Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 07327/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 29803/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.tiGiuseppe Zizzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 42/1/2017 depositata l’8 maggio 2017.

Visto l’atto depositato il 26 novembre 2024con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo le parti controricorrenti aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimità.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 29803/2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , ed [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.tiGiuseppe Zizzo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado di Bolzano, n. 42/1/2017 depositata l’8 maggio 2017. Visto l’atto depositato il 26 novembre 2024con il quale la ricorrent e ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo le parti controricorrenti aderito alla rinuncia; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 07327/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris