CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08108/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e presso il suo studio sito in Bologna alla via Valle d’Aosta n. 36elegge speciale domicilio -ricorrente- contro il Ministero degli Interni, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso da Avvocatura distrettuale di Bologna PEC : [OSCURATO:EMAIL] e Avvocatura generale dello Stato, PEC: [OSCURATO:EMAIL]; -intimato- avverso l’ordinanzadel Giudice di Pace di Bologna n. 270/2023 del Oggetto: Immigrazione decreto di espulsione 16/02/2023 (RG 40006/2023 R.g.n.c.) Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21.12.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAhapresentato ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] Ilricorrente deduce: 5.Con il primo motivo: V iolazione e falsa applicazione dell'art. 19 T.U.I., come attuato dal D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28, nonchè violazione del diritto all'unità familiare . V iolazione e falsa applicazione di norme di diritto - grave errore di valutazione - illogicità/contraddittorietà della motivazione 6. Con il secondo motivo : O messa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo dellacontroversia. 7.Con ordinanza n. 8279/2023 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. 8.In data 27.6.2023 è stata presentata Richiesta di decisione dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse del ricorrente, giusta procura speciale allegata, che ha fattorichiesta di prosecuzione e di decisione dell’anzidetto giudizio. 9.Va preliminarmente evidenziato che il ricorso è inammissibile, giacché questa Corte ha affermato, con orientamento che qui si condivide e al quale devesi dare ulteriore continuità, che il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessapoiché la legittimazione passiva appartiene in via esclusi va, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha pronunciato il provvedimento, sicché deve essere dichiarato inammissibile quello proposto contro il Ministero dell'interno e a esso notificato presso l'avvocatura generale dello Stato (Cass. , n. 27555 /2022, Cass., n. 22694/2021; Cass., n. 4853/2023; Cass., n.28220/2023). Nulla per le spese, in assenza di attività difensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati – come previsto dal comma3, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c. – il terzo e il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Non opera il terzo comma, in difetto di costituzione della parte intimata, e perciò non si provvede sulle spese; ma va disposta, ai sensi del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., per la colpa grave del ricorrente nell’avere chiesto, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.380 bis c.p.c., a fronte di una chiara proposta di definizione in via accelerata di inammissibilità, la decisione del ricorso senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza o dell’inammissibilità della propria iniziativa processuale (S.U. n. 32001/2022; S . U. n. 27433/2023), con la conseguente condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma ‒ nei limiti di legge e come quantificata in dispositivo ‒ in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento della somma di € 2.500 in favore della cassa delle ammende. Cos