CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 ottobre 1971
Cassazione n. 34032/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversola sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEvistigli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso chiedendo l' a nnullamento s enza r invio della sentenzaimpugnata, da rideterminare in a nni 3 m esi 2 e giorni 20 di reclusione, edil rigetto nel resto del ricorso. uditoil difensore , a vvocato [OSCURATO:PERSONA] che si è riporta ta ai motivi esposti delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza indicata nel preambolo , la Corte di appello di Firenze ha parzialmenteriformato la decisione con cui il G iu dice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] L upino colpevole dei reati di minaccia,uccisione di animali , detenzione e cessione di armi clandestine nonché ricettazione,contestati nei capi a), b), c), d), e), g) e h). Piùin detta glio, la Corte distrettuale ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di detenzione illegale di una pistola marca Bernardelli ascritto al capo g) e per l ’ effetto ha rideterminato lapena finale complessiva di anni 4 mesi 1 giorni 10 di reclusione ed euro 1.966,67 di multa , previo riconosci mento del le circo stanze attenuanti genericheequivalenti alla recidiva , qualificata come semplice e non come reiterata e specifica, fermo restando i l vincolo del la continuazione e l ’ applicazione della diminuenteper il rito prescelto . 2.Avverso l'illustrata sentenza [OSCURATO:PERSONA] , per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] , ricorre per cassazione articolando due motivi sintetizzabilinei limiti di cui all'art. 173 co.1 disp. att. cod. proc. pen. come segue. 2.1.Con il primo motivo è dedo tta contraddittorietà e manifesta il logicità della motivazionecon riguardo all'applicazione della recidiva nonché violazione di legge inrelazione all'art . 99 cod. pen. Lamenta il ricorrente che la Corte fiorenti na , pur accogliendo le argomentazionidifensive sulla impossibilità di prendere in considerazione ai fini dellacontestazione della recidiva i precedenti penali relativi a reati estinti a tutti glieffetti penali , in considerazione della sentenza di condanna del Tribunale di Prato, in data 01/06/2006, divenuta irrevocabile il 19/01/2007 per il reato di lesioni personali commesso il giorno 1 agosto 2001 , ha comunque ritenuto applicabilela recidiva , sia pure semplice e non più specifica e reiterata , sulla base dellapersonalità negativa dell'imputato . Talegiudizio negativo è stato , però , fondato sui medesimi precedenti penali ritenutinon valutabili ai fini della recidiva e su una vicenda processuale non ancora definita con decisione irrevocabile ovvero un omicidio commesso il 31 ottobre 2020,quindi in data successiva rispetto a tutti i fatti oggetto del procedimento . Ladecisione è in contrasto con la previsione dell'art . 99 , primo comma, cod. pen.che impone di prendere in considerazione ai fini dell’applicazione ella recidiva semplice in via esclusiva la relazione intercorrente tra l’e pisodio oggetto del giudizio e la precedente unica condanna al fine di accertate se la reiterazione dell'illecitocostituisca il sintomo di una maggiore riprovevolezza e pericolosità e , quindi,sia meritevole di un più severo trattamento sanzionatorio . La sentenza impugnata ha attribuito decisiva rilevanza a provvedimenti diversi ed ulteriori rispetto all'unico che costituiva il legittimo presupposto alla contestazione della recidiva , finendo per attribuire rilevanza ai fini della determinazione dell ’ aumento della pena ai reati estinti che, pertanto, contrariamentea quanto previsto dalle disposizioni normative di cui agli artt. 445 od. proc. pen.e 47 Ord. pen. hanno in concreto prodotto effetti penali 2.2.Con il secondo motivo è ded otta i nosservanza ed erronea applicazione dell'articolo438 cod. proc. pen. e conseguente illegittimità della pena erogata . IlG.i.p. del Tribunale di Pisa, muovendo dalla pena base individuata in anni 4 direclusione ed euro 4.500,00 di multa e tenendo conto degli aumenti operati in forzadella continuazione - complessivamente pari ad anni 1 di reclusione ad euro 1.400,00di multa – nonché della diminuzione di un terzo prevista per la scelta del rito abbreviato , sarebbe dovuto pervenire alla pena finale di anni 3 mesi 4 di reclusioneed euro 3.933,33 di multa anziché a quella di anni 4 mesi 2 e giorni 20 edeuro 2.100,00 di multa . Conseguentemente, l a Corte distrettuale , una volta eliminatol'aumento - pari a mesi 2 ed euro 200, 00 - correlato al reato di cui al capog), per il quale è intervenuta l’assoluzione, a vrebbe dovuto ir rogare una pena finalepari ad anni 3 mesi 2 giorni 20 di reclusione ed euro 3.800,00 di multa , riducendodi un terzo la pena finale complessiva di anni 4 mesi 10 di reclusione . CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1.La Corte di appello h a ritenuto correttamente configurabili i presupposti perl'applicazione della recidiva semplice ma non di quella specifica e reiterat a , riconosciutanel primo grado del giudizio . Non potendosi, infatti,tenere conto de lle precedenti condanne a pen e estinte oex art. 445 cod. proc. pen. ( Sez . 