CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 luglio 2026
Cassazione n. 24246/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
p.a., in persona del legale rappresentante pro tem-pore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 192/2024depositata il 22/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva la SOCIETÀ per la REGOLAMENTAZIONE delSERVIZIO di [OSCURATO:PERSONA] - S.R.R. [OSCURATO:PERSONA] ATO 6 (di seguitoSRR ATO 6) dinanzi al Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro,per l’accertamento del proprio diritto ad essere assunta dalla detta SRR aisensi dell’art. 19, commi 6, 7 e 8, della legge regionale n. 9dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], e dell’art. 6 del vigente CCNL dal 25/02/2020, a farNumero registro generale 25742/2024Numero sezionale 2984/2026Numero di raccolta generale 24246/2026Data pubblicazione 30/07/2026tempo dalla data in cui la ricorrente era stata licenziata dalla EnnaEunos.p.a, nelle more fallita, ovvero in subordine dalla data di deposito delricorso, alle condizioni contrattuali già maturate nell’ambito del rapportocon la [OSCURATO:SOCIETA]. In via consequenziale, chiedeva la condanna dellaSRR a porre in essere gli atti necessari a concretizzare l’assunzione inparola.1.2. Esponeva di essere stata dipendente della società [OSCURATO:PERSONA].p.a. dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] con contratto a tempo pieno e indeterminato - livello4A, qualifica di “tecnico-amministrativo” e mansione di “gestione delservizio relativo al ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale ottimaledenominato EN1”- e di essere poi transitata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] alla EnnaEunos.p.a., subentrata a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nel servizio di gestioneintegrata dei rifiuti nella Provincia di Enna. Era stata poi assunta, inpendenza di giudizio, dalla convenuta S.R.R. [OSCURATO:PERSONA] – ATO 6,secondo la procedura ex art. 19 della L.R. n. 9 del 2010, con contestualecessione del contratto di lavoro al gestore del servizio dei Comuni diCenturipe e Regalbuto, ma insisteva nelle domande già avanzate, inquanto l’assunzione era avvenuta per le mansioni del diverso e inferioreprofilo di operatore ecologico e con decorrenza dalla data del contratto.1.3. La lavoratrice sosteneva di avere diritto all’assunzione poiché, aseguito del subentro delle SRR alle ATO nel servizio di gestione dei rifiuti,l’art. 19 della L.R. Sicilia n. 9 del 2010 individuava il personale da adibirealle neoistituite società e da impiegare nell’esercizio delle funzioni lorodemandate «fra quello già in servizio presso le società o i consorzid’ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione” (cfr.comma 6), e il rimanente personale, in base al successivo comma 7,«Sulla base dei criteri concertati fra l’amministrazione regionale, leassociazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazionisindacali, […] fra i dipendenti già in servizio al 31.12.2009 presso a) lesocietà d’ambito; b) i consorzi d’ambito; c) le società utilizzate per lagestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o leNumero registro generale 25742/2024Numero sezionale 2984/2026Numero di raccolta generale 24246/2026Data pubblicazione 30/07/2026società o i consorzi d’ambito per una percentuale non inferiore al 90 percento». In quest’ultimo ambito [OSCURATO:PERSONA] riteneva di ricadere, poiché alladata del 31/12/2009 era dipendente della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., prepostaal servizio di gestione integrata dei rifiuti e al cui capitale [OSCURATO:SOCIETA].,poi fallita, partecipava in misura non inferiore al 90%, sicché potevarientrare in quanto stabilito dall’[OSCURATO:PERSONA] tra Amministrazioneregionale e OO.SS. del 6/8/2013, a mente del quale il personale di cui alcomma 7 dell’art. 19 della l.r. n. 9 del 2010, assunto prima dell’entrata invigore dell’art. 45 della l.r. n. 2 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in servizio al 31/12/2009presso le Società, i Consorzi d’ambito e le società di gestione del serviziopartecipate da enti locali, società o consorzi d’ambito per una percentualenon inferiore al 90%, doveva essere assunto dalle SRR, secondo lemodalità previste dall’art. 7, commi 9 e 10, nonché dall’art. 19, comma 8,della l.r. n. 9 cit..2. Il Tribunale accoglieva la domanda principale, dichiarando il dirittodella ricorrente al transito e all’assunzione da parte della SRR EnnaProvincia ATO 6, in forza dell’art. 19, comma 7, lett. c) della l.r. n. 9 del2010, secondo la chiesta decorrenza del 25/2/2020 (data dellicenziamento da parte della fallita [OSCURATO:SOCIETA].). Rigettava, invece, ladomanda volta ad ottenere l’assunzione alle medesime condizionicontrattuali convenute con la fallita.3. La Corte d’appello, adita dalla [OSCURATO:PERSONA] 6, respingeva l’appello. Insintesi: a) ribadiva che [OSCURATO:PERSONA] aveva diritto all'immediataassunzione alle dipendenze della SRR, in quanto alla data del 31/12/2009era dipendente di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., al cui capitale partecipavano icomuni, provincia di Enna e poi anche la società d'ambito ex art. 19,comma 7, lett. c) della l.r. n. 9 del 2010; b) accertava che la ricorrenteera stata assunta prima dell'entrata in vigore dell'art. 45 della l.r. n. 2 del2007; c) chiariva che, per soddisfare il requisito di cui al citato art. 19,comma 7, lett. c), era sufficiente che i lavoratori fossero in servizio alladata del 31/12/2009 presso le società utilizzate per la gestione delNumero registro generale 25742/2024Numero sezionale 2984/2026Numero di raccolta generale 24246/2026Data pubblicazione 30/07/2026servizio e al cui capitale sociale partecipavano gli enti locali per una quotanon inferiore al 90%; d) escludeva che l'assunzione presso l’ente diprovenienza ([OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) avrebbe dovuto compiersi secondo leregole della concorsualità ex art 49 della l.r. Sicilia n. 15 del 2004, normanon richiamata dall'art. 19 cit. e valida solo per le pubblicheAmministrazioni in senso proprio, quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non era.4. La soccombente [OSCURATO:PERSONA] 6 ha depositato ricorso per Cassazione,articolando tre motivi, poi integrato da memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.,mentre [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applica-zione dell’art. 19 della l.r. Sicilia 8.04.2010 n. 9 nonché dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si rileva che la l.r. Sicilia n. 9 del 2010 non impone al-cun obbligo di assunzione o di transito del personale dai precedenti entigestori del servizio alle neo-costituite SRR. In base all’art. 19, comma 6, èl’Assessorato regionale che individua il personale da utilizzare nella SRR,tra l’altro senza obbligo di assicurare un passaggio integrale (“fra quello”precisa la norma, sottintendendo, dunque, che il transito di personale pos-sa essere parziale e limitato). Ancora più stringente è il comma 7 dell’art.19 cit. sul passaggio del rimanente personale già in servizio al 31/12/2009presso le società e le autorità d’ambito ovvero presso le società utilizzateper la gestione del servizio (ma partecipate, per almeno il 90%, dagli entilocali o società d’ambito), ove la potestà di individuare il “rimanente” per-sonale è direttamente rimessa alla singola SRR, che vi provvederà nel ri-spetto dei limiti e secondo le modalità di cui allo stesso comma 7. In basea tale comma l’individuazione del personale deve avvenire “fra i dipenden-ti già in servizio [….]”, vale a dire all’interno della platea di tali lavoratori,ma senza vincolo di assicurare un passaggio integrale di tutto il personale.Si evidenzia ancora che gli accordi riguardano le modalità di selezione,mentre la scelta è solo della SRR ed è vincolata dai limiti di bilancio e dallaNumero registro generale 25742/2024Numero sezionale 2984/2026Numero di raccolta generale 24246/2026Data pubblicazione 30/07/2026previsione di cui alla dotazione organica. Il ricorso aggiunge che la Corteterritoriale ha errato, altresì, nel trascurare la cesura tra l’originario rap-porto di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., cessatoil [OSCURATO:DATA_NASCITA], e il rapporto di lavoro con la società d’ambito EnnaEunos.p.a., costituito il 01.01.2013, che impedirebbe di dare rilievo alla datadel 31.12.2009 quale fondamentale spartiacque stabilito dall’art. 19,comma 7, l.r. n.9 del 2010.2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.49 della l.r. Sicilia n. 15 del 5/11/2004, vigente già all’epoca di assunzionedi [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] società ricorrente evidenzia chela norma in parola impone all’amministrazione regionale, agli enti localiterritoriali, alle aziende sanitarie e a tutti gli enti sottoposti a controllo, tu-tela e vigilanza da parte delle amministrazioni sopra indicate l’obbligo delconcorso, che condiziona la validità delle assunzioni. Richiama l’art. 19,comma 7, della l.r. n. 9 del 2010 e sostiene che lo stesso, nella parte incui rinvia alla “normativa di riferimento e in particolare l’art. 45 della L.R.2/2007 …”, è espressione di un principio più generale (di derivazione co-stituzionale) per cui alla base del rapporto di lavoro con la SRR (e le socie-tà pubbliche di gestione del servizio) vi deve essere una procedura seletti-va o pubblico concorso, come già stabilito, prima della l.r. del 2007,dall’art. 49 L.R. n. 15/2004 il cui comma 1, è correttamente riportato an-che nella sentenza impugnata. Aggiunge che ha errato la Corte territorialenell’escludere l’applicabilità della legge indicata in rubrica alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., perché ente di natura privatistica. Precisa al riguardo che trale «aziende ed enti dalla stessa [cioè della Regione] dipendenti o comun-que enti sottoposti a controllo, tutela e vigilanza» della Regione o di altrilocali territoriali vanno ricomprese anche le società che oggi si definisconoin house providing, le quali svolgono, cioè, per conto della P.A. in regimeprivatistico i servizi pubblici locali (quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.). [OSCURATO:PERSONA] non fu assunta presso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con pubblico concorso eNumero registro generale 25742/2024Numero sezionale 2984/2026Numero di raccolta generale 24246/2026Data pubblicazione 30/07/2026la Corte d’appello ha svilito tale rilievo sulla scorta di una errata interpre-tazione del quadro normativo appena delineato.3. Nel terzo motivo si deduce violazione dell’art. 132, comma 2, n°4c.p.c. e dell’art. 111, comma 6, Cost., e si eccepisce la nullità della sen-tenza per motivazione inesistente o apparente. La Corte d’appello, nel ri-chiamare un proprio precedente, non esplicita i principi in base ai quali haritenuto di condividerne il percorso argomentativo e comunque, pur citan-do correttamente le fonti, ne dà un'interpretazione errata al punto da darevita a una motivazione soltanto apparente.4. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiunta-mente, in ragione della loro connessione logica e giuridica, poiché entram-bi volti a contestare l’interpretazione data dalla Corte territoriale alla nor-mativa regionale in rilievo.Tali motivi sono fondati.4.1. Una lettura organica delle disposizioni regolatrici, nella Regione Sici-lia, del subentro delle SRR ai pregressi enti nella gestione del servizio ri-fiuti e del conseguente passaggio del personale (Legge regionale Sicilia n.9 del 2010) - sul piano testuale, teleologico e sistematico - non può con-durre ad interpretarle nel senso che esse attribuiscano a coloro i qualierano già in servizio presso società o consorzi ATO gestori del servizio ri-fiuti nell’ambito territoriale di riferimento un diritto automatico a essereassunti presso le nuove entità di gestione.In particolare, nell’impianto della legge n. 9 del 2010 l’assunzione da partedelle SRR è subordinata a plurime condizioni:a) il fabbisogno di organico delle SRR, disciplinato in via prioritariadall’art. 7 della l.r. n. 9 del 2010 in funzione non già di una gestionediretta del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, bensì di unsuccessivo affidamento di tale servizio ai singoli gestori;b) il pubblico concorso;c) la previa individuazione del personale proveniente dagli enti di cuiall’art. 19, comma 6;Numero registro generale 25742/2024Numero sezionale 2984/2026Numero di raccolta generale 24246/2026Data pubblicazione 30/07/2026d) il rispetto della proporzione tra personale operativo e personaleamministrativo.4.2. A sua volta, il fabbisogno di personale delle SRR non è individuatounicamente dall’art. 19 cit., dovendo tale disposizione coordinarsi conquelle contenute negli artt. 7 e 10 della medesima legge.In particolare, l’art. 7 l.r. cit. stabilisce, ai commi da 8 a 10 quanto segue:«8. La S.R.R. conferisce in comodato eventuali beni propri o dei propri sociai soggetti affidatari del servizio integrato di gestione dei rifiuti, che ne as-sumono i relativi oneri nei termini e per la durata prevista dal contratto diservizio.9. La dotazione organica della S.R.R. è adottata dagli organi della stessasocietà ed approvata con decreto