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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2025

Cassazione n. 32508/2025

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o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Macerata vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 7 aprile 2025 il Tribunale di Macerata ha confermato – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - il provvedimento di sequestro convalidato dal Pubblico Ministero in data 31 marzo 2025.

In motivazione si compie riferimento alla necessità di mantenere in essere il provvedimento di sequestro - a fini di prova - di un telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], pur se l’apparecchio non è quello avente il codice IMEI che ricollega la persona dell’indagato ai fatti per cui si procede (tentato furto e violazione della legge sulle armi).

Si ritiene congrua la motivazione espressa dal Pubblico Ministero, in ragione della necessità di procedere ad ulteriori accertamenti da eseguirsi mediante estrazione dei dati comunicativi dall’apparecchio.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA].

Al ricorso ha fatto seguito una memoria depositata il 12 giugno 2025.

Il ricorrente deduce la mera apparenza di motivazione.

In particolare si evidenzia che la motivazione del provvedimento emesso dal PM era assolutamente inidonea a rappresentare le ragioni di utilità della acquisizione del cellulare per lo sviluppo delle indagini, né il Tribunale ha introdotto argomenti ulteriori circa la esistenza di obiettive ragioni di collegamento tra l’oggetto del sequestro ed il fatto per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.

2. In premessa va ricordato che il provvedimento di sequestro a fini di prova (v.

Sez.

U sent. n. 36072 del 19.4.2018, rv 273548) deve contenere specifica motivazione, che dia conto in modo esaustivo della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, finanche quando abbia ad oggetto il corpo del reato.

3. Nel caso in esame si tratta del sequestro di un cellulare che – come esposto in motivazione – è diverso da quello già censito come pertinente alla attività di indagine.

Dunque al fine di rispettare il principio di diritto prima ricordato, è necessaria una specifica motivazione che nel caso in esame non è dato rinvenire, essendo stato compiuto riferimento alla mera possibilità dell’avvenuto trasferimento dei dati da un apparecchio ad un altro e non essendo stata esplicitata la specifica finalità del provvedimento di sequestro, atto che non può avere finalità meramente esplorative in rapporto a fatti diversi da quello per cui si procede (v. sul tema, in rapporto al principio di proporzione, Sez.

VI n. 1286 del 20.11.2024, dep.2025, rv 287421).

Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata, competente ai sensi dell'art. 324, co.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di Macerata vista la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; vista la requisitoria del Sost. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso; in procedura a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 7 aprile 2025 il Tribunale di Macerata ha confermato – nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - il provvedimento di sequestro convalidato dal Pubblico Ministero in data 31 marzo 2025. In motivazione si compie riferimento alla necessità di mantenere in essere il provvedimento di sequestro - a fini di prova - di un telefono cellulare rinvenuto nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], pur se l’apparecchio non è quello avente il codice IMEI che ricollega la persona dell’indagato ai fatti per cui si procede (tentato furto e violazione della legge sulle armi). Si ritiene congrua la motivazione espressa dal Pubblico Ministero, in ragione della necessità di procedere ad ulteriori accertamenti da eseguirsi mediante estrazione dei dati comunicativi dall’apparecchio. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA]. Al ricorso ha fatto seguito una memoria depositata il 12 giugno 2025. Il ricorrente deduce la mera apparenza di motivazione. In particolare si evidenzia che la motivazione del provvedimento emesso dal PM era assolutamente inidonea a rappresentare le ragioni di utilità della acquisizione del cellulare per lo sviluppo delle indagini, né il Tribunale ha introdotto argomenti ulteriori circa la esistenza di obiettive ragioni di collegamento tra l’oggetto del sequestro ed il fatto per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 2. In premessa va ricordato che il provvedimento di sequestro a fini di prova (v. Sez. U sent. n. 36072 del 19.4.2018, rv 273548) deve contenere specifica motivazione, che dia conto in modo esaustivo della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti, finanche quando abbia ad oggetto il corpo del reato. 3. Nel caso in esame si tratta del sequestro di un cellulare che – come esposto in motivazione – è diverso da quello già censito come pertinente alla attività di indagine. Dunque al fine di rispettare il principio di diritto prima ricordato, è necessaria una specifica motivazione che nel caso in esame non è dato rinvenire, essendo stato compiuto riferimento alla mera possibilità dell’avvenuto trasferimento dei dati da un apparecchio ad un altro e non essendo stata esplicitata la specifica finalità del provvedimento di sequestro, atto che non può avere finalità meramente esplorative in rapporto a fatti diversi da quello per cui si procede (v. sul tema, in rapporto al principio di proporzione, Sez. VI n. 1286 del 20.11.2024, dep.2025, rv 287421). Va pertanto disposto l’annullamento della decisione impugnata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata, competente ai sensi dell'art. 324, co.
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