CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 28087/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23710/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore fallimentare p.t., rappresentatae difesa, come da procura in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] , p.e.c [OSCURATO:EMAIL]; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttorepro tempore; –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dellaSicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 2310 /2020 , depositata in data 27/04/2020 e non notificata; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tenuta dal consiglieredott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ord. interlocutoria 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale (CTR)della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, accoglieva in parte gli appelli erariali proposti contro quattro decisioni dellaCommissione tributaria provinciale (CTP) di Siracusa, con cui erano stati rigettati i ricorsi proposti dalla Sandals di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. contro un avviso di accertamento Iva e Irap, dalla medesima società contro un avviso di accertamento per omesse ritenute Irpef, sempredalla società contro un provvedimento di irrogazione delle sanzioni e infine da [OSCURATO:PERSONA] contro un avviso di accertamento Irpef, tutti relativi all’anno di imposta 2010. 2. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società sulla base di due motivi. L’Agenzia delle entrate, cui il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c.,è rimasta intimata. La causa è statafissata per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conil primo motivo, proposto come « nullità della se n tenza o del procedimento», sideduce nullità assoluta della sentenza per violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, lamentando l’errata decisione in merito alla eccezione di nullità per mancato rispetto del termine di sessanta giorni tra la data di chiusura del p.v.c. e la data di emissione dell’avviso di accertamento. Con il secondo motivo si deduce «nullità della sentenza della Commissione tributaria regionale- sezione staccata di Siracusa - sentenza 2310-4-2020 per violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. 600/73», in merito alla ricostruzione dei ricavi. 2.Rilevato che occorre disporre la integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti del giudizio di appello nel quale veniva in rilievo una ipotesi di litisconsorzio necessario trattandosi di accertamento nei confronti di società di persone, la causa va rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Cos