CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02004/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Egli denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: 1) ritenuta colpevolezza per due episodi di cessione, anziché di uno solo, con conseguente aumento di pena per continuazione; 2) diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Il primo motivo è generico, perché non si misura con tutti gli elementi valorizzati in sentenza; per altro verso, chiede la rivalutazione di alcune emergenze probatorie, preclusa al giudice di legittimità. 2.2. Anche con il secondo motivo si chiede al giudice di legittimità un giudizio di fatto, che non gli compete. La sentenza ha correttamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche con l'assenza di elementi positivamente valutabili, dato non smentito dal ricorso, che si è limitato ad addurre una non meglio specificata collaborazione dell'imputato in fase d'indagini e l'assenza di recidiva: ovvero la semplice mancanza di un profilo negativo. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dicemb