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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 maggio 2022

Cassazione n. 30825/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1968 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udito il difensore udita la difesa dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] puglia del foro di LAGONEGRO, che insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Potenza, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lagonegro ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589, commi primo e secondo, cod. pen.

Nel dettaglio l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA] commesso per colpa consistita in negligenza imprudenza e imperizia nonché nella violazione degli artt. 141, 149 e 191 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»).

Alla guida di un'autovettura, nel percorrere in curva un tratto di strada a doppio senso di marcia (con striscia bianca continua) a velocità ritenuta non consona alle condizioni stradali e non rispettando le distanze di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, l'imputato ha difatti investito in prossimità della linea di mezzeria la persona offesa intenta ad attraversare la carreggiata non utilizzando le apposite strisce, dopo aver strisciato la vettura che lo precedeva che aveva rallentato al fine di consentire l'attraversamento del pedone in sicurezza.

2. Avverso la sentenza d'appello Noia ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, al di là della tecnica redazionale utilizzata nella formulazione della rubrica, si deducono vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione, in particolare per travisamento della prova, tali da riverberarsi anche in violazione di legge circa le regole governanti la responsabilità colposa.

Nel dettaglio, la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, avrebbe travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di Sorrentino, rispettivamente, il conducente della vettura che precedeva quella dell'imputato e un appartenente alle forze dell'ordine. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso il tamponamento tra le due vetture mentre l'appartenente alle forze dell'ordine avrebbe confermato la tesi della difesa, per la quale l'impatto sarebbe avvenuto nella corsia dell'altro senso di marcia, quindi mentre il veicolo guidato dall'imputato si trovava in fase di sorpasso.

2.2. A quanto innanzi, il secondo motivo di ricorso aggiunge censure in termini di contraddittorietà e illogicità della sentenza per erronea valutazione delle prove.

La Corte territoriale, in particolare, avrebbe ritenuto che la vettura dell'imputato viaggiasse a una velocita al di sopra dei limiti consentiti mentre, per quanto sarebbe emerso dalla relazione del consulente tecnico dell'accusa, la detta velocità sarebbe stata accertata in 46 km/h orari, in un tratto di strada extraurbano e con limite massimo di 90 km/h.

L'errore valutativo inerirebbe anche l'avvenuto urto tra le due macchine invece smentito, a detta del ricorrente, sempre dalla relazione peritale dalla quale sarebbero emerse su entrambe le auto «lievi abrasioni».

2.3. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione e la falsa applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 175 cod. pen., relativamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati.

3. In udienza la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], e la difesa dell'imputato hanno concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, anche al netto dell'altrettanto inammissibile tentativo del ricorrente di sostituire, a quelle del giudicante, proprie valutazioni di merito, anche di natura probatoria.

2. Sono inammissibili, per taluni profili anche perché manifestamente infondati, i primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta, con i quali si deducono vizi motivazionali, anche in termini di travisamento della prova in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», prospettati peraltro come tali da rendere la pronuncia contraria ai principi governanti la materia della responsabilità colposa (in termini invero aspecifici).

2.1. In termini generali, occorre richiamare il condiviso principio per cui il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio e il limite del devolutum in caso di c.d.

«doppia conforme» (ex plurimis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; si veda altresì Sez. 4, n. 23127 del 12/05/2022, Clemente, in motivazione).

Con particolare riferimento all'ipotesi di doppia conforme, è stato ritenuto inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (ex plurimis, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; si veda altresì Sez. 4, n. 23127/2022, Clemente, cit., in motivazione).

Ancora più nello specifico, sempre limitatamente a quanto rileva nella fattispecie, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di c.d.

«doppia conforme», sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; si veda altresì Sez. 4, n. 23127/2022, Clemente, cit., in motivazione).

Allorquando, come nella specie, si censuri il vizio di travisamento della prova dichiarativa ,è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (ex plurimis: Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087).

Deve difatti ribadirsi il principio per cui, sempre in tema di travisamento della prova, costituisce vizio denunciabile in cassazione l'errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540).

