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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 agosto 2023

Cassazione n. 33355/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Luci, avverso la ordinanza in data 2.11.2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità ,del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 2.11.2023 il Tribunale di Napoli, adito in sede di appello cautelare, ha rigettato, confermando il provvedimento pronunciato dal Gip in data 7.8.2023, la richiesta di revoca del sequestro preventivo del locale, del danaro e della strumentazione per il gioco articolata da [OSCURATO:PERSONA], indagata dei reati di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen. per essere stati rinvenuti al momento della disposta misura, quattro suoi connazionali intenti al gioco del Mahjong in una stanza del Ristorante Internazionale s.a. di [OSCURATO:PERSONA] ubicata al primo piano della struttura con somme di danaro, dadi e tessere su un tavolo ricoperto da un panno verde.

A fronte della richiesta dell'istante, motivata dal fatto che il locale in sequestro faceva parte di una struttura alberghiera annessa al ristorante, che la stanza era stata presa in locazione dai soggetti ivi rinvenuti senza che lei potesse essere a conoscenza del suo utilizzo e che aveva nel frattempo nominato un tecnico per la trasformazione dell'unità immobiliare, i giudici della cautela hanno affermato che dall'informativa della G.d.F. che aveva proceduto al sopralluogo non risultava che nel locale vi fossero arredi all'infuori del tavolo da gioco, che difficilmente il tavolo avrebbe potuto essere preparato dai giocatori, che una stanza d'albergo non viene locata a quattro persone contemporaneamente e che del tutto irrilevanti dovevano ritenersi i progetti di ristrutturazione.

2. Avverso il suddetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta la manifesta illogicità delle argomentazioni spese nella motivazione rilevando come, da un lato, non vi fosse alcun impedimento a locare una stanza, facente parte di una struttura alberghiera contemporaneamente a quattro persone, senza che il gestore potesse sapere cosa accadeva al suo interno, e confutando, dall'altro, la ritenuta irrilevanza dei progetti di ristrutturazione dell'unità immobiliare da destinare ad attività di affittacamere per l'accoglienza dei clienti del ristorante sottostante.

Lamenta altresì quanto al dato contenuto nell'informativa di PG secondo cui non vi erano in detta stanza altri arredi all'infuori di un tavolo da gioco, la mancanza di fotografie attestanti l'effettivo stato dei luoghi [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è all'evidenza inammissibile.

E' sufficiente al riguardo rilevare che il vizio lamentato è, secondo l'espressa formulazione tanto della rubrica quanto del corpo dell'impugnativa, quello della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, laddove invece il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Nel pronunciarsi ex professo, il supremo consesso di questa Corte ha avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale non può conseguentemente denunciarsi nel giudizio di legittimità nei confronti delle misure cautelari reali (Sez.

U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

Non è conseguentemente censurabile, vieppiù in sede di appello cautelare allorquando il provvedimento originario è stato già confermato, come nel caso di specie dal Tribunale del riesame, l'asserito malgoverno, sul piano logico, degli elementi di fatto configuranti gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarda la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità, essendo, com'è noto, gli elementi indiziari sufficienti ai fini della adozione del sequestro preventivo, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, la cui verifica è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212).

Del resto il giudice della cautela, investito della richiesta di revoca del vincolo reale, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sulle esigenze cautelari, tali da consentire di ritenere venuti meno i presupposti fondanti l'adozione della misura in contestazione.

Ambito questo nel quale non risulta che rientrino, quand'anche volesse procedersi alla disamina del merito, le contestazioni svolte, in difetto di alcuna prospettazione sul punto.

Segue all'esito del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Luci, avverso la ordinanza in data 2.11.2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità ,del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 2.11.2023 il Tribunale di Napoli, adito in sede di appello cautelare, ha rigettato, confermando il provvedimento pronunciato dal Gip in data 7.8.2023, la richiesta di revoca del sequestro preventivo del locale, del danaro e della strumentazione per il gioco articolata da [OSCURATO:PERSONA], indagata dei reati di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen. per essere stati rinvenuti al momento della disposta misura, quattro suoi connazionali intenti al gioco del Mahjong in una stanza del Ristorante Internazionale s.a. di [OSCURATO:PERSONA] ubicata al primo piano della struttura con somme di danaro, dadi e tessere su un tavolo ricoperto da un panno verde. A fronte della richiesta dell'istante, motivata dal fatto che il locale in sequestro faceva parte di una struttura alberghiera annessa al ristorante, che la stanza era stata presa in locazione dai soggetti ivi rinvenuti senza che lei potesse essere a conoscenza del suo utilizzo e che aveva nel frattempo nominato un tecnico per la trasformazione dell'unità immobiliare, i giudici della cautela hanno affermato che dall'informativa della G.d.F. che aveva proceduto al sopralluogo non risultava che nel locale vi fossero arredi all'infuori del tavolo da gioco, che difficilmente il tavolo avrebbe potuto essere preparato dai giocatori, che una stanza d'albergo non viene locata a quattro persone contemporaneamente e che del tutto irrilevanti dovevano ritenersi i progetti di ristrutturazione. 2. Avverso il suddetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta la manifesta illogicità delle argomentazioni spese nella motivazione rilevando come, da un lato, non vi fosse alcun impedimento a locare una stanza, facente parte di una struttura alberghiera contemporaneamente a quattro persone, senza che il gestore potesse sapere cosa accadeva al suo interno, e confutando, dall'altro, la ritenuta irrilevanza dei progetti di ristrutturazione dell'unità immobiliare da destinare ad attività di affittacamere per l'accoglienza dei clienti del ristorante sottostante. Lamenta altresì quanto al dato contenuto nell'informativa di PG secondo cui non vi erano in detta stanza altri arredi all'infuori di un tavolo da gioco, la mancanza di fotografie attestanti l'effettivo stato dei luoghi [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è all'evidenza inammissibile. E' sufficiente al riguardo rilevare che il vizio lamentato è, secondo l'espressa formulazione tanto della rubrica quanto del corpo dell'impugnativa, quello della manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato, laddove invece il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. Nel pronunciarsi ex professo, il supremo consesso di questa Corte ha avuto cura di chiarire che nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale non può conseguentemente denunciarsi nel giudizio di legittimità nei confronti delle misure cautelari reali (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Non è conseguentemente censurabile, vieppiù in sede di appello cautelare allorquando il provvedimento originario è stato già confermato, come nel caso di specie dal Tribunale del riesame, l'asserito malgoverno, sul piano logico, degli elementi di fatto configuranti gli indizi di reato perché, in questo modo, il vizio realmente eccepito riguarda la motivazione, non la sua fisica esistenza o la sua palese irrazionalità, essendo, com'è noto, gli elementi indiziari sufficienti ai fini della adozione del sequestro preventivo, indipendentemente dall'accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell'elemento psicologico, la cui verifica è estranea all'adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383; Sez. 6, n. 10618 del 23/02/2010, Olivieri, Rv. 246415; Sez. 1, n. 15298 del 04/04/2006, Bonura, Rv. 234212). Del resto il giudice della cautela, investito della richiesta di revoca del vincolo reale, non deve riesaminare la questione della sussistenza delle condizioni dì applicabilità della misura stessa, ma solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge ed adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sulle esigenze cautelari, tali da consentire di ritenere venuti meno i presupposti fondanti l'adozione della misura in contestazione. Ambito questo nel quale non risulta che rientrino, quand'anche volesse procedersi alla disamina del merito, le contestazioni svolte, in difetto di alcuna prospettazione sul punto. Segue all'esito del ricorso, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), la condanna della ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C