CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 ottobre 2023
Cassazione n. 45809/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia in data 3/11/2022, confermativa della sentenza del GJP del Tribunale di Padova in data 14/7/2021; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale quanto alle risultanze probatorie poste a fondamento della responsabilità penale dell'imputato, è indeducibile poiché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volto sollecitare alla Corte, inammissibilimente, una diversa lettura delle fonti di prova e fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pagg.4 e ss. della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente 31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24/10/2023 [OSCURATO:PERSONA]