CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 dicembre 2023
Cassazione n. 14457/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 28802/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata, relativa a condanna per il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e la memoria; esaminati i motivi di ricorso, relativi alla mancata procedibilità dell'azione per difetto di querela e al giudizio di responsabilità, ribaditi con la successiva memoria; Ritenuti i motivi inammissibile perché, quanto al primo, è in atti la querela della persona offesa e, quanto al secondo, perché da una parte, generico, non essendo stato dedotto alcunché rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale obiettivamente non si confronta (cfr. pagg. 3 e ss.), e, dall'altra, perché tende a sollecitare una diversa valutazione delle prove e, sostanzialmente, una non consentita diversa ricostruzione dei fatti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente