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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32684/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/09/2022 della Corte di appello di Bologna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha riformato la sentenza del Tribunale di Rimini del precedente 04/06/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile dei delitti di inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone (di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992) e di inottemperanza all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite (di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992) e condannato alla pena e alla sanzione amministrativa accessoria ritenute di giustizia, riducendo l'entità delle stesse.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Matteini, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, ccimma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilii:e a pena di nullità e il vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie.

Sostiene, in primis, che la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria sostanziantesi nell'escussione della coniuge dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], teste la cui audizione ex art. 507 cod. proc. pen. era già stata negata dal giudice di prime cure, avrebbe fatto erronea applicazione del disposto di cui all'art. 603 cod. proc. pen., con conseguente lesione del diritto di difesa, posto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, devono intendersi "prove nuove" tutte quelle in precedenza non disposte, siano esse preesistenti o sopravvenute, conosciute o sconosciute, a prescindere dall'eventuale pregressa acquisizione probatoria a iniziativa delle parti.

Rileva, altresì, che la denegata rinnovazione istruttoria sarebbe stata erroneamente argomentata dai giudici del merito, essendosi attribuito alle prove dichiarative acquisite un significato diverso da quello logicamente riconducibile alle espressioni utilizzate dai propalanti, atteso che, per un verso, non fornirebbero riscontro alla versione dei fatti prospettata dalla parte lesa [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni rese dal teste medio tempore deceduto [OSCURATO:PERSONA], che mai avrebbe affermato di aver udito, dal luogo in cui si trovava, la richiesta, rivolta dalla prima all'investitore, di chiamare i soccorsi e i vigili urbani e, per altro verso, sussisterebbero sostanziali discrasie tra le diverse narrazioni dell'accaduto riconducibili alla donna, avendo costei fatto menzione della richiesta di aiuto solo nel corso dell'escussione dibattimentale.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992 e di vizio di motivazione per carenza e illogicità.

Assume, in specie, che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto configurabili i delitti omissivi formanti oggetto di contestazione e lo avrebbe malamente argomentato, non essendovi prova della sussistenza, nell'agente, del prescritto elemento soggettivo, a fronte del non repentino allontanamento del predetto dal "/ocus commissi delicti"e dell'accertata presenza sul posto di altra persona adulta - la madre della [OSCURATO:PERSONA] - in grado di prestare soccorso alla parte lesa.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di denegata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto.

Rileva al riguardo che i giudici del merito avrebbero illegittimamente disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in quanto non costituivano ostacoli alla praticabilità di tale definizione né l'entità delle lesioni patite dalla parte lesa (giudicate guaribili in soli 7 giorni), né il comportamento tenuto successivamente ai fatti dall'imputato (che non si diede alla fuga), mentre fungeva, per converso, da elemento a favore della stessa l'avvenuto risarcimento del danno ad opera della compagnia assicuratrice. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono.

2. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e il vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la decisione oggetto di impugnativa, nella parte reiettiva della richiesta di rinnevazione istruttoria afferente l'escussione della teste [OSCURATO:PERSONA], sarebbe, per un verso, contrastante col disposto dell'art. 603 cod. proc. pen. e, quindi, lesiva del diritto di difesa, in quanto, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, devono intendersi "prove nuove" tutte quelle in precedenza non disposte, siano esse preesistenti o sopravvenute, conosciute o sconosciute, a prescindere dall'eventuale pregressa acquisizione probatoria a iniziativa delle parti e risulterebbe, per altro verso, erroneamente argomentata, posto che si sarebbe attribuito alle prove dichiarative acquisite un significato diverso da quello logicamente riconducibile alle espressioni utilizzate dai propalanti.

Ritiene il Collegio che la Corte territoriale, nel respingere la menzionata richiesta di rinnovazione istruttoria, non sia affatto incorsa nell'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 603 cod. proc. pen.

Ciò perché tale decisione fonda, all'evidenza, sulla ritenuta decidibilità della causa allo stato degli atti e, pertanto, risulta perfettamente in linea con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degP atti» (in tal senso Sez.

U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv, 266820-01).

La doglianza in disamina risulta, inoltre, manifestamente infondata anche laddove è prospettato il vizio motivazionale per travisamento della prova.

Giova evidenziare al riguardo che, secondo il consolidato insegnamento della questa Suprema Corte, ricorre il travisamento della prova, vizio motivazionale deducibile in cassazione, nel solo caso in cui il giudice di merito abbia basato il proprio convincimento su elementi di prova inesistenti o su un risultato probatorio obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, ricorrendo, invece, il travisamento del fatto nel diverso caso in cui il giudice di merito abbia dato alle risultanze processuali una valutazione diversa da quella caldeggiata dalla parte, eventualità nella quale è, tuttavia, preclusa la deduzione della censura in sede di legittimità, non potendo la Suprema Corte sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella compiuta nei gradi precedenti (in tal senso Sez. 3, n. 18521 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri„ Rv. 273217-01, nonché Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215-01 e Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559-01).

Tanto premesso, si osserva che la Corte di appello di Bologna, con percorso argomentativo del tutto immune dal denunciato travisamenl:o della prova, ha fondato la conferma della decisione di condanna resa, in primo grado, dal Tribunale di Rimini sulla ritenuta credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sulla valutazione di piena attendibilità del suo narrato e, in primis, di quanto dettagliatamente riferito dalla donna durante l'istruttoria dibattimentale svoltasi dinanzi al primo giudice, essendo state rese tali dichiarazioni nel contraddittorio delle parti e, da ultimo, sul riscontro estrinseco offerto da quanto riferito dall'informatore [OSCURATO:PERSONA], deceduto prima dell'inizio del processo, che ebbe a sostenere di aver assistito all'investimento dal balcone di casa, di aver udito la vittima urlare per il dolore provocatole dal violento colpo ricevuto alla spalla, di essere sceso in strada per redarguire il conducente della vettura che aveva altresì scalciato un cane di sua proprietà, ma di non averlo incrociato per essersi costui repentinamente allontanato dal luogo teatro dell'accaduto.

Orbene, le argomentazioni della Corte territoriale risultano prive del vizio motivazionale del travisamento della prova ipotizzato dal ricorrente, tanto più ove si consideri che costituisce principio consolidato quello secondo cui «Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (così, Sez. 6, n. 20:72 del 04/12/2020, deo. 25/01/2021, G., Rv. 280589-01, nonché Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741-01, Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872-01 e Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina e altro, Rv. 247872-01).

3. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992 e di vizio di motivazione per carenza e illogicità, sostenendo che nella pronunzia impugnata si sarebbero erroneamente ritenuti configurabili i delitti in contestazione, posto che non vi sarebbe prova della sussistenza, nell'agente, del prescritto elemento soggettivo, a fronte del suo non repentino allontanamento dal "/ocus commissi delicti" e dell'accertata presenza sul posto di altra persona in grado di prestare soccorso alla parte lesa.

Rileva al riguardo il Collegio che la Corte territoriale ha motivato, in maniera congrua e priva di manifeste illogicità, la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti in relazione ai quali ha confermato la sentenza di condanna resa dal primo giudice, evidenziando che l'imputato, in ragione delle discussioni avute, sul luogo dei fatti, tanto con la parte lesa, che, dolorante per l'impatto, gli aveva chiesto di chiamare un'ambulanza, quanto con un testimone oculare, era di certo consapevole della causazione di un incidente con danno alle persone, sicché il suo allontanamento dal /ocus commissi delicti, avvenuto senza fornire i propri dati identificativi, senza attendere ai necessari rilievi e senza sollecitare l'intervento dei soccorsi, doveva logicamente intendersi come animato dalla volontarietà richiesta per la sussistenza del dolo, che, com'è noto, caratterizza le fattispecie delittuose in oggetto.

Tanto chiarito, deve ad ogni buon conto evidenziarsi che la doglianza oggetto di scrutinio, in quanto non prospettata con l'atto di appello, non può essere fatta valere in questa sede, in quanto trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cessazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01).4.

Palesemente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di denegata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto, sostenendo che la decisione gravata avrebbe illegittimamente e immotivatamente disatteso la richiesta di applicazione dell'anzidetta causa di non punibilità, posto che lion costituirebbero ostacoli alla praticabilità di tale definizione né l'entità delle lesioni patite dalla parte lesa, né il comportamento tenuto dall'imputato successivamente ai fatti, mentre, per converso, fungerebbe da elemento a favore della stessa l'avvenuto risarcimento del danno ad opera della compagnia assicuratrice.

Osserva al riguardo il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha argomentato in maniera lineare, coerente e non manifestamente illogica la denegata applicazione dell'esimente de qua, fondandola su elementi - quali l'atteggiamento aggressivo e incurante delle conseguenze della propria azione tenuto dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, l'entità nient'affatto modesta delle lesioni causate alla parte lesa e la totale assenza di comportamenti resipiscenti postumi - ragionevolmente intesi come sintomatici di un'offensività del fatto tutt'altro che lieve.

D'altro canto, la statuizione adottata risulta conforme all'interpretazione dell'evocata disposizione normativa costantemente offerta dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi chiarito che «Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (così Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01, nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Milone, Rv. 274647-01 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01).

