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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 novembre 1995

Cassazione n. 31372/2022

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te sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/11/1995 in [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/10/1995 in [OSCURATO:PERSONA] nato il 5/07/1996 in Gabon avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per i reati di cui agli art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (detenzione a fini di spaccio di cocaina ed eroina) e 337 cod. pen. 2.

Avverso la sentenza, ricorrono per cassazione, con distinti atti, gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di legge e vizio di motivazione con specifico riguardo al concorso dell'imputato nella detenzione della sostanza stupefacente e alla destinazione, ad uso non esclusivamente personale, della sostanza stupefacente ingerita dallo stesso.

Diaz, al momento dell'intervento degli operanti è stato visto ingerire una busta in plastica poi rivelatasi contenere cocaina.

La sentenza impugnata non spiega: -come l'imputato possa essersi opposto agli operanti se, al momento dell'ingresso nell'abitazione dei medesimi, egli era seduto sul letto intento a ingerire la sostanza; - sulla scorta di quale elemento sia verosimile ritenere che nella busta ingerita da Diaz fosse presente della droga ancora da tagliare e confezionare e che detta sostanza fosse chimicamente compatibile con le tracce rinvenute nel materiale plastico fuso; - in ragione di cosa debba ritenersi che l'imputato avesse, in concorso con gli altri imputati, il possesso della sostanza che costoro eliminarono e che la reazione avversa avuta dall'imputato all'assunzione della sostanza, dipenda dalla quantità della sostanza ingerita e non dalla anomala modalità di assunzione per ingestione.

2.2. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità degli imputati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente unicamente in considerazione della provata pregressa presenza, all'interno dell'abitazione, della stessa. 2.2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod. pen.

Appare impossibile che gli imputati abbiano, contemporaneamente, occultato la sostanza stupefacente e opposto resistenza ai pubblici ufficiali. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.2.

Per quanto concerne il motivo di ricorso di tutti gli imputati relativo al riconoscimento della penale responsabilità, deve osservarsi che, come puntualmente evidenziato dalla Corte territoriale, gli eventi caduti sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, e sostanzialmente incontestati, provano la detenzione di eroina e cocaina da parte dei predetti, tutti dimoranti nella stessa abitazione, fino a un attimo prima dell'intervento degli operanti.

E' stata anche sequestrata una somma di euro 6.688,00 della quale non è stata fornita idonea giustificazione, ed i ricorrenti risultano essersi opposti, con violenza, all'intervento degli agenti operanti; condotte -- queste - che caratterizzano inequivocabilmente l'ipotesi della co-detenzione da parte di più soggetti ed impediscono che ognuno di questi ultimi si ponga in un rapporto di estraneità e di diversità nei confronti degli altri.

3. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è generico, a fronte della congrua e logica ricostruzione dei fatti operata dagli operanti, i quali hanno assistito, dapprima, al rapido occultamento della sostanza stupefacente e, successivamente, sono stati vittime della condotta di resistenza posta in essere dagli imputati.

4. L'impugnata pronuncia ha, pertanto, fondato il suo iter motivazionale su solide fonti dirette di prova, per cui risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., mentre i ricorsi, viceversa, si caratterizzano per genericità dei motivi, e denunciano vizi di giudizio, laddove la Cassazione non può, però, censurare quegli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice che attengono al merito della causa, trattandosi di valutazione che è sottratta al controllo di legittimità, purché tale valutazione sia immune da vizi logici e giuridici e non violi altrimenti norme giuridiche, come è peraltro agevolmente riscontrabile nel caso in esame.

5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna ai pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di curo 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te sentenza SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 23/11/1995 in [OSCURATO:PERSONA] nato il 10/10/1995 in [OSCURATO:PERSONA] nato il 5/07/1996 in Gabon avverso la sentenza del 22/04/2021 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dai [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di legge per i reati di cui agli art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 (detenzione a fini di spaccio di cocaina ed eroina) e 337 cod. pen. 2. Avverso la sentenza, ricorrono per cassazione, con distinti atti, gli imputati, a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di legge e vizio di motivazione con specifico riguardo al concorso dell'imputato nella detenzione della sostanza stupefacente e alla destinazione, ad uso non esclusivamente personale, della sostanza stupefacente ingerita dallo stesso. Diaz, al momento dell'intervento degli operanti è stato visto ingerire una busta in plastica poi rivelatasi contenere cocaina. La sentenza impugnata non spiega: -come l'imputato possa essersi opposto agli operanti se, al momento dell'ingresso nell'abitazione dei medesimi, egli era seduto sul letto intento a ingerire la sostanza; - sulla scorta di quale elemento sia verosimile ritenere che nella busta ingerita da Diaz fosse presente della droga ancora da tagliare e confezionare e che detta sostanza fosse chimicamente compatibile con le tracce rinvenute nel materiale plastico fuso; - in ragione di cosa debba ritenersi che l'imputato avesse, in concorso con gli altri imputati, il possesso della sostanza che costoro eliminarono e che la reazione avversa avuta dall'imputato all'assunzione della sostanza, dipenda dalla quantità della sostanza ingerita e non dalla anomala modalità di assunzione per ingestione. 2.2. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2.2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della penale responsabilità degli imputati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente unicamente in considerazione della provata pregressa presenza, all'interno dell'abitazione, della stessa. 2.2.2.Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 337 cod. pen. Appare impossibile che gli imputati abbiano, contemporaneamente, occultato la sostanza stupefacente e opposto resistenza ai pubblici ufficiali. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.2. Per quanto concerne il motivo di ricorso di tutti gli imputati relativo al riconoscimento della penale responsabilità, deve osservarsi che, come puntualmente evidenziato dalla Corte territoriale, gli eventi caduti sotto la diretta percezione dei verbalizzanti, e sostanzialmente incontestati, provano la detenzione di eroina e cocaina da parte dei predetti, tutti dimoranti nella stessa abitazione, fino a un attimo prima dell'intervento degli operanti. E' stata anche sequestrata una somma di euro 6.688,00 della quale non è stata fornita idonea giustificazione, ed i ricorrenti risultano essersi opposti, con violenza, all'intervento degli agenti operanti; condotte -- queste - che caratterizzano inequivocabilmente l'ipotesi della co-detenzione da parte di più soggetti ed impediscono che ognuno di questi ultimi si ponga in un rapporto di estraneità e di diversità nei confronti degli altri. 3. Il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è generico, a fronte della congrua e logica ricostruzione dei fatti operata dagli operanti, i quali hanno assistito, dapprima, al rapido occultamento della sostanza stupefacente e, successivamente, sono stati vittime della condotta di resistenza posta in essere dagli imputati. 4. L'impugnata pronuncia ha, pertanto, fondato il suo iter motivazionale su solide fonti dirette di prova, per cui risultano rispettati i requisiti di cui all'art. 192 cod. proc. pen., mentre i ricorsi, viceversa, si caratterizzano per genericità dei motivi, e denunciano vizi di giudizio, laddove la Cassazione non può, però, censurare quegli apprezzamenti di fatto compiuti dal giudice che attengono al merito della causa, trattandosi di valutazione che è sottratta al controllo di legittimità, purché tale valutazione sia immune da vizi logici e giuridici e non violi altrimenti norme giuridiche, come è peraltro agevolmente riscontrabile nel caso in esame. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna ai pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinata in via equitativa, di curo 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno a favore della Cassa
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