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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 10753/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 27/08/2021 del GIP del medesimo Tribunale che aveva rigettato, a sua volta, la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti per i reati di cessione di sostanze stupefacenti, rapina aggravata e lesioni personali aggravate di cui agli artt. 81, cpv., 110 cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990; 110, 628, commi primo e terzo, 61, n. 2, cod. pen.; artt. 110, 582, 583, 585, cod. pen. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, applicabile - afferma - ai soli procedimenti per i quali era prevista un'udienza nel periodo dal 09/03/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] o per i quali era prevista la decorrenza, nel medesimo periodo, di un termine processuale. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.con ordinanza del 17/02/2020, il GIP del Tribunale di •Brescia aveva applicato all'odierno ricorrente la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere per i reati indicati al § 1 che precede; 3.2.il 02/03/2020 l'Hoxha era stato arrestato in Albania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 29, legge n. 69 del 2005; 3.3.il 15/02/2021 era stato trasferito in Italia e condotto presso la casa circondariale di Brescia; 3.4.il 02/03/2021, il Tribunale di Brescia aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare; 3.5.il 12/04/2021 l'Hoxha era stato ammesso al giudizio abbreviato; 3.6.con ordinanza del 27/08/2021, il GIP aveva rigettato l'istanza di remissione in libertà osservando che l'esecuzione all'estero aveva avuto inizio il 02/03/2020 (e non il 26/02/2020, come sostenuto dall'indagato), che l'ammissione al giudizio abbreviato era avvenuta il 12/04/2021 (oltre il termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a, n. 3, cod. proc. pen.) e che, tuttavia, doveva ritenersi operante la causa di sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 83, d.l. n. 18 del 2020, applicabile a tutti i procedimenti penali a prescindere dalla circostanza della detenzione all'estero o in Italia; 3.7.nel disattendere l'appello cautelare, il Tribunale ha ribadito che il termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., era slittato a data successiva al 12/04/2021 perché sospeso per sessantaquattro giorni ai sensi dell'art. 83, commi 2 e 4, dl. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n 27 del 2020, e dell'art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, che ha prolungato il periodo di sospensione all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3.8.richiamando il principio di diritto affermato da Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02 (secondo cui la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale), il Tribunale ha ritenuto che la concreta operatività della sospensione derivasse dal fatto che l'Hoxha avrebbe potuto proporre domanda di riesame nei dieci giorni successivi alla data di esecuzione del MAE e, dunque, fino al 12/03/2020; 3.9.il rilievo è infondato; 3.10.I'arresto all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo attivo non innesca il termine entro il quale l'imputato/persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva; 3.11.costituisce principio consolidato della Corte di cassazione che l'esecuzione del mandato di arresto europeo legittima senz'altro la richiesta di riesame prima che l'ordinanza stessa sia eseguita o notificata, essendo la fissazione del "dies a quo" per l'impugnazione funzionale alla determinazione del termine finale (Sez. 3, n. 26218 del 25/06/2010, Rv. 247699 - 01), ciò sul generale rilievo che, vertendosi in materia di libertà personale, la richiesta di riesame avverso ordinanza di misura cautelare personale proposta prima che l'ordinanza stessa sia eseguita o notificata è sempre ammissibile (Sez. 4, n. 46471 del 14/09/2018, Rv. 274351 - 01; Sez. 3, n. 26218 del 25/06/2010, Rv. 247699 - 01; Sez. 2, n. 49193 del 12/11/2003, Rv. 228334 - 01); 3.12.il che equivale a dire che nel periodo di sospensione in questione non scadeva l'inesorabile termine di dieci giorni stabilito dall'art. 309, comma 1, cod. proc. pen., tant'è vero che l'istanza di riesame era stata tempestivamente proposta dall'Hoxha solo dopo la notificazione, eseguita in Italia, dell'ordinanza custodiale (riesame definito con ordinanza del 02/03/2021;3.13.il ricorso è però infondato per la diversa ragione che l'art. 83, comma 2, d.l. n. 18, cit., ha sospeso anche «i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari», con evidenti ricadute sulla sospensione dei termini di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020; in questo senso, Sez. 6, n. 38465 del 07/10/2021, n.m.; Sez. 3, n. 17394 del 28/01/2021, Rv. 281729 - 01, in motivazione; Sez. 6, n. 23913 del 03/03/2021, Rv. 281525 - 01, secondo cui la sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 303 cod. proc. pen., prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, essendo imposta per legge, non presuppone un preventivo provvedimento del giudice; nello stesso senso, Sez. 3, n. 11217 del 19/02/2021, Rv. 281382 - 02); 3.14.1a persona sottoposta a misura cautelare nell'ambito del procedimento sospeso poteva sterilizzare gli effetti della sospensione chiedendo espressamente che si procedesse comunque nei suoi confronti (art. 83, comma 3, n. 2, d.l. n. 18, cit.; nel senso della compatibilità costituzionale della norma, cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 27989 del 21/09/2020); 3.15.ciò non è accaduto nel caso di specie, né il ricorrente ha dedotto che i termini di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., fossero scaduti prima della sospensione di cui al più volte citato art. 83; 3.16.ne consegue che, per questa diversa ragione, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, per il tramite del difensore di fiducia, per l'annullamento dell'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 27/08/2021 del GIP del medesimo Tribunale che aveva rigettato, a sua volta, la richiesta di declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere applicata nei suoi confronti per i reati di cessione di sostanze stupefacenti, rapina aggravata e lesioni personali aggravate di cui agli artt. 81, cpv., 110 cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990; 110, 628, commi primo e terzo, 61, n. 2, cod. pen.; artt. 110, 582, 583, 585, cod. pen. 1.1.Con unico motivo deduce l'inosservanza dell'art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, applicabile - afferma - ai soli procedimenti per i quali era prevista un'udienza nel periodo dal 09/03/2020 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] o per i quali era prevista la decorrenza, nel medesimo periodo, di un termine processuale. [OSCURATO:PERSONA] 2.11 ricorso è infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.con ordinanza del 17/02/2020, il GIP del Tribunale di •Brescia aveva applicato all'odierno ricorrente la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere per i reati indicati al § 1 che precede; 3.2.il 02/03/2020 l'Hoxha era stato arrestato in Albania in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei suoi confronti ai sensi dell'art. 29, legge n. 69 del 2005; 3.3.il 15/02/2021 era stato trasferito in Italia e condotto presso la casa circondariale di Brescia; 3.4.il 02/03/2021, il Tribunale di Brescia aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza cautelare; 3.5.il 12/04/2021 l'Hoxha era stato ammesso al giudizio abbreviato; 3.6.con ordinanza del 27/08/2021, il GIP aveva rigettato l'istanza di remissione in libertà osservando che l'esecuzione all'estero aveva avuto inizio il 02/03/2020 (e non il 26/02/2020, come sostenuto dall'indagato), che l'ammissione al giudizio abbreviato era avvenuta il 12/04/2021 (oltre il termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a, n. 3, cod. proc. pen.) e che, tuttavia, doveva ritenersi operante la causa di sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 83, d.l. n. 18 del 2020, applicabile a tutti i procedimenti penali a prescindere dalla circostanza della detenzione all'estero o in Italia; 3.7.nel disattendere l'appello cautelare, il Tribunale ha ribadito che il termine di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen., era slittato a data successiva al 12/04/2021 perché sospeso per sessantaquattro giorni ai sensi dell'art. 83, commi 2 e 4, dl. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n 27 del 2020, e dell'art. 36, comma 1, d.l. n. 23 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, che ha prolungato il periodo di sospensione all'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; 3.8.richiamando il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02 (secondo cui la sospensione del termine per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale), il Tribunale ha ritenuto che la concreta operatività della sospensione derivasse dal fatto che l'Hoxha avrebbe potuto proporre domanda di riesame nei dieci giorni successivi alla data di esecuzione del MAE e, dunque, fino al 12/03/2020; 3.9.il rilievo è infondato; 3.10.I'arresto all'estero in esecuzione di mandato di arresto europeo attivo non innesca il termine entro il quale l'imputato/persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame dell'ordinanza che ha disposto la misura coercitiva; 3.11.costituisce principio consolidato della Corte di cassazione che l'esecuzione del mandato di arresto europeo legittima senz'altro la richiesta di riesame prima che l'ordinanza stessa sia eseguita o notificata, essendo la fissazione del "dies a quo" per l'impugnazione funzionale alla determinazione del termine finale (Sez. 3, n. 26218 del 25/06/2010, Rv. 247699 - 01), ciò sul generale rilievo che, vertendosi in materia di libertà personale, la richiesta di riesame avverso ordinanza di misura cautelare personale proposta prima che l'ordinanza stessa sia eseguita o notificata è sempre ammissibile (Sez. 4, n. 46471 del 14/09/2018, Rv. 274351 - 01; Sez. 3, n. 26218 del 25/06/2010, Rv. 247699 - 01; Sez. 2, n. 49193 del 12/11/2003, Rv. 228334 - 01); 3.12.il che equivale a dire che nel periodo di sospensione in questione non scadeva l'inesorabile termine di dieci giorni stabilito dall'art. 309, comma 1, cod. proc. pen., tant'è vero che l'istanza di riesame era stata tempestivamente proposta dall'Hoxha solo dopo la notificazione, eseguita in Italia, dell'ordinanza custodiale (riesame definito con ordinanza del 02/03/2021;3.13.il ricorso è però infondato per la diversa ragione che l'art. 83, comma 2, d.l. n. 18, cit., ha sospeso anche «i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari», con evidenti ricadute sulla sospensione dei termini di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. (art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020; in questo senso, Sez. 6, n. 38465 del 07/10/2021, n.m.; Sez. 3, n. 17394 del 28/01/2021, Rv. 281729 - 01, in motivazione; Sez. 6, n. 23913 del 03/03/2021, Rv. 281525 - 01, secondo cui la sospensione dei termini di custodia cautelare di cui all'art. 303 cod. proc. pen., prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, essendo imposta per legge, non presuppone un preventivo provvedimento del giudice; nello stesso senso, Sez. 3, n. 11217 del 19/02/2021, Rv. 281382 - 02); 3.14.1a persona sottoposta a misura cautelare nell'ambito del procedimento sospeso poteva sterilizzare gli effetti della sospensione chiedendo espressamente che si procedesse comunque nei suoi confronti (art. 83, comma 3, n. 2, d.l. n. 18, cit.; nel senso della compatibilità costituzionale della norma, cfr., in motivazione, Sez. 5, n. 27989 del 21/09/2020); 3.15.ciò non è accaduto nel caso di specie, né il ricorrente ha dedotto che i termini di fase di cui all'art. 303, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., fossero scaduti prima della sospensione di cui al più volte citato art. 83; 3.16.ne consegue che, per questa diversa ragione, il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-t
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