2.1.1. Orbene, sul punto le censure sono inammissibili in quanto non correttamente dedotte nei termini innanzi evidenziati e tali da sostanziarsi in una mera critica della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, peraltro esente da vizi motivazionali, circa la dinamica del sinistro e in particolare in merito al se lo stesso si sia verificato durante la fase di sorpasso da parte dell'imputato, come vorrebbe il ricorrente, e in assenza di un contatto tra la vettura da questi guidata e quella che lo precedeva.

Il ricorrente riporta le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], conducente della vettura che nella specie precedeva quella guidata dall'imputato, il quale, ha evidenziato che la sua vettura avrebbe subito un piccolo spostamento all'atto del sorpasso a opera del veicolo condotto da Nola.

Per l'appartenente alle forze dell'ordine, poi, l'impatto, in base ai suoi rilievi, sarebbe avvenuto nella zona centrale della carreggiata, sulla corsia opposta a quella di cui al senso di marcia dell'investitore.

I dati di cui innanzi, emergenti dalle deposizioni dibattimentali alle quali i giudici di merito hanno fatto esplicito riferimento, più che travisati sono stati oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale.

Quest'ultima li ha conciliati con gli esiti della consulenza tecnica, evidenziante proprio lievi abrasioni per strofinamento tra il lato destro del paraurti anteriore della vettura dell'imputato e il lato sinistro del paraurti posteriore dell'altro veicolo, compatibili con il piccolo spostamento della propria vettura, di cui alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], e con la fase di sorpasso riferita dai testimoni.

2.1.2. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi che l'errore dal giudice, come detto, insussistente, già per come prospettato dallo stesso ricorrente non sarebbe stato tale da rendere illogica la motivazione.

Per converso, l'effettiva manovra di sorpasso quale estremo tentativo di non urtare la macchina a cagione della non consona velocità e delle distanze non idonee tra veicoli, se fosse stata ritenuta sussistente avrebbe aggiunto altri profili di colpa a quelli accertati, per violazione delle cautele da tenere in fase di sorpasso e in considerazione dello specifico tratto di strada, governato dalla striscia bianca continua, come esplicitato in rubrica e mai contestato dal ricorrente.

2.2. Manifestamente infondato si palesa il profilo di censura con il quale si deducono vizi motivazionali circa l'accertata velocità.

Diversamente da quanto vorrebbe il ricorrente, difatti, la Corte territoriale non ha sostenuto che la vettura procedesse a velocità non consentita in tratto di strada con limite di 90 km/h.

Essa ha invece ritenuto l'accertata velocità (pari a circa 50km/h) non consona, anche in rapporto alla distanza tra il veicolo dell'imputato e quello che lo precedeva, in quanto non tale da consentire l'arresto della vettura in sicurezza al fine di evitare il contatto tra le due vetture e, soprattutto, di arrestare la marcia per impedire l'investimento del pedone, la cui condotta colposa, in quanto non eccezionale, è stata ritenuta non tale da interrompere il nesso causale, come chiarito dal giudice d'appello e sul punto non sindacato dal ricorrente.3.

La terza censura, invero solo enunciata ma non articolata, infine, è inammissibile perché assolutamente aspecifica tanto da integrare un «non motivo».

Il ricorrente si limita difatti a prospettare la falsa applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 175 cod. pen., relativamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati.

Con i quattro righi dedicati alla censura dal ricorso (pag. 5) ci si limita sostanzialmente alla mera intitolazione, anch'essa aspecifica, del motivo di ricorso senza dedurre violazioni di legge, né in termini di omessa né in termini di erronea applicazione di norme di diritto.

Il ricorrente in definitiva non esplicita quale sarebbe stata la lettura data alla norma dalla Corte territoriale né quale avrebbe dovuto essere, a suo dire, la corretta interpretazione della stessa; la censura, peraltro, non articola un'ipotesi di errata sussunzione dalla fattispecie concreta in quella astrattamente prevista dall'art.175 c.p.

