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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 78/2006

ECLI:EU:C:2006:413
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 giugno 2006 – Commissione / Germania

([OSCURATO:PERSONA]264/05)

«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Direttiva 2001/19/CE — Reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli — Infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico — Mancato recepimento nel termine previsto» Ricorso per inadempimento — Valutazione della fondatezza da parte della Corte — Situazione da considerare — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (art. 226 CE) (v. punto 8) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancato recepimento, nel termine previsto, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206, pag. 1) Dispositivo 1) La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 15 giugno 2006 – Commissione / Germania ([OSCURATO:PERSONA]264/05) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato — Direttiva 2001/19/CE — Reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli — Infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico — Mancato recepimento nel termine previsto» Ricorso per inadempimento — Valutazione della fondatezza da parte della Corte — Situazione da considerare — Situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato (art. 226 CE) (v. punto 8) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Mancato recepimento, nel termine previsto, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico (GU L 206, pag. 1) Dispositivo 1) La Repubblica federale di Germania, non avendo adottato le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per il recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali, e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio, concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva. 2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.
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