CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2024
Cassazione n. 39923/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' PASQUALE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di P. Iuracà; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dallo Iuracà avverso la sentenza di condanna per il reato di resistenza a p.u. (art. 337 cod. pen.), sono inammissibili per aspecificità e manifesta infondatezza poiché correttamente la Corte di appello ha sanzionato di genericità il motivo di appello con il quale l'imputato censurava la condanna deducendo la carenza di dolo e allegando "una reazione impulsiva, dettata da uno stato di agitazione o inquietudine", condizioni psicologiche affatto idonee ad escludere l'elemento soggettivo del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]