CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47228/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ne ha confermato la condanna per reato di cui agli artt. 624 e 625, comma primo nn. 2 e 7 e cod. pen.; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: pag. 3 punti c) e d) sulla sussistenza delle aggravanti; pag. 3 punto a) su esclusione art. 131-bis cod. pen. — istituto neppure applicabile in astratto avuto riguardo alla cornice edittale minima prevista per il delitto di furto pluriaggravato—; pag. 4 punti e) ed f) sul diniego delle attenuanti generiche, sulla sussistenza della recidiva, sulla entità della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2