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.P.Q.N11.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 15/09/2022 della Corte di appello di Bologna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha riformato la sentenza del Tribunale di Rimini del precedente 04/06/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile dei delitti di inottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone (di cui all'art. 189, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992) e di inottemperanza all'obbligo di prestare assistenza alle persone ferite (di cui all'art. 189, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992) e condannato alla pena e alla sanzione amministrativa accessoria ritenute di giustizia, riducendo l'entità delle stesse. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Matteini, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato tre motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, ccimma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilii:e a pena di nullità e il vizio di motivazione per travisamento delle risultanze probatorie. Sostiene, in primis, che la Corte territoriale, nel rigettare la richiesta di rinnovazione istruttoria sostanziantesi nell'escussione della coniuge dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], teste la cui audizione ex art. 507 cod. proc. pen. era già stata negata dal giudice di prime cure, avrebbe fatto erronea applicazione del disposto di cui all'art. 603 cod. proc. pen., con conseguente lesione del diritto di difesa, posto che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, devono intendersi "prove nuove" tutte quelle in precedenza non disposte, siano esse preesistenti o sopravvenute, conosciute o sconosciute, a prescindere dall'eventuale pregressa acquisizione probatoria a iniziativa delle parti. Rileva, altresì, che la denegata rinnovazione istruttoria sarebbe stata erroneamente argomentata dai giudici del merito, essendosi attribuito alle prove dichiarative acquisite un significato diverso da quello logicamente riconducibile alle espressioni utilizzate dai propalanti, atteso che, per un verso, non fornirebbero riscontro alla versione dei fatti prospettata dalla parte lesa [OSCURATO:PERSONA] le dichiarazioni rese dal teste medio tempore deceduto [OSCURATO:PERSONA], che mai avrebbe affermato di aver udito, dal luogo in cui si trovava, la richiesta, rivolta dalla prima all'investitore, di chiamare i soccorsi e i vigili urbani e, per altro verso, sussisterebbero sostanziali discrasie tra le diverse narrazioni dell'accaduto riconducibili alla donna, avendo costei fatto menzione della richiesta di aiuto solo nel corso dell'escussione dibattimentale. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992 e di vizio di motivazione per carenza e illogicità. Assume, in specie, che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto configurabili i delitti omissivi formanti oggetto di contestazione e lo avrebbe malamente argomentato, non essendovi prova della sussistenza, nell'agente, del prescritto elemento soggettivo, a fronte del non repentino allontanamento del predetto dal "/ocus commissi delicti"e dell'accertata presenza sul posto di altra persona adulta - la madre della [OSCURATO:PERSONA] - in grado di prestare soccorso alla parte lesa. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di denegata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto. Rileva al riguardo che i giudici del merito avrebbero illegittimamente disatteso la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, in quanto non costituivano ostacoli alla praticabilità di tale definizione né l'entità delle lesioni patite dalla parte lesa (giudicate guaribili in soli 7 giorni), né il comportamento tenuto successivamente ai fatti dall'imputato (che non si diede alla fuga), mentre fungeva, per converso, da elemento a favore della stessa l'avvenuto risarcimento del danno ad opera della compagnia assicuratrice. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che, di seguito, si espongono. 2. Privo di pregio è il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e il vizio di motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la decisione oggetto di impugnativa, nella parte reiettiva della richiesta di rinnevazione istruttoria afferente l'escussione della teste [OSCURATO:PERSONA], sarebbe, per un verso, contrastante col disposto dell'art. 603 cod. proc. pen. e, quindi, lesiva del diritto di difesa, in quanto, secondo l'insegnamento del giudice di legittimità, devono intendersi "prove nuove" tutte quelle in precedenza non disposte, siano esse preesistenti o sopravvenute, conosciute o sconosciute, a prescindere dall'eventuale pregressa acquisizione probatoria a iniziativa delle parti e risulterebbe, per altro verso, erroneamente argomentata, posto che si sarebbe attribuito alle prove dichiarative acquisite un significato diverso da quello logicamente riconducibile alle espressioni utilizzate dai propalanti. Ritiene il Collegio che la Corte territoriale, nel respingere la menzionata richiesta di rinnovazione istruttoria, non sia affatto incorsa nell'inosservanza della norma processuale di cui all'art. 603 cod. proc. pen. Ciò perché tale decisione fonda, all'evidenza, sulla ritenuta decidibilità della causa allo stato degli atti e, pertanto, risulta perfettamente in linea con il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «La rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degP atti» (in tal senso Sez. U., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv, 266820-01). La doglianza in disamina risulta, inoltre, manifestamente infondata anche laddove è prospettato il vizio motivazionale per travisamento della prova. Giova evidenziare al riguardo che, secondo il consolidato insegnamento della questa Suprema Corte, ricorre il travisamento della prova, vizio motivazionale deducibile in cassazione, nel solo caso in cui il giudice di merito abbia basato il proprio convincimento su elementi di prova inesistenti o su un risultato probatorio obiettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale, ricorrendo, invece, il travisamento del fatto nel