CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 gennaio 1995
Cassazione n. 19742/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/01/1995 avverso la sentenza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Ivrea aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per più episodi di lesioni personali aggravate; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia; che l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato, ha depositato (tardivamente) note scritte con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso; - che il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva nonché l'eccessiva entità della pena inflitta; - che le attenuanti generiche sono state già riconosciute dai giudici di merito; - che non risulta applicata la recidiva; - che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli arti. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. A9Psi LE. Così deciso, il 27 CMIÙ 2023 [OSCURATO:PERSONA]