CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2025
Cassazione n. 26078/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata in primo grado dal Tribunale di Bari, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.; - che l'unico motivo di censura, afferente all'applicazione della recidiva, non è deducibile in sede di legittimità, avendo per oggetto una questione che, come espressamente rilevato dalla Corte territoriale, non ha costituito motivo di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] re,estensore [OSCURATO:PERSONA] ente