dell’Assessore regionale per l’energia edi servizi di pubblica utilità, con le modalità di cui all’articolo 4, quartocomma, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive mo-difiche ed integrazioni. La mancata definizione del procedimento di appro-vazione impedisce il ricorso, da parte della S.R.R., a qualsiasi assunzionee, altresì, all’instaurazione di qualsiasi rapporto di consulenza, collabora-zione o incarico esterni, nonché all’instaurazione di rapporti di lavoro di-sciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.10. Con il decreto di cui al comma 9 sono altresì disciplinate le modalitàalle loro funzioni, ricorrendo in via prioritaria alle procedure di mobilità in-terna e successivamente alle procedure di mobilità esterna. Nel caso in cuil’attivazione delle predette procedure non sia sufficiente a coprire il fabbi-sogno necessario, è consentito il ricorso all’assunzione mediante pubblicoconcorso ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 5 novembre 2004,n. 15 nonché dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, edell’articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6».Dunque, come evidenziato dalla ricorrente, il fabbisogno della SRR stret-tamente intesa deve identificarsi secondo la previsione di cui all’art. 7 enon va confuso con quello disciplinato dall’art. 19 della medesima legge,Numero registro generale 25742/2024Numero sezionale 2984/2026Numero di raccolta generale 24246/2026Data pubblicazione 30/07/2026che in sostanza, fermo il principio dell’affidamento a terzi dei servizi, haperseguito la finalità di assicurare, in via di principio, i livelli occupazionali,senza, però, prevedere come obbligatorio e incondizionato il passaggio daiprecedenti ai nuovi gestori del servizio rifiuti.4.3. Rileva, infine, anche l’art. 10 – “Piano d’ambito”, secondo il quale «Ilpiano d’ambito definisce il complesso delle attività necessarie a garantirela gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO di riferimento. 2. Il pianod’ambito è redatto sulla base delle indicazioni del piano regionale di ge-stione dei rifiuti e nel rispetto dei relativi criteri. 3. Il piano d’ambito curaaltresì: […] d) la descrizione delle fasi temporali in cui il piano si articola,dalla situazione attuale fino alla situazione a regime, dopo il superamentodell’emergenza; e) la descrizione delle singole fasi in termini di: 1) inve-stimenti (attrezzature, mezzi, impianti); 2) costi gestionali (personale,materiali di consumo).4.4. È, dunque, errata l’interpretazione data dalla Corte territoriale, laquale ha valorizzato solo il tenore letterale del comma 7 dell’art. 19 l.r., insé non univoco, omettendo di tener conto dell’intero complesso normativocoinvolto. In particolare, l’esistenza di un ipotetico diritto incondizionatoed immediato a essere assunti alle dipendenze del nuovo ente pubblicogestore renderebbe del tutto priva di significato l’individuazione, nel corpodella stessa legge, di criteri precisi per il passaggio, così come svaluta deltutto la previsione di un utilizzo non diretto del personale ma per il tramitedei soggetti gestori che devono essere previamente individuati. Ancora,non considera che il criterio proporzionale si impone come ulteriore condi-zione per l’assunzione, al pari del requisito soggettivo del superamentodella procedura concorsuale.5. La Corte territoriale, nel riconoscere il diritto di [OSCURATO:PERSONA] immediata presso la SRR, si è invece limitata a valorizzarela sua provenienza da una società rientrante tra quelle indicate dall’art.19, comma 7, della l.r. n. 9 cit., senza accertare se fossero state soddi-sfatte le ulteriori condizioni richieste dalla disciplina complessiva e senzaNumero registro generale 25742/2024Numero sezionale 2984/2026Numero di raccolta generale 24246/2026Data pubblicazione 30/07/2026verificare l’effettiva compatibilità dell’assunzione con la dotazione organi-ca, con il fabbisogno approvato e con il criterio proporzionale tra personaleoperativo e personale amministrativo.La necessità di tali verifiche è confermata anche dalla previsione, contenu-ta nello stesso comma 7 dell’art. 19, secondo cui l’assunzione del persona-le appartenente ai profili diversi da quelli operativi deve avvenire nel ri-spetto di una determinata proporzione rispetto al personale destinato allagestione integrata dei rifiuti. Tale criterio non costituisce una mera regolaorganizzativa interna, ma una condizione legale che concorre a delimitarel’obbligo di assunzione e a impedire che il transito si traduca in un am-pliamento indiscriminato del personale amministrativo.Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] apparteneva pacificamente al personale conmansioni amministrative. La sentenza impugnata avrebbe, pertanto, do-vuto accertare se, in concreto, l’assunzione richiesta fosse compatibile conil rapporto percentuale imposto dalla legge e con la dotazione organicaapprovata, non potendo tale verifica essere sostituita dal mero richiamoalla sua pregressa appartenenza a una società partecipata.6. Rileva altresì la condizione soggettiva prevista dalla parte finale delcomma 7, secondo cui “il rapporto di lavoro originario deve essere statocostituito nel rispetto della normativa di riferimento, salva la diversa ipo-tesi del rapporto costituito per effetto di sentenza passata in giudicato o diconciliazione conclusa entro il termine indicato dalla norma”.Anche tale accertamento non può essere eluso, poiché funzionale a impe-dire che il nuovo soggetto societario recepisca rapporti di lavoro costituitiin violazione delle regole pubblicistiche di accesso al lavoro.6.1. Al riguardo, occorre ricordare che presso la Regione siciliana la rego-la dell’accesso mediante pubblico concorso ha avuto un’evoluzione com-plessa e tormentata, esaminata da questa Corte in più occasioni.Le Sezioni Unite nella sentenza n. 4685 del 9/3/2015 hanno statuito che“Il reclutamento del personale dell’amministrazione regionale siciliana e ditutti gli altri enti, territoriali e non, economici e non, previsti dalla L. 30Numero registro generale 25742/2024Numero sezionale 2984/2026Numero di raccolta generale 24246/2026Data pubblicazione 30/07/2026aprile 1991, n. 12, art. 1, dall’entrata in vigore di quest’ultima, non è piùsubordinato all’espletamento esclusivo del pubblico concorso. Da tale mo-mento, il personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali per iquali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello dellascuola dell’obbligo deve essere assunto «ai sensi della L. 28 febbraio1987, n. 56, art. 16», ovvero «sulla base di selezioni effettuate tra gliiscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità a condizione cheessi abbiano i requisiti richiesti», con avviamento numerico alla selezione«secondo l’ordine di graduatoria risultante dalle liste delle circoscrizioniterritorialmente competenti». Dall’entrata in vigore della L.R. 19 agosto1999, n. 18, che ha aggiunto alla L. 30 aprile 1991, n. 12, art. 1, il com-ma 1 bis, le disposizioni del comma 1 dello stesso articolo «non trovanoapplicazione per gli enti pubblici economici, dipendenti o sottoposti al con-trollo, tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali e istitu-zionali». Tale disposizione fa venir meno per gli enti pubblici economici iviindicati quel residuo velo di concorsualità previsto per tutti gli altri soggettipubblici sopra indicati. Ne consegue che la declaratoria di nullità del ter-mine apposto al contratto di lavoro di un dipendente di un ente pubblicoeconomico regionale, anche se sottoposto a tutela o vigilanza della Regio-ne, non è condizionata dall’esistenza dell’obbligo di espletamento delleprocedure selettive. Tale sistema è [però] regredito con l’entrata in vigoredella L.R. 5/11/2004, n. 15, la quale con il richiamato art. 49, ha reintro-dotto lo strumento concorsuale, prevedendo l’espletamento del «concorsoper titoli, integrato, qualora sia richiesta una specifica professionalità, dauna prova d’idoneità, nel rispetto dei principi contenuti nel D.LGS. 30marzo 2001 n. 165, art. 35, comma 3, ferma restando la speciale discipli-na in materia di assunzione dei soggetti appartenenti alle categorie protet-te, di cui al comma 2 del medesimo articolo (comma 1)»”.Cass. Sez. L, Sentenza 01/12/2025, n. 31341 (Rv. 677318 - 01) ha più direcente confermato tale lettura della normativa, affermando che: “In temadi passaggio del personale addetto al servizio rifiuti dai soppressi ambitiNumero registro generale 25742/2024Numero sezionale 2984/2026Numero di raccolta generale 24246/2026Data pubblicazione 30/07/2026territoriali ottimali (ATO) alle società di regolamentazione dei rifiuti (SRR),l'art. 19 della l.r. Sicilia n. 9 del 2010, nella parte in cui consente il transi-to a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progres-sioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normati-va di riferimento - e, in particolare, dell'art. 45 della l.r. Sicilia n. 2 del2007, che impone la procedura concorsuale per l'assunzione di nuovo per-sonale - deve intendersi come riferito alle modalità legislativamente previ-ste per le assunzioni "tempo per tempo effettuate", sicché è ammissibile ilpassaggio diretto alle SSR per i dipendenti ATO assunti senza proceduraconcorsuale in data antecedente alle leggi che tale procedura dispongano”.6.2. Nel settore degli "ambiti territoriali" per la gestione dei rifiuti (ATO),tale regola è stata specificamente introdotta dall'art. 45 della l.r. Sicilia n.2 del 2007 (il cui comma 2 dispone che le società e le autorità d'ambitoassumono nuovo personale solo attraverso procedure di evidenza pubbli-ca) e ribadita dall'art. 61, comma 4, della l.r. Sicilia n. 6 del 2009, nonchédall’art. 7, comma 10, della l.r. n. 9 del 2010, che viene oggi in discussio-ne (per una ricostruzione della legislazione in materia di ATO, con specifi-ca attenzione all’accesso, v. la recentissima Cass., Sez. L, Ordinanza n.20148 del 21/06/2026).Se, quindi, per le assunzioni anteriori al 2004 o, al più tardi, al 2007, puòritenersi che la verifica di tale requisito non sia necessaria (come nel casoesaminato da Cass., Sez. L, Sentenza n. 31341 del 01/12/2025), essatorna imprescindibile nel caso in cui – come nell’odierna vicenda emergedalla sentenza impugnata – la lavoratrice sia stata assunta dapprima dauna società (quale era la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) a totale partecipazionepubblica e controllata dagli enti pubblici locali e poi dalla società d’ambitoEnnaEuno s.p.a., dopo quelle date e, dunque, nel vigore delle rispettivenormative (segnatamente da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel vi-gore della l.r. n. 15 del 2004, e da [OSCURATO:SOCIETA]. dal 1/01/2013, nel vi-gore della l.r. n. 2 del 2007).Numero registro generale 25742/2024Numero sezionale 2984/2026Numero di raccolta generale 24246/2026Data pubblicazione 30/07/20267. Del resto, un’interpretazione che riconoscesse un diritto automaticoal transito, prescindendo da tali condizioni, esporrebbe la disciplina regio-nale a dubbi di compatibilità con i principi costituzionali in materia di ac-cesso al pubblico impiego e di buon andamento della pubblica amministra-zione (art. 97 Cost). Deve, pertanto, essere privilegiata una lettura costi-tuzionalmente orientata, secondo la quale l’art. 19 della l.r. n. 9 del 2010mira alla salvaguardia occupazionale del personale già impiegato nel set-tore, ma nel rispetto dei limiti e secondo le condizioni stabilite dal sistemanormativo regionale per preservare funzionalità del servizio, buon anda-mento, equilibri di bilancio pubblico.8. Ne consegue che la sentenza impugnata, avendo riconosciuto il dirit-to soggettivo all’assunzione senza compiere gli accertamenti sopra indica-ti, deve essere cassata in relazione ai primi due motivi di ricorso.9. Di contro, è infondato il terzo e ultimo motivo di ricorso, afferentealla nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente. Ricor-dato che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla solaverifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (Cass. S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n.16595/2019), si deve osservare che nel caso di specie la Corte d’appelloha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’haportata a ritenere sussistente e dimostrato il preteso diritto all’assunzionedella lavoratrice, ancorché in modo errato, secondo i profili sopra eviden-ziati.10. In via conclusiva il ricorso deve essere accolto limitatamente ai primidue motivi e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corted’Appello di Caltanissetta che, in diversa composizione, procederà ad unnuovo esame, da condurre nel rispetto dei principi di diritto enunciati neipunti che precedono, provvedendo anche al regolamento delle spese delgiudizio di cassazione. P.Q.MNumero registro generale 25742/2024Numero sezionale 2984/2026Numero di raccolta generale 24246/2026Data pubblicazione 30/07/2026La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e rigetta il terzo. Cassa lasentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corted’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, alla quale demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17/06/2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]