4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/03/1968 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso; udito il difensore udita la difesa dell'imputato, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] puglia del foro di LAGONEGRO, che insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Potenza, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lagonegro ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 589, commi primo e secondo, cod. pen. Nel dettaglio l'imputato è stato ritenuto responsabile dell'omicidio colposo di [OSCURATO:PERSONA] commesso per colpa consistita in negligenza imprudenza e imperizia nonché nella violazione degli artt. 141, 149 e 191 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche «cod. strada»). Alla guida di un'autovettura, nel percorrere in curva un tratto di strada a doppio senso di marcia (con striscia bianca continua) a velocità ritenuta non consona alle condizioni stradali e non rispettando le distanze di sicurezza dal veicolo che lo precedeva, l'imputato ha difatti investito in prossimità della linea di mezzeria la persona offesa intenta ad attraversare la carreggiata non utilizzando le apposite strisce, dopo aver strisciato la vettura che lo precedeva che aveva rallentato al fine di consentire l'attraversamento del pedone in sicurezza. 2. Avverso la sentenza d'appello Noia ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, al di là della tecnica redazionale utilizzata nella formulazione della rubrica, si deducono vizi di contraddittorietà e illogicità della motivazione, in particolare per travisamento della prova, tali da riverberarsi anche in violazione di legge circa le regole governanti la responsabilità colposa. Nel dettaglio, la Corte territoriale, al pari del giudice di primo grado, avrebbe travisato le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di Sorrentino, rispettivamente, il conducente della vettura che precedeva quella dell'imputato e un appartenente alle forze dell'ordine. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe escluso il tamponamento tra le due vetture mentre l'appartenente alle forze dell'ordine avrebbe confermato la tesi della difesa, per la quale l'impatto sarebbe avvenuto nella corsia dell'altro senso di marcia, quindi mentre il veicolo guidato dall'imputato si trovava in fase di sorpasso. 2.2. A quanto innanzi, il secondo motivo di ricorso aggiunge censure in termini di contraddittorietà e illogicità della sentenza per erronea valutazione delle prove. La Corte territoriale, in particolare, avrebbe ritenuto che la vettura dell'imputato viaggiasse a una velocita al di sopra dei limiti consentiti mentre, per quanto sarebbe emerso dalla relazione del consulente tecnico dell'accusa, la detta velocità sarebbe stata accertata in 46 km/h orari, in un tratto di strada extraurbano e con limite massimo di 90 km/h. L'errore valutativo inerirebbe anche l'avvenuto urto tra le due macchine invece smentito, a detta del ricorrente, sempre dalla relazione peritale dalla quale sarebbero emerse su entrambe le auto «lievi abrasioni». 2.3. Il terzo motivo di ricorso prospetta la violazione e la falsa applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 175 cod. pen., relativamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati. 3. In udienza la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], e la difesa dell'imputato hanno concluso nei termini riportati in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, anche al netto dell'altrettanto inammissibile tentativo del ricorrente di sostituire, a quelle del giudicante, proprie valutazioni di merito, anche di natura probatoria. 2. Sono inammissibili, per taluni profili anche perché manifestamente infondati, i primi due motivi di ricorso, suscettibili di trattazione congiunta, con i quali si deducono vizi motivazionali, anche in termini di travisamento della prova in ipotesi di c.d. «doppia conforme», prospettati peraltro come tali da rendere la pronuncia contraria ai principi governanti la materia della responsabilità colposa (in termini invero aspecifici). 2.1. In termini generali, occorre richiamare il condiviso principio per cui il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio e il limite del devolutum in caso di c.d. «doppia conforme» (ex plurimis, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; si veda altresì Sez. 4, n. 23127 del 12/05/2022, Clemente, in motivazione). Con particolare riferimento all'ipotesi di doppia conforme, è stato ritenuto inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. il motivo fondato sul travisamento della prova, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, che sia stato dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione, poiché in tal modo esso viene sottratto alla cognizione del giudice di appello, con violazione dei limiti del devolutum e improprio ampliamento del tema di cognizione in sede di legittimità (ex plurimis, Sez. 6, n. 21015 del 17/05/2021, Africano, Rv. 281665-01; si veda altresì Sez. 4, n. 23127/2022, Clemente, cit., in motivazione). Ancora più nello specifico, sempre limitatamente a quanto rileva nella fattispecie, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di c.d. «doppia