diverso caso in cui il giudice di merito abbia dato alle risultanze processuali una valutazione diversa da quella caldeggiata dalla parte, eventualità nella quale è, tuttavia, preclusa la deduzione della censura in sede di legittimità, non potendo la Suprema Corte sovrapporre la propria valutazione dei fatti a quella compiuta nei gradi precedenti (in tal senso Sez. 3, n. 18521 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri„ Rv. 273217-01, nonché Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01, Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215-01 e Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559-01). Tanto premesso, si osserva che la Corte di appello di Bologna, con percorso argomentativo del tutto immune dal denunciato travisamenl:o della prova, ha fondato la conferma della decisione di condanna resa, in primo grado, dal Tribunale di Rimini sulla ritenuta credibilità della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], sulla valutazione di piena attendibilità del suo narrato e, in primis, di quanto dettagliatamente riferito dalla donna durante l'istruttoria dibattimentale svoltasi dinanzi al primo giudice, essendo state rese tali dichiarazioni nel contraddittorio delle parti e, da ultimo, sul riscontro estrinseco offerto da quanto riferito dall'informatore [OSCURATO:PERSONA], deceduto prima dell'inizio del processo, che ebbe a sostenere di aver assistito all'investimento dal balcone di casa, di aver udito la vittima urlare per il dolore provocatole dal violento colpo ricevuto alla spalla, di essere sceso in strada per redarguire il conducente della vettura che aveva altresì scalciato un cane di sua proprietà, ma di non averlo incrociato per essersi costui repentinamente allontanato dal luogo teatro dell'accaduto. Orbene, le argomentazioni della Corte territoriale risultano prive del vizio motivazionale del travisamento della prova ipotizzato dal ricorrente, tanto più ove si consideri che costituisce principio consolidato quello secondo cui «Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità» (così, Sez. 6, n. 20:72 del 04/12/2020, deo. 25/01/2021, G., Rv. 280589-01, nonché Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, Trecca, Rv. 257741-01, Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D.S.B., Rv. 247872-01 e Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009, Messina e altro, Rv. 247872-01). 3. Destituito di fondamento è anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. n. 285 del 1992 e di vizio di motivazione per carenza e illogicità, sostenendo che nella pronunzia impugnata si sarebbero erroneamente ritenuti configurabili i delitti in contestazione, posto che non vi sarebbe prova della sussistenza, nell'agente, del prescritto elemento soggettivo, a fronte del suo non repentino allontanamento dal "/ocus commissi delicti" e dell'accertata presenza sul posto di altra persona in grado di prestare soccorso alla parte lesa. Rileva al riguardo il Collegio che la Corte territoriale ha motivato, in maniera congrua e priva di manifeste illogicità, la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei delitti in relazione ai quali ha confermato la sentenza di condanna resa dal primo giudice, evidenziando che l'imputato, in ragione delle discussioni avute, sul luogo dei fatti, tanto con la parte lesa, che, dolorante per l'impatto, gli aveva chiesto di chiamare un'ambulanza, quanto con un testimone oculare, era di certo consapevole della causazione di un incidente con danno alle persone, sicché il suo allontanamento dal /ocus commissi delicti, avvenuto senza fornire i propri dati identificativi, senza attendere ai necessari rilievi e senza sollecitare l'intervento dei soccorsi, doveva logicamente intendersi come animato dalla volontarietà richiesta per la sussistenza del dolo, che, com'è noto, caratterizza le fattispecie delittuose in oggetto. Tanto chiarito, deve ad ogni buon conto evidenziarsi che la doglianza oggetto di scrutinio, in quanto non prospettata con l'atto di appello, non può essere fatta valere in questa sede, in quanto trova applicazione il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cessazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01).4. Palesemente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione per carenza in punto di denegata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto, sostenendo che la decisione gravata avrebbe illegittimamente e immotivatamente disatteso la richiesta di applicazione dell'anzidetta causa di non punibilità, posto che lion costituirebbero ostacoli alla praticabilità di tale definizione né l'entità delle lesioni patite dalla parte lesa, né il comportamento tenuto dall'imputato successivamente ai fatti, mentre, per converso, fungerebbe da elemento a favore della stessa l'avvenuto risarcimento del danno ad opera della compagnia assicuratrice. Osserva al riguardo il Collegio che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, ha argomentato in maniera lineare, coerente e non manifestamente illogica la denegata applicazione dell'esimente de qua, fondandola su elementi - quali l'atteggiamento aggressivo e incurante delle conseguenze della propria azione tenuto dall'imputato nell'immediatezza dei fatti, l'entità nient'affatto modesta delle lesioni causate alla parte lesa e la totale assenza di comportamenti resipiscenti postumi - ragionevolmente intesi come sintomatici di un'offensività del fatto tutt'altro che lieve. D'altro canto, la statuizione adottata risulta conforme all'interpretazione dell'evocata disposizione normativa costantemente offerta dalla giurisprudenza di legittimità, essendosi chiarito che «Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131- bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti» (così Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01, nonché, in precedenza, Sez. 6, n. 55107 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Milone, Rv. 274647-01 e Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678-01). 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.P.Q.N11. Dichiara
Sentenza Cassazione n. 32684/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris