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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34451/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato quella del Tribunale cagliaritano che condannava il ricorrente alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, in relazione al delitto di bancarotta documentale generica, come ritenuta in sentenza di primo grado al fol. 8; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] che le Sez.

U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello.

Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

Nel caso in esame l'atto di appello proponeva un primo e un secondo motivo del tutto generici e aspecifici, in quanto lamentava l'omessa motivazione in ordine al dolo \) specifico, senza contestare in modo puntuale la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la fattispecie di bancarotta documentale di tipo generico e la sufficienza del dolo eventuale (fol. 12 della sentenza di primo grado); anche generica risultava la sintetica doglianza in ordine al ruolo di prestanome dell'imputato, comunque escluso dalla prima sentenza; corretta e fondata risultava poi la decisione della Corte di appello che escludeva il verificarsi dell'estinzione del reato al momento della decisione di secondo grado; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rilevanza della sopravvenuta ordinanza di estinzione in relazione a reati diversi, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; in sostanza, la circostanza che sia intervenuta l'estinzione dei reati ex art. 167 cod. pen. in sede di esecuzione, oggetto di sentenze di condanna per reati diversi e da parte di autorità giudiziarie diverse rispetto a quelli per cui si procede, resta elemento del tutto irrilevante ai fini della valutazione del dolo generico ritenuto sussistente, in doppia conforme, senza alcuna manifesta illogicità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di tipo generico; d'altro canto neanche viene prospettate la necessaria forza disarticolante della deduzione, richiesta dal consolidato principio per cui in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo ed il terzo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo generico - sono inediti e manifestamente infondati.

La natura inedita del motivo scaturisce dalla circostanza che il motivo di appello aveva ad oggetto la doglianza relativa alla mancata prova del dolo specifico, mentre quelli in esame lamentano che la Corte di appello non abbia dato conto - correttamente e con motivazione logica - della sussistenza del dolo generico richiesto.

Deve rilevarsi come le doglianze siano precluse perché non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierto ricorso, se incompleto o comunque non corretto.

Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v.

Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez, 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368).

Per altro, il Giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado, vedendosi in tema di doppia conforme ed essendo le motivazioni di merito costituenti un unico organismo argomentativo, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui "In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd 'generica', per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono"( Sez. 5 , n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 10/01/2014, Rv. 257950 - 01; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine al calcolo del termine di prescrizione previa riqualificazione della condotta in quella di bancarotta semplice - è inedito oltre che manifestamente infondato.

La natura inedita, per le ragioni esposte, scaturisce dalla circostanza che non è stata richiesta la riqualificazione della condotta nel delitto di bancarotta documentale semplice né in primo grado né in secondo grado.

Per altro il motivo è anche manifestamente infondato in quanto "La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore" (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, Rv. 274630 - 01).

Nel caso di specie, come correttamente indicato dalla Corte territoriale e prima dal Tribunale, è proprio il dolo generico - costituito da volontà e consapevolezza della irregolare tenuta delle scritture e della impossibilità di ricostruire le vicende patrimoniali - a caratterizzare le condotte del ricorrente, escludendo la possibilità di qualificare il comportamento del ricorrente ai sensi dell'art. 217

I. fall..

Alla luce di queste considerazioni il termine di prescrizione non è ancora maturato: ai 12 anni e 6 mesi previsti per la bancarotta fraudolenta, a seguito di interruzione, che fanno scadere il termine il 26 marzo 2025 - quindi dopo la sentenza di appello - vanno aggiunte poi comunque le sospensioni dei processi di primo e secondo grado (per complessivi gg. 328).