conforme», sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (ex plurimis, Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155-01; si veda altresì Sez. 4, n. 23127/2022, Clemente, cit., in motivazione). Allorquando, come nella specie, si censuri il vizio di travisamento della prova dichiarativa ,è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (ex plurimis: Sez. 4, n. 14732 del 01/03/2011, Molinario, Rv. 250133; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087). Deve difatti ribadirsi il principio per cui, sempre in tema di travisamento della prova, costituisce vizio denunciabile in cassazione l'errore cosiddetto revocatorio che, cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (ex plurimis, Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168; Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540). 2.1.1. Orbene, sul punto le censure sono inammissibili in quanto non correttamente dedotte nei termini innanzi evidenziati e tali da sostanziarsi in una mera critica della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, peraltro esente da vizi motivazionali, circa la dinamica del sinistro e in particolare in merito al se lo stesso si sia verificato durante la fase di sorpasso da parte dell'imputato, come vorrebbe il ricorrente, e in assenza di un contatto tra la vettura da questi guidata e quella che lo precedeva. Il ricorrente riporta le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], conducente della vettura che nella specie precedeva quella guidata dall'imputato, il quale, ha evidenziato che la sua vettura avrebbe subito un piccolo spostamento all'atto del sorpasso a opera del veicolo condotto da Nola. Per l'appartenente alle forze dell'ordine, poi, l'impatto, in base ai suoi rilievi, sarebbe avvenuto nella zona centrale della carreggiata, sulla corsia opposta a quella di cui al senso di marcia dell'investitore. I dati di cui innanzi, emergenti dalle deposizioni dibattimentali alle quali i giudici di merito hanno fatto esplicito riferimento, più che travisati sono stati oggetto di valutazione da parte della Corte territoriale. Quest'ultima li ha conciliati con gli esiti della consulenza tecnica, evidenziante proprio lievi abrasioni per strofinamento tra il lato destro del paraurti anteriore della vettura dell'imputato e il lato sinistro del paraurti posteriore dell'altro veicolo, compatibili con il piccolo spostamento della propria vettura, di cui alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], e con la fase di sorpasso riferita dai testimoni. 2.1.2. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi che l'errore dal giudice, come detto, insussistente, già per come prospettato dallo stesso ricorrente non sarebbe stato tale da rendere illogica la motivazione. Per converso, l'effettiva manovra di sorpasso quale estremo tentativo di non urtare la macchina a cagione della non consona velocità e delle distanze non idonee tra veicoli, se fosse stata ritenuta sussistente avrebbe aggiunto altri profili di colpa a quelli accertati, per violazione delle cautele da tenere in fase di sorpasso e in considerazione dello specifico tratto di strada, governato dalla striscia bianca continua, come esplicitato in rubrica e mai contestato dal ricorrente. 2.2. Manifestamente infondato si palesa il profilo di censura con il quale si deducono vizi motivazionali circa l'accertata velocità. Diversamente da quanto vorrebbe il ricorrente, difatti, la Corte territoriale non ha sostenuto che la vettura procedesse a velocità non consentita in tratto di strada con limite di 90 km/h. Essa ha invece ritenuto l'accertata velocità (pari a circa 50km/h) non consona, anche in rapporto alla distanza tra il veicolo dell'imputato e quello che lo precedeva, in quanto non tale da consentire l'arresto della vettura in sicurezza al fine di evitare il contatto tra le due vetture e, soprattutto, di arrestare la marcia per impedire l'investimento del pedone, la cui condotta colposa, in quanto non eccezionale, è stata ritenuta non tale da interrompere il nesso causale, come chiarito dal giudice d'appello e sul punto non sindacato dal ricorrente.3. La terza censura, invero solo enunciata ma non articolata, infine, è inammissibile perché assolutamente aspecifica tanto da integrare un «non motivo». Il ricorrente si limita difatti a prospettare la falsa applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 175 cod. pen., relativamente al diniego del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta dei privati. Con i quattro righi dedicati alla censura dal ricorso (pag. 5) ci si limita sostanzialmente alla mera intitolazione, anch'essa aspecifica, del motivo di ricorso senza dedurre violazioni di legge, né in termini di omessa né in termini di erronea applicazione di norme di diritto. Il ricorrente in definitiva non esplicita quale sarebbe stata la lettura data alla norma dalla Corte territoriale né quale avrebbe dovuto essere, a suo dire, la corretta interpretazione della stessa; la censura, peraltro, non articola un'ipotesi di errata sussunzione dalla fattispecie concreta in quella astrattamente prevista dall'art.175 c.p. 4. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
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