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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 09280/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29263/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI CATANIAn.383/2021depositata il 28/05/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 23 febbraio 2023 - Pres.

Berrino, rel.

Buffa -causa numero 17 – r.g. 29263/21 Con sentenza del 28.5.21 la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha accolto l'opposizione a cartella esattoriale proposta della società in epigrafe per contribuzione dovuta per due lavoratori, respingendola per la contribuzione relativa ad altre due posizioni.

In particolare, ha ritenuto la corte territoriale che era dimostrato un incremento occupazionale e che dunque vi erano i presupposti del diritto all'agevolazione per due lavoratrici agricole disoccupate di lunga durata, mentre per le altre due lavoratrici mancavano i presupposti per il beneficio richiesto per essere le stesse già state assunte in precedenza dalla stessa società, seppure a termine (sicché, secondo la corte, le lavoratrici erano solo state stabilizzate con la successiva assunzione).

Avverso la sentenza ricorre la società per un motivo, cui resiste l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Il motivo deduce violazione dell'articolo 8 comma 9 legge 407 del 1990, nel testo vigente prima delle modifiche della legge 92/12 applicabile ratione temporis, per avere la corte territoriale subordinato la fruizione dell’agevolazione ad un incremento occupazionalecon nuovo personale.

Il motivo è infondato.

Invero, i lavoratori devono essere comunque nuovi lavoratori e disoccupati da almeno 24 mesi, ai sensi dell’art. 8 l. 407/90, mentre la corte ha correttamente ritenuto che tali non fossero le due lavoratrici per le quali era stato escluso il beneficio.

In particolare, la corte territoriale ha accertato non solo che le lavoratrici in questione, già assunte a tempo determinato, sono state poi assunte nuovamente, ma ha altresì evidenziato che ciò è avvenuto dopo un lasso temporale del tutto esiguo, di 11 e 17 giorni rispettivamente, intercorrente tra la cessazione del precedente rapporto e la costituzione del nuovo rapporto, sicché si è tratta la conclusione del tutto condivisibile che alcun incremento occupazione sisia verificato nella specie.

Può dunque affermarsi che, in tema di benefici contributivi ed ai fini dell’applicazione dell’art. 8 l. 407/90, non costituisce incremento occupazionale l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già assunti in passato a tempo determinato dalla medesima impresa, tanto più ove sia del tutto esiguo il tempo intercorso tra la cessazione del precedente rapporto e l’instaurazione del nuovo rapporto.

Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono lasoccombenza.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. p.q.m.

Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3000 per competenze professionali, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29263/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI CATANIAn.383/2021depositata il 28/05/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 23 febbraio 2023 - Pres. Berrino, rel. Buffa -causa numero 17 – r.g. 29263/21 Con sentenza del 28.5.21 la Corte d'Appello di Catania, in parziale riforma di sentenza del tribunale della stessa sede, ha accolto l'opposizione a cartella esattoriale proposta della società in epigrafe per contribuzione dovuta per due lavoratori, respingendola per la contribuzione relativa ad altre due posizioni. In particolare, ha ritenuto la corte territoriale che era dimostrato un incremento occupazionale e che dunque vi erano i presupposti del diritto all'agevolazione per due lavoratrici agricole disoccupate di lunga durata, mentre per le altre due lavoratrici mancavano i presupposti per il beneficio richiesto per essere le stesse già state assunte in precedenza dalla stessa società, seppure a termine (sicché, secondo la corte, le lavoratrici erano solo state stabilizzate con la successiva assunzione). Avverso la sentenza ricorre la società per un motivo, cui resiste l'[OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Il motivo deduce violazione dell'articolo 8 comma 9 legge 407 del 1990, nel testo vigente prima delle modifiche della legge 92/12 applicabile ratione temporis, per avere la corte territoriale subordinato la fruizione dell’agevolazione ad un incremento occupazionalecon nuovo personale. Il motivo è infondato. Invero, i lavoratori devono essere comunque nuovi lavoratori e disoccupati da almeno 24 mesi, ai sensi dell’art. 8 l. 407/90, mentre la corte ha correttamente ritenuto che tali non fossero le due lavoratrici per le quali era stato escluso il beneficio. In particolare, la corte territoriale ha accertato non solo che le lavoratrici in questione, già assunte a tempo determinato, sono state poi assunte nuovamente, ma ha altresì evidenziato che ciò è avvenuto dopo un lasso temporale del tutto esiguo, di 11 e 17 giorni rispettivamente, intercorrente tra la cessazione del precedente rapporto e la costituzione del nuovo rapporto, sicché si è tratta la conclusione del tutto condivisibile che alcun incremento occupazione sisia verificato nella specie. Può dunque affermarsi che, in tema di benefici contributivi ed ai fini dell’applicazione dell’art. 8 l. 407/90, non costituisce incremento occupazionale l’assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già assunti in passato a tempo determinato dalla medesima impresa, tanto più ove sia del tutto esiguo il tempo intercorso tra la cessazione del precedente rapporto e l’instaurazione del nuovo rapporto. Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono lasoccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002. p.q.m. Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 3000 per competenze professionali, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
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