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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04530/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, adito quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con tre sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Bari, in data 10.7.2019, in esito a giudizio abbreviato (Condanna alla pena di anni 13 mesi 4 di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990); 2) dal GIP del Tribunale di Trani in data 15.2.2010, in esito a giudizio abbreviato (condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 1.700,00 euro di multa per delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); 3) dal GUP del Tribunale di Bari in data 28.11.2007, in esito a giudizio ex art.444 cod. proc. pen. (condanna alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per i delitti di cui all'art. 74 e 73 d.P.R n. 309 del 1990).

Per l'effetto ha rideterminato la pena unica complessiva in anni 16 mesi otto di reclusione così calcolata: - pena base per la violazione più grave di cui alla sentenza sub 1), - aumentata di anni 1 mesi 8 per il reato di cui all'art. 74 d.P.R n. 309 del 1990 di cui alla sentenza sub 3) e di ulteriori mesi 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 d.P.R n. 309 del 1990, sempre oggetto della sentenza sub 3); - ancora aumentata di mesi 10 di reclusione per il reato di cui alla sentenza sub 2), già al netto della dimensione ex art. 442 cod. proc. pen. 2.

Ricorre il Notarpietro, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui denuncia promiscuam. ente violazione di legge e vizio di motivazione.

Lamenta, in particolare, che la pena per il reato satellite di cui all'art. 73 d.P.R n. 309 del 1990 giudicati con la sentenza sub 2) sia stato quantificato in mesi 10, quindi in misura superiore a quella, di mesi 4, stabilita dal precedente provvedimento di unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. dei reati di cui alle sentenze sub 2) e sub 3).

Si duole, inoltre, della misura del complessivo aumento della pena per i reati di cui alla sentenza sub 3) perché determinato senza tener conto della riduzione per il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato.

2. La Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi in tema di rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato anche laddove ha determinato in mesi 10 la pena per il reato satellite di cui all'art. 73 d.P.R n. 309 del 1990 accertato con la sentenza sub 2) discostandosi dalla misura più favorevole al condannato indicata nel precedente provvedimento di unificazione ex art. 671 cod. proc.

Infatti, il giudice dell'esecuzione, può quantificare un aumento di pena per i reati-satellite in misura superiore a quello fissato in altro provvedimento precedentemente adottato in sede esecutiva, atteso che la discrezionalità del giudice dell'esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione 2 5.)egIAL, effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato (Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021, Naddeo, Rv. 281678).

Nel caso in esame, peraltro, l'elevamento della pena per il reato satellite, come si desume dal complessivo apparato argomentativo dell'ordinanza, è stato plausibilmente giustificato con l'elemento nuovo costituito dalla maggiore gravità della violazione più grave cui è stata commisurata la pena base e dal più allarmante contesto di criminalità organizzata in cui, alla luce di tutte le sentenze in esecuzione, sono stati commessi i reati unificati.

3. Quanto ai reati satellite oggetto della sentenza sub 3), la misura della pena inflitta, assai più contenuta di quella originariamente inflitta in sede cognitiva, pari ai anni 5 di reclusione ed euro 30.000.00 di multa, attesta che la sua rideterminazione è stata eseguita applicando la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen e, quindi, commisurando l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643; Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281679).

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, in Roma il 6 dicembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bari, adito quale giudice dell'esecuzione da [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., ha unificato sotto il vincolo della continuazione i reati giudicati con tre sentenze emesse: 1) dalla Corte di appello di Bari, in data 10.7.2019, in esito a giudizio abbreviato (Condanna alla pena di anni 13 mesi 4 di reclusione per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990); 2) dal GIP del Tribunale di Trani in data 15.2.2010, in esito a giudizio abbreviato (condanna alla pena di anni 2 mesi 8 di reclusione ed euro 1.700,00 euro di multa per delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990); 3) dal GUP del Tribunale di Bari in data 28.11.2007, in esito a giudizio ex art.444 cod. proc. pen. (condanna alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa per i delitti di cui all'art. 74 e 73 d.P.R n. 309 del 1990). Per l'effetto ha rideterminato la pena unica complessiva in anni 16 mesi otto di reclusione così calcolata: - pena base per la violazione più grave di cui alla sentenza sub 1), - aumentata di anni 1 mesi 8 per il reato di cui all'art. 74 d.P.R n. 309 del 1990 di cui alla sentenza sub 3) e di ulteriori mesi 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 73 d.P.R n. 309 del 1990, sempre oggetto della sentenza sub 3); - ancora aumentata di mesi 10 di reclusione per il reato di cui alla sentenza sub 2), già al netto della dimensione ex art. 442 cod. proc. pen. 2. Ricorre il Notarpietro, per il tramite del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo con cui denuncia promiscuam. ente violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta, in particolare, che la pena per il reato satellite di cui all'art. 73 d.P.R n. 309 del 1990 giudicati con la sentenza sub 2) sia stato quantificato in mesi 10, quindi in misura superiore a quella, di mesi 4, stabilita dal precedente provvedimento di unificazione ex art. 671 cod. proc. pen. dei reati di cui alle sentenze sub 2) e sub 3). Si duole, inoltre, della misura del complessivo aumento della pena per i reati di cui alla sentenza sub 3) perché determinato senza tener conto della riduzione per il rito speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso propone censure infondate sicché deve essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi in tema di rideterminazione del trattamento sanzionatorio per effetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato anche laddove ha determinato in mesi 10 la pena per il reato satellite di cui all'art. 73 d.P.R n. 309 del 1990 accertato con la sentenza sub 2) discostandosi dalla misura più favorevole al condannato indicata nel precedente provvedimento di unificazione ex art. 671 cod. proc. Infatti, il giudice dell'esecuzione, può quantificare un aumento di pena per i reati-satellite in misura superiore a quello fissato in altro provvedimento precedentemente adottato in sede esecutiva, atteso che la discrezionalità del giudice dell'esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione 2 5.)egIAL, effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato (Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021, Naddeo, Rv. 281678). Nel caso in esame, peraltro, l'elevamento della pena per il reato satellite, come si desume dal complessivo apparato argomentativo dell'ordinanza, è stato plausibilmente giustificato con l'elemento nuovo costituito dalla maggiore gravità della violazione più grave cui è stata commisurata la pena base e dal più allarmante contesto di criminalità organizzata in cui, alla luce di tutte le sentenze in esecuzione, sono stati commessi i reati unificati. 3. Quanto ai reati satellite oggetto della sentenza sub 3), la misura della pena inflitta, assai più contenuta di quella originariamente inflitta in sede cognitiva, pari ai anni 5 di reclusione ed euro 30.000.00 di multa, attesta che la sua rideterminazione è stata eseguita applicando la riduzione concessa ex art. 444 cod. proc. pen e, quindi, commisurando l'aumento alla pena determinata in sede di cognizione, comprensiva della riduzione per il rito (Sez. 1, n. 21808 del 07/07/2020, Terranova, Rv. 280643; Sez. 1, n. 30119 del 07/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281679). 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma il 6 dicembre 20
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