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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 29548/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole del vizio di motivazione del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, lamentando che detto provvedimento ha trascurato l'inizio di revisione critica del proprio passato da parte del suddetto, sono aspecifiche.

A fronte di argomentazioni del Tribunale di sorveglianza di Roma, scevre da vizi logici e giuridici, in cui si evidenzia la commissione di reati recentissimi, anche nel luglio 2020 allorquando lo stesso, agli arresti domiciliari, venne sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, e si sottolinea come al medesimo sia stata rigettata istanza di liberazione anticipata recente proprio per non avere dato prova di partecipare all'opera di rieducazione avendo commesso il reato in ultimo menzionato; e in cui si conclude per la sussistenza di indubbie ombre sulla genuinità dell'avvio del processo di revisione critica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in cui il difensore si duole del vizio di motivazione del provvedimento con cui il Tribunale di sorveglianza ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, lamentando che detto provvedimento ha trascurato l'inizio di revisione critica del proprio passato da parte del suddetto, sono aspecifiche. A fronte di argomentazioni del Tribunale di sorveglianza di Roma, scevre da vizi logici e giuridici, in cui si evidenzia la commissione di reati recentissimi, anche nel luglio 2020 allorquando lo stesso, agli arresti domiciliari, venne sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio, e si sottolinea come al medesimo sia stata rigettata istanza di liberazione anticipata recente proprio per non avere dato prova di partecipare all'opera di rieducazione avendo commesso il reato in ultimo menzionato; e in cui si conclude per la sussistenza di indubbie ombre sulla genuinità dell'avvio del processo di revisione critica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 7 luglio 2022.
Sentenza Cassazione n. 29548/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris