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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30168/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 21/11/2023 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 27/10/2022 dal Tribunale di Bergamo, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna inflitta con riguardo al delitto di cui all'art. 4, d.

Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando che non sarebbe stata provata alcuna condotta artificiosa o fraudolenta, dunque alcun dolo di evasione, così da doversi escludere il profilo psicologico del reato; la ricorrente, peraltro, avrebbe indicato il giusto valore del reddito d'impresa nel bilancio di esercizio, elemento di segno contrario rispetto alla finalità illecita non valorizzato in sentenza.

3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità.

4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

La sentenze', in particolare, ha evidenziato che il profilo della fraudolenza non attiene all'art. 4 in contestazione (ma ai reati di cui ai precedenti articoli 2 e 3), che sanziona unicamente la dichiarazione infedele di elementi attivi o passivi, in caso di superamento delle relative soglie di punibilità.

Muovendo da ciò, la Corte ha quindi riscontrato il dolo specifico richiesto dalla norma, unico oggetto del ricorso, evidenziato dalla notevole incidenza degli elementi attivi sottratti a tassazione, oltre che dall'incidenza anche percentuale di questo compendio rispetto all'attivo dichiarato, con notevole risparmio fiscale; ancora - e sempre con argomento privo di evidenti vizi logici - la sentenza ha sottolineato che l'istruttoria non aveva offerto alcun elemento di segno contrario, "anche di semplice allegazione da parte della Magris", che potesse fornire contezza circa la notevole discrepanza tra il giro di affari dichiarato a fini IVA e le risultanze di bilancio.

5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 21/11/2023 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 27/10/2022 dal Tribunale di Bergamo, riconosceva a [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della non menzione della condanna inflitta con riguardo al delitto di cui all'art. 4, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputata, contestando che non sarebbe stata provata alcuna condotta artificiosa o fraudolenta, dunque alcun dolo di evasione, così da doversi escludere il profilo psicologico del reato; la ricorrente, peraltro, avrebbe indicato il giusto valore del reddito d'impresa nel bilancio di esercizio, elemento di segno contrario rispetto alla finalità illecita non valorizzato in sentenza. 3. Considerato che il ricorso è inammissibile, perché - riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte di appello - tende ad ottenere in questa sede una nuova e non consentita lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione diversa e più favorevole invero preclusa alla Corte di legittimità. 4. La doglianza, inoltre, trascura che il Collegio di appello - pronunciandosi proprio sulla questione qui riprodotta - ha steso una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. La sentenze', in particolare, ha evidenziato che il profilo della fraudolenza non attiene all'art. 4 in contestazione (ma ai reati di cui ai precedenti articoli 2 e 3), che sanziona unicamente la dichiarazione infedele di elementi attivi o passivi, in caso di superamento delle relative soglie di punibilità. Muovendo da ciò, la Corte ha quindi riscontrato il dolo specifico richiesto dalla norma, unico oggetto del ricorso, evidenziato dalla notevole incidenza degli elementi attivi sottratti a tassazione, oltre che dall'incidenza anche percentuale di questo compendio rispetto all'attivo dichiarato, con notevole risparmio fiscale; ancora - e sempre con argomento privo di evidenti vizi logici - la sentenza ha sottolineato che l'istruttoria non aveva offerto alcun elemento di segno contrario, "anche di semplice allegazione da parte della Magris", che potesse fornire contezza circa la notevole discrepanza tra il giro di affari dichiarato a fini IVA e le risultanze di bilancio. 5. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 21 giugno 2024 Il Consigliere esten