Il termine di prescrizione, quindi, non è scaduto prima della sentenza di secondo grado, .data alla quale occorre fare riferimento in ragione della inammissibilità del ricorso ora in esame; infatti, se è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, occorre che la scadenza sia maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non sia stata dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen, il che nel caso in esame non è (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato quella del Tribunale cagliaritano che condannava il ricorrente alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, in relazione al delitto di bancarotta documentale generica, come ritenuta in sentenza di primo grado al fol. 8; letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] che le Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in motivazione hanno precisato come la declaratoria di inammissibilità possa essere adottata anche d'ufficio in sede di legittimità, qualora l'inammissibilità stessa non sia stata rilevata dal giudice d'appello. Dagli artt. 591, comma 4, e 627, comma 4, cod. proc. pen., infatti, emerge che l'inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del processo, se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, salvo che nel giudizio conseguente ad annullamento con rinvio, in cui è invece preclusa la rilevazione delle inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari. Nel caso in esame l'atto di appello proponeva un primo e un secondo motivo del tutto generici e aspecifici, in quanto lamentava l'omessa motivazione in ordine al dolo \) specifico, senza contestare in modo puntuale la sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto la fattispecie di bancarotta documentale di tipo generico e la sufficienza del dolo eventuale (fol. 12 della sentenza di primo grado); anche generica risultava la sintetica doglianza in ordine al ruolo di prestanome dell'imputato, comunque escluso dalla prima sentenza; corretta e fondata risultava poi la decisione della Corte di appello che escludeva il verificarsi dell'estinzione del reato al momento della decisione di secondo grado; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla rilevanza della sopravvenuta ordinanza di estinzione in relazione a reati diversi, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; in sostanza, la circostanza che sia intervenuta l'estinzione dei reati ex art. 167 cod. pen. in sede di esecuzione, oggetto di sentenze di condanna per reati diversi e da parte di autorità giudiziarie diverse rispetto a quelli per cui si procede, resta elemento del tutto irrilevante ai fini della valutazione del dolo generico ritenuto sussistente, in doppia conforme, senza alcuna manifesta illogicità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale di tipo generico; d'altro canto neanche viene prospettate la necessaria forza disarticolante della deduzione, richiesta dal consolidato principio per cui in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza del principio di specificità in relazione alla prospettazione di vizi di motivazione e di travisamento, è necessario che esso contenga la compiuta rappresentazione e dimostrazione di un'evidenza - pretermessa o infedelmente rappresentata dal giudicante - di per sé dotata di univoca, oggettiva ed immediata valenza esplicativa, in quanto in grado di disarticolare il costrutto argomentativo del provvedimento impugnato per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati (Sez.1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492 - 01; cfr. anche Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 08/01/2016, Nappello, Rv. 265765 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo ed il terzo motivo di ricorso - che lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo generico - sono inediti e manifestamente infondati. La natura inedita del motivo scaturisce dalla circostanza che il motivo di appello aveva ad oggetto la doglianza relativa alla mancata prova del dolo specifico, mentre quelli in esame lamentano che la Corte di appello non abbia dato conto - correttamente e con motivazione logica - della sussistenza del dolo generico richiesto. Deve rilevarsi come le doglianze siano precluse perché non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierto ricorso, se incompleto o comunque non corretto. Va premesso che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello. Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez, 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368). Per altro, il Giudice di appello, confermando la sentenza di primo grado, vedendosi in tema di doppia conforme ed essendo le motivazioni di merito costituenti un unico organismo argomentativo, ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui "In tema di bancarotta fraudolenta documentale cd 'generica', per la sussistenza del dolo dell'amministratore solo formale non occorre che questi si sia rappresentato ed abbia voluto gli specifici interventi da altri realizzati nella contabilità volti ad impedire o a rendere più difficoltosa la ricostruzione degli affari della fallita, ma è sufficiente che l'abdicazione agli obblighi da cui è gravato sia accompagnata dalla rappresentazione della significativa possibilità dell'alterazione fraudolenta della contabilità e dal mancato esercizio dei poteri-doveri di vigilanza e controllo che gli competono"( Sez. 5 , n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 10/01/2014, Rv. 257950 - 01; Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, Rv. 232816 - 01); [OSCURATO:PERSONA] che il quarto motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine al calcolo del termine di prescrizione previa riqualificazione della condotta in quella di bancarotta semplice - è inedito oltre che manifestamente infondato. La natura inedita, per le ragioni esposte, scaturisce dalla circostanza che non è stata richiesta la riqualificazione della condotta nel delitto di bancarotta documentale semplice né in primo grado né in secondo grado. Per altro il motivo è anche manifestamente infondato in quanto "La bancarotta semplice e quella fraudolenta documentale si distinguono in relazione al diverso atteggiarsi dell'elemento soggettivo, che, ai fini dell'integrazione della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fall., può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili, mentre per la bancarotta fraudolenta documentale, ex art. 216, comma primo, n. 2), legge fall., l'elemento psicologico deve essere individuato esclusivamente nel dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà dell'irregolare tenuta delle scritture, con la consapevolezza che ciò renda impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'imprenditore" (Sez. 5, n. 2900 del 02/10/2018, dep. 22/01/2019, Rv. 274630 - 01). Nel caso di specie, come correttamente indicato dalla Corte territoriale e prima dal Tribunale, è proprio il dolo generico - costituito da volontà e consapevolezza della irregolare tenuta delle scritture e della impossibilità di ricostruire le vicende patrimoniali - a caratterizzare le condotte del ricorrente, escludendo la possibilità di qualificare il comportamento del ricorrente ai sensi dell'art. 217 I. fall.. Alla luce di queste considerazioni il termine di prescrizione non è ancora maturato: ai 12 anni e 6 mesi previsti per la bancarotta fraudolenta, a seguito di interruzione, che fanno scadere il termine il 26 marzo 2025 - quindi dopo la sentenza di appello - vanno aggiunte poi comunque le sospensioni dei processi di primo e secondo grado (per complessivi gg. 328). Il termine di prescrizione, quindi, non è scaduto prima della sentenza di secondo grado, .data alla quale occorre fare riferimento in ragione della inammissibilità del ricorso ora in esame; infatti, se è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, occorre che la scadenza sia maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non sia stata dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen, il che nel caso in esame non è (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266819 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
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