla sorpresa in flagranza, viene rievocata in questa sede con il tentativo di accreditare una lettura alternativa delle evenienze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato che anche in ordine alle escluse attenuanti generiche sussiste corretta e logica motivazione là dove la Corte di merito fa espresso riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili, risultando generico il motivo che neppure prospetta quali sarebbero gli elementi non correttamente valorizzati; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso, attraverso cui la difesa censura la sussistenza della responsabilità in ordine al delitto di evasione ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sono riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di merito che ha fornito ineccepibile risposta sul perché non fosse credibile la versione a mente della quale il ricorrente avrebbe avuto la necessità di uscire da casa per reperire dell'insulina che, in realtà, non sapeva spiegare da chi e come fosse stata reperita; che detta circostanza, anche per l'accertata condotta tesa alla strumentale utilizzazione del possesso dell'insulina e del tentativo di accampare scuse in ordine alla sorpresa in flagranza, viene rievocata in questa sede con il tentativo di accreditare una lettura alternativa delle evenienze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato che anche in ordine alle escluse attenuanti generiche sussiste corretta e logica motivazione là dove la Corte di merito fa espresso riferimento all'assenza di elementi positivamente valutabili, risultando generico il motivo che neppure prospetta quali sarebbero gli elementi non correttamente valorizzati; rilevato, che il ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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