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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 03212/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lodi ha condannato alla pena di mesi tre di arresto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 76 d.

Igs. n. 159 del 2011, per aver violato il divieto di fare ritorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Lambro, disposto con provvedimento del Questore di Milano, datato 4 febbraio 2013 e notificato il 4 febbraio 2013, per la durata di anni tre, [OSCURATO:PERSONA] al Lambro il 19 gennaio 2016.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi.

Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio di impugnazione all'imputato detenuto presso il luogo di esecuzione della misura cautelare, e quindi per la violazione dell'art. 156 cod. proc. civ. in relazione all'art. 179 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per erronea applicazione della legge penale, per omesso accertamento del requisito della attualità della pericolosità sociale al momento dell'emanazione del provvedimento di prevenzione.

Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in merito all'omessa statuizione sulla concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen.

Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per omessa statuizione sulla concessione delle attenuanti generiche.

3. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato ammissibile e che conseguentemente sia fissata udienza di trattazione.

4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

4.1. Quanto al primo motivo la difesa non ha riproposto in giudizio la questione di nullità della modalità di notificazione sollevata nella fase degli atti preliminari al giudizio di appello e nulla ha detto al momento delle conclusioni.

Si ha allora che la prospettata nullità d'ordine generale per adozione di una modalità di notificazione diversa da quella prescritta deve considerarsi, al di là delle valutazioni di fondatezza del rilievo, sanata.

4.2. Il secondo motivo di ricorso pone una questione che non risulta essere stata dedotta con l'atto di appello, e pertanto non può ritenersi proponibile in sede di legittimità.4.3.

Il terzo motivo pone una questione pur essa non prospettata in sede di appello, e pertanto non può ora ritenersi proponibile.

4.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha dato motivazione adeguata e logica in punto di diniego delle attenuanti generiche e, come è noto, la determinazione del giudice del merito, ove adeguatamente motivata, non può essere censura in sede di legittimità siccome espressiva di una valutazione ampiamente discrezionale e di mero fatto.

5. Il ricorso deve essere allora dichiarato inammissibile.

Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 9 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Lodi ha condannato alla pena di mesi tre di arresto [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 76 d. Igs. n. 159 del 2011, per aver violato il divieto di fare ritorno nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] al Lambro, disposto con provvedimento del Questore di Milano, datato 4 febbraio 2013 e notificato il 4 febbraio 2013, per la durata di anni tre, [OSCURATO:PERSONA] al Lambro il 19 gennaio 2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato più motivi. Con il primo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla omessa notifica del decreto di fissazione del giudizio di impugnazione all'imputato detenuto presso il luogo di esecuzione della misura cautelare, e quindi per la violazione dell'art. 156 cod. proc. civ. in relazione all'art. 179 cod. proc. pen. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per erronea applicazione della legge penale, per omesso accertamento del requisito della attualità della pericolosità sociale al momento dell'emanazione del provvedimento di prevenzione. Con il terzo motivo ha dedotto difetto di motivazione in merito all'omessa statuizione sulla concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione per omessa statuizione sulla concessione delle attenuanti generiche. 3. Successivamente il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato ammissibile e che conseguentemente sia fissata udienza di trattazione. 4. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 4.1. Quanto al primo motivo la difesa non ha riproposto in giudizio la questione di nullità della modalità di notificazione sollevata nella fase degli atti preliminari al giudizio di appello e nulla ha detto al momento delle conclusioni. Si ha allora che la prospettata nullità d'ordine generale per adozione di una modalità di notificazione diversa da quella prescritta deve considerarsi, al di là delle valutazioni di fondatezza del rilievo, sanata. 4.2. Il secondo motivo di ricorso pone una questione che non risulta essere stata dedotta con l'atto di appello, e pertanto non può ritenersi proponibile in sede di legittimità.4.3. Il terzo motivo pone una questione pur essa non prospettata in sede di appello, e pertanto non può ora ritenersi proponibile. 4.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di appello ha dato motivazione adeguata e logica in punto di diniego delle attenuanti generiche e, come è noto, la determinazione del giudice del merito, ove adeguatamente motivata, non può essere censura in sede di legittimità siccome espressiva di una valutazione ampiamente discrezionale e di mero fatto. 5. Il ricorso deve essere allora dichiarato inammissibile. Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 novembre 202
Decreto Cassazione n. 03212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris