CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37913/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] - sottoposto a custodia in carcere dal 18 luglio 2018 - avverso ordinanza della Corte d'appello di Napoli del 22/2/2021, che aveva respinto la richiesta di scarcerazione da lui avanzata per sopravvenuta inefficacia della misura. Il Tribunale del riesame premette che [OSCURATO:PERSONA] è imputato del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. commesso a partire dal 2013 e che per tale reato è stato condannato dal Tribunale ordinario il 16 aprile 2019, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni sedici di reclusione, inflitta tenuto conto della continuazione con i fatti, del medesimo tenore, di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli del 21 febbraio 2014. In appello la pena complessiva è stata ridotta ad anni undici, mesi sette e giorni dieci di reclusione. Il Tribunale aggiunge che al momento della notifica dell'ordinanza del 18 luglio 2018 1 PLf n [OSCURATO:PERSONA] si trovava detenuto in espiazione pena in virtù di un provvedimento di cumulo di 17 anni e cinque mesi di reclusione, "che comprendeva le due sentenze definitive per i reati associativi cui innanzi si è fatto riferimento". Pertanto, conclude il Tribunale, è da escludere che si versi in una ipotesi di inefficacia della misura e va ribadita la persistenza delle esigenze cautelari, stante la gravità delle condotte di cui il prevenuto si è reso responsabile. 3. Ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamentando la violazione degli artt. 125, 298 e 300, comma 4, cod. proc. pen., nonché la manifesta illogicità della motivazione, dimostrata dal fraintendimento, operato dal giudicante, delle ragioni dell'impugnativa. Il Tribunale ha ritenuto, deduce il ricorrente, che sia stata dedotta l'inefficacia della misura per decorrenza dei termini di custodia cautelare, laddove era stata invocata l'applicazione dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., in ragione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è detenuto, pressoché ininterrottamente, dal novembre 2007 - quindi, da oltre tredici anni - per reati di mafia e che per detti reati, unificati in continuazione, ha riportato in data 17/12/2020 condanna a pena complessiva ad anni undici, mesi sette e giorni dieci di reclusione; vale a dire ad una pena che è inferiore alla detenzione - in espiazione pena e in misura cautelare - già subita. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 1. Il ricorrente assume di essere stato condannato, con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/12/2020, alla pena di anni undici, mesi sette e giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 416/bis cod. pen., commesso dopo che sono divenute definitive due precedenti condanne per mafia, con cui è stata ravvisata la continuazione. Non specifica, però, di quali sentenze si tratti e quale sia stata la pena da queste irrogata. In realtà, dall'ordinanza impugnata si evince che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza della Corte d'appello di Napoli del 17/12/2020, alla pena di anni undici, mesi sette e giorni dieci di reclusione, che comprende quella irrogata dalla Corte d'appello di Napoli in data 21/2/2014, con cui è stata ravvisata la continuazione. Nulla è dato comprendere (perché nulla è stato spiegato) intorno alla terza condanna riportata dal ricorrente, così come non è dato comprendere quali siano i reati per cui [OSCURATO:PERSONA] ha sofferto carcerazione "per circa tredici anni", non potendo escludersi che il prevenuto abbia riportato condanna, passata in giudicato, per ulteriori reati, non considerati dal ricorrente.Il ricorso non consente perciò a questa Corte di valutare la fondatezza della prospettazione difensiva, con conseguente genericità e inammissibilità dello stesso. 2. Il ricorso è inammissibile, però, anche perché propugna una errata interpretazione dell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen.. In più occasioni, infatti, le Sezioni Unite di questa Corte si sono poste il problema di individuare l'esatto significato da attribuire - ove il procedimento abbia ad oggetto reati unificati per continuazione - all'espressione "entità della pena irrogata", contenuta nell'art. 300, comma 4, cod. proc. pen., pervenendo sempre alla conclusione che la pena da prendere in considerazione - al fine di accertare se la stessa superi, o meno, il periodo di custodia cautelare sofferto - è quella irrogata per i reati per i quali sia stata applicata e sia operante la misura cautelare, dovendosi tener fuori dal computo - ove la pena sia relativa a più reati unificati per continuazione - la pena irrogata per reati non sorretti da titolo cautelare (Sezioni Unite del 26/2/1997, n. 1, Mammoliti; SU, n. 23381 del 31/5/2007, Keci, che ha esaminato la questione con riguardo ai termini di fase, ma contiene la riaffermazione del principio espresso dalla sentenza precedente; Sezioni Unite del 26/3/2009, n. 25956, Vitale). Nella specie, si evince dall'ordinanza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] è sottoposto a misura cautelare dal 18 luglio 2018 per il reato di cui all'art. 416/bis cod. pen., commesso dopo il 2013, e che per detto reato è stato condannato dalla Corte d'appello di Napoli alla pena di anni dieci di reclusione, poi aumentata per continuazione nella misura sopra detta. Il che significa che, per il reato oggetto del nuovo giudizio, la pena inflitta è decisamente superiore al periodo di custodia cautelare sofferta. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, che si reputck equo quantificare in C 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1/ter, disp. Att. cod. proc.