CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22216/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della Corte d'appello di L'Aquila dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità, è manifestamente infondato alla luce della costante interpretazione giurisprudenziale, congruamente applicata dalla Corte di appello, secondo cui l'occupazione arbitraria di un appartamento di proprietà dell'ATER rientra nella previsione dell'art. 54 cod. pen. solo se ricorra il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non coincidendo la scriminante dello stato di necessità con l'esigenza dell'agente di reperire un alloggio e risolvere i propri problemi abitativi (Sez. 2, n. 4292 del 21/12/2011 dep. 01/02/2012, Manco, Rv. 251800-01); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine all'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito ne ha escluso il riconoscimento con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, la pag. 6); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in relazione al giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, sorrette da sufficiente motivazione (si vedano le pagg. 6 e 7), non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data