2, n. 994 del 25/11/2021 , dep. 2022 , R accuia, Rv.282515 - 01 ) o per e sito positivo dell ’ affidamento in prova ( Sez. 3 , n. 39550 del 04/07/2017 , Mauri, Rv. 271342 - 01 ) residua soltanto un'unica condanna quella pronuncia ta d a l T ribunale di Prato con sentenza in data 1 giugno 2006 irrevocabileil 9 gennaio 2007 per il reato di lesioni commesso il giorno 1 agosto 2001. Quanto al l’aumento di pena applicato per la recidiva, ha osserva to che , “nonostantela indubbia risalenza ” della vicenda oggetto della sentenza da ultimo citata rispetto alla data di commissione dei reati sub iudice , può comunque formularsi,sulla base della “ storia criminale ” , un giudizio di “ maggiore capacità criminale”e di “persistente pericolosità sociale ” del condannato , la cui personalità seriamentenegativa “ si è manifestata in plurime occasioni , sia antecedenti che successivealla commissione del reato di lesioni personali oggetto della sentenza irrevocabilein data 19 giugno 2007 , fino ai fatti oggetto della presente vicenda e ancorasuccessivamente, essendo i mputato anche del reato di omicidio commesso immediatamente dopo il 31 ottobre 2020 , di cui ha reso confessione e di cui bisognatenere conto per la valutazione della recidiva semplice ” . 2. Ildelineato apparato motivazionale non si sottrae alle censure difensive. 2.1. E’ principio giurisprudenziale consolidato che il Giudice, una volta accertatala sussistenza nel caso concreto dei presupposti della recidiva semplice ovvero la pregressa condanna dell’imputato per un delitto non colposo, ai fini dell’applicazionedell’aumento di pena è tenuto a verificare se il nuovo episodio criminososia "concretamente significativo - in rapporto alla natura e al tempo di commissionedei precedenti ed avuto riguardo ai parametri indicati dall' art. 133 cod. pen. - sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolositàdel reo" (Corte cost., sente nza n. 192 del 2007). Inaltritermini, è precipuo compito del giudice del merito verificare in concreto sela reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, tenendoconto della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualitàdei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporaleedel livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità dellaricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero ed indifferenziatoriscontro formale dell'esistenza di precedenti penali" (Sez. U, sent. Calibè). Proprioperché la recidiva rileva quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenzadi precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, il giudice è tenutoad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificandose ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di unaperdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno perla commissione del reato "sub iudice" (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419). 2.2. Lasentenza impugnata , oltre ad assegnare rileva nza significativa ad un reato non ancora accertato con sentenza irrevocabile e per di più commesso in epoca successiva rispetto a quelli aggravati dalla reci diva, non si è curata di verificareil rapporto tra i reati sottoposti alla sua cognizione e quello oggetto della precedentecondanna riportata dall'imputato , pera ltro sanzionato con la sol a pena pecuniaria in ragione della limitata offensività , ma ha concentrato la sua valutazioneesclusivamente sulla natura non occasionale della violazione , desu nta dallecondanne a pe ne estinte , mentre nulla ha detto circa la natura, l'epoca e il concreto disvalore dell ’ unico precedent e penal e idoneo a fondare la ritenuta recidivaa carico dell'imputato, sia in quanto tal e , sia in relazione alla specifica condottaascritta a [OSCURATO:PERSONA] in questo giudizio. Seè vero che il giudice della cognizione può accertare i presupposti della recidivareiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. anche quando in precedenzanon sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (cfr. Sez. U,n. 32318 del 30/03/2023 , Sabbatini, Rv. 284878 - 01 ), deve tuttavia ribadirsi chela disamina delle pregresse condanne, in un'ottica non meramente cartolare, ècomunque indispensabile nella complessiva valutazione di merito finalizzata ad accertarel'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggiorcapacità a delinquere del reo. 2.Il secondo motivo , relativo al l a dosimetri della pena, è parimenti fondato LaCorte di appello ha operato la d i min u zione di pena correlata all’ intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo g) sulla pena erroneamente calcolata dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Pisa nei termini in dicati dal ricorrente;quindi, senza operare la diminuzione di un t erzo per la scelta del rito abbreviato. 3.Stante la ravvisata lacuna argomentativa in punto di applicazione della recidiva e l ’ individuato errore nel calcolo della pena , si impone pertanto l'annullamentodella sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte diappello di Firenze per nuovo giudizio su entram b i i punti . P.Q.M Annull