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Cassazione n. 24000/2023

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023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20428/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in bari Via g.pascoli 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1925/2021 depositata il08/03/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. ― Con ricorso n. 14299/2018 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al TAR Lazio di ordinare al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al giudicato derivante da sentenza della Corte di cassazione che aveva condannato l'amministrazione a corrispondergli le spese dei giudizi di merito e di cassazione in applicazione della legge n. 89/2001.

2. ― Il TAR Lazio, ha accolto il ricorso e, preso atto di condanne emesse dai Tribunali penali di Lecce e Trani nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli articoli 340 e 479 c.p., per aver avviato procedimenti giurisdizionali, tra cui quelli disciplinati dalla Legge Pinto, all'insaputa delle presunte parti, falsificandone la sottoscrizione ai fini del rilascio della procura alle liti, per aver turbato la regolarità del servizio pubblico della giustizia e per aver determinato la falsità ideologica di numerose pronunce giurisdizionali, ha subordinato il pagamento dell'amministrazione alla presentazione da parte del ricorrente di una garanzia autonoma a prima richiesta di pari importo senza eccezioni rilasciata da un istituto bancario.

3. ― [OSCURATO:PERSONA] ha appellato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato, lamentando: a) l'eccesso da parte del TAR rispetto ai suoi poteri cognitori; b) la mancanza dei presupposti di liquidità ed esigibilità dell'ipotizzato credito dell'amministrazione; c) la contraddittorietà della sentenza rispetto a precedenti resi in giudizio con lo stesso appellante; d) la violazione del diritto ad un giusto processo e del diritto a una ragionevole durata del processo; e) l'impossibilità oggettiva e soggettiva dell'appellante ad ottenere il rilascio di una garanzia fideiussoria.

4. ― Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che: a) nel giudizio di esecuzione il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito; b) doveva essere salvaguardata l'esigenza di evitare la corresponsione di somme non dovute; c) la decisione impugnata si fondava su circostanze emerse nel corso del giudizio; d) il TAR non aveva sospeso il giudizio di esecuzione ma lo aveva definito; e) il giudice, nel disporre la prestazione di una garanzia, non debba previamente verificare se l’onerato riesca a ottenerne il rilascio da parte dell'istituto di credito.

5. ― Per la cassazione della sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a un unico motivo.

7. ― Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

8. ― Il ricorrente ha dedotto: a) l'eccesso di potere giurisdizionale in sede di ottemperanza di sentenza emessa dal giudice ordinario, in quanto il giudice dell'ottemperanza chiamato a pronunciarsi su un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale non potrebbe interpretare né modificare il titolo da eseguire; b) la violazione e falsa applicazione degli articoli 34, 39 e 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c., giacché il giudice amministrativo, di fronte all'obiettiva esistenza di interesse all'esecuzione, non potrebbe derogare al principio della domanda sulla base di ragioni opportunità, giustizia, equità o proporzionalità; c) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'articolo 6, par. 1, CEDUe della legge n. 89/2001, in quanto la subordinazione di un diritto riconosciuto con sentenza definitiva al rilascio di una garanzia fideiussoria, specialmente nel caso in cui il diritto riconosciuto sia quello all'equa riparazione per eccessiva durata di un giudizio prodromico, violerebbe il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale e il diritto ad una ragionevole durata del processo.

9. ― Il Ministero della Giustizia ha sostenuto l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del ricorso per difetto di autosufficienza, per essersi il ricorrente limitato a trascrivere acriticamente taluni passaggi della motivazione della sentenza impugnata, e per non riconducibilità della censura al paradigma di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA]

10. ― Il ricorso, pur autosufficiente, in quanto riferisce gli elementi necessari a comprendere la vicenda processuale in esame, è inammissibile.

10.1. ― Il motivo su cui esso si fonda, come affermato da molteplici pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nei confronti dello stesso ricorrente e relative a ricorsi analoghi (Cass.

SS.UU., ord. n. 19349, 16.6.2022; ord. n. 8210, 14.3.2022; ord. 16987, 25.5.2022; ord. 1267, 17.1.2022; ord. 1266, 17.1.2022; ord. 1265, 17.1.2022; ord. 1264, 17.1.2022; ord. 1262, 17.1.2022; ord. 1261, 17.1.2022; ord. 1260, 17.1.2022), non è infatti riconducibile, come osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, al paradigma di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, in quanto le doglianze in cui si articola sono dirette a far emergere vizi in iudicando in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato nel concreto esercizio della funzione giurisdizionale, come tali non sottoponibili al controllo delle Sezioni Unite, che è circoscritto alla verifica del rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale.

È difatti ormai definitivamente acquisito che, in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione, che l'articolo 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo , senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale (tra le tantissime a mero titolo di esempio Cass., Sez.

Un., 4 dicembre 2020, n. 27770).

10.2. ― In particolare, la decisione di rigetto della domanda proposta per ottenere l’ottemperanza di un giudicato non è sindacabile dalla Corte di cassazione per motivi inerenti all’interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, atteso che gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa (Cass., Sez.

Un., 26 dicembre 2016, n. 26274; Cass., Sez.

Un., 8 febbraio 2021, n. 2909).

Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è consentito, da quelle nelle quali tale sindacato è da ritenere inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se viene posta in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni).

Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione (Cass., Sez.

Un., 27 febbraio 2013, n. 4852; Cass., Sez.

Un., 30 maggio 2018, n. 13699; Cass., Sez.

Un., 26 maggio 2020, n. 9773).

Afferiscono ai menzionati limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori imputati al giudice amministrativo nell’individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione della successiva attività dell’amministrazione e nella valutazione di non conformità (Cass., Sez.

Un., 17 settembre 2021, n. 25165).

10.3. ― Nella specie non è configurabile il denunciato eccesso di potere giurisdizionale per superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

Con la sentenza impugnata, di conferma della pronuncia di primo grado del TAR, il Consiglio di Stato non ha inciso sull’intangibilità del giudicato civile formatosi sulla debenza della somma da esso portata.

Difatti, il ricorso di ottemperanza è stato accolto dal giudice amministrativo.

Né è stato attribuito al giudicato un contenuto precettivo diverso da quello risultante dal titolo.

Il diritto come riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario non è stato negato.

Il giudice amministrativo non ha regolato un nuovo rapporto tra le parti la cui cognizione è assegnata ad altra giurisdizione.

Non ha pronunciato su una controdomanda e neppure ha esercitato una cognizione diretta a risolvere questioni o controversie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il giudice dell’ottemperanza non ha proceduto ad accertare il diritto oltre il decisum (ed in contrasto con lo stesso), non ha deciso una questione o una controversia devoluta ad altro giudice né ha integrato la motivazione (o il dispositivo) delgiudicato.

Dunque, senza incorrere in alcuna manipolazione di quel decisumo in una limitazione della portata dello stesso, il giudice dell’ottemperanza ha considerato, nel prescrivere le modalità dell’esecuzione, la rilevanza di circostanze sopravvenute alla pronuncia del provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, potenzialmente suscettibili di escludere la persistenza di una situazione debitoria in capo all’Amministrazione.

Il giudice dell’ottemperanza ha infatti dato rilievo alla pendenza di procedimenti penali a carico dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con sentenze di primo grado di condanna, appellate dall’imputato) per fatti di reato cui si è fatto cenno.

Il giudice dell’ottemperanza, senza fuoriuscire dalla funzione esecutiva che l’ordinamento gli assegna, ha stabilito le modalità dell’esecuzione adottando quelle ritenute giustificate in base alle circostanze e congruenti con la fase processuale.

In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del TAR che ha subordinato il pagamento alla prestazione, da parte del creditore ricorrente, di una garanzia autonoma a prima richiesta.

Di tale modalità dell’esecuzione, in definitiva, si duole il ricorrente: sia là dove denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge e di parametri costituzionali e convenzionali, sia là dove evoca l’eccesso di potere giurisdizionale di ottemperanza.

Si tratta infatti di una censura che, nei suoi singoli profili e nel complesso, riguarda le modalità dell’esecuzione e quindi un aspetto attinente al modo di esercizio del potere giurisdizionale del giudice dell’ottemperanza.

Pertanto, essa investe i limiti interni della giurisdizione amministrativa.

11. ― Il ricorso è dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna ilricorrente al r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20428/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in bari Via g.pascoli 39, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 1925/2021 depositata il08/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― Con ricorso n. 14299/2018 l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto al TAR Lazio di ordinare al Ministero della Giustizia di dare esecuzione al giudicato derivante da sentenza della Corte di cassazione che aveva condannato l'amministrazione a corrispondergli le spese dei giudizi di merito e di cassazione in applicazione della legge n. 89/2001. 2. ― Il TAR Lazio, ha accolto il ricorso e, preso atto di condanne emesse dai Tribunali penali di Lecce e Trani nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli articoli 340 e 479 c.p., per aver avviato procedimenti giurisdizionali, tra cui quelli disciplinati dalla Legge Pinto, all'insaputa delle presunte parti, falsificandone la sottoscrizione ai fini del rilascio della procura alle liti, per aver turbato la regolarità del servizio pubblico della giustizia e per aver determinato la falsità ideologica di numerose pronunce giurisdizionali, ha subordinato il pagamento dell'amministrazione alla presentazione da parte del ricorrente di una garanzia autonoma a prima richiesta di pari importo senza eccezioni rilasciata da un istituto bancario. 3. ― [OSCURATO:PERSONA] ha appellato la decisione dinanzi al Consiglio di Stato, lamentando: a) l'eccesso da parte del TAR rispetto ai suoi poteri cognitori; b) la mancanza dei presupposti di liquidità ed esigibilità dell'ipotizzato credito dell'amministrazione; c) la contraddittorietà della sentenza rispetto a precedenti resi in giudizio con lo stesso appellante; d) la violazione del diritto ad un giusto processo e del diritto a una ragionevole durata del processo; e) l'impossibilità oggettiva e soggettiva dell'appellante ad ottenere il rilascio di una garanzia fideiussoria. 4. ― Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che: a) nel giudizio di esecuzione il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito; b) doveva essere salvaguardata l'esigenza di evitare la corresponsione di somme non dovute; c) la decisione impugnata si fondava su circostanze emerse nel corso del giudizio; d) il TAR non aveva sospeso il giudizio di esecuzione ma lo aveva definito; e) il giudice, nel disporre la prestazione di una garanzia, non debba previamente verificare se l’onerato riesca a ottenerne il rilascio da parte dell'istituto di credito. 5. ― Per la cassazione della sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione affidato a un unico motivo. 7. ― Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 8. ― Il ricorrente ha dedotto: a) l'eccesso di potere giurisdizionale in sede di ottemperanza di sentenza emessa dal giudice ordinario, in quanto il giudice dell'ottemperanza chiamato a pronunciarsi su un provvedimento emesso da un altro plesso giurisdizionale non potrebbe interpretare né modificare il titolo da eseguire; b) la violazione e falsa applicazione degli articoli 34, 39 e 112, comma 2, lett. c) c.p.a. e degli artt. 99, 101 e 112 c.p.c., giacché il giudice amministrativo, di fronte all'obiettiva esistenza di interesse all'esecuzione, non potrebbe derogare al principio della domanda sulla base di ragioni opportunità, giustizia, equità o proporzionalità; c) la violazione ed erronea applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'articolo 6, par. 1, CEDUe della legge n. 89/2001, in quanto la subordinazione di un diritto riconosciuto con sentenza definitiva al rilascio di una garanzia fideiussoria, specialmente nel caso in cui il diritto riconosciuto sia quello all'equa riparazione per eccessiva durata di un giudizio prodromico, violerebbe il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale e il diritto ad una ragionevole durata del processo. 9. ― Il Ministero della Giustizia ha sostenuto l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del ricorso per difetto di autosufficienza, per essersi il ricorrente limitato a trascrivere acriticamente taluni passaggi della motivazione della sentenza impugnata, e per non riconducibilità della censura al paradigma di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 10. ― Il ricorso, pur autosufficiente, in quanto riferisce gli elementi necessari a comprendere la vicenda processuale in esame, è inammissibile. 10.1. ― Il motivo su cui esso si fonda, come affermato da molteplici pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nei confronti dello stesso ricorrente e relative a ricorsi analoghi (Cass. SS.UU., ord. n. 19349, 16.6.2022; ord. n. 8210, 14.3.2022; ord. 16987, 25.5.2022; ord. 1267, 17.1.2022; ord. 1266, 17.1.2022; ord. 1265, 17.1.2022; ord. 1264, 17.1.2022; ord. 1262, 17.1.2022; ord. 1261, 17.1.2022; ord. 1260, 17.1.2022), non è infatti riconducibile, come osservato dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, al paradigma di cui all'articolo 111, ottavo comma, della Costituzione, in quanto le doglianze in cui si articola sono dirette a far emergere vizi in iudicando in cui sarebbe incorso il Consiglio di Stato nel concreto esercizio della funzione giurisdizionale, come tali non sottoponibili al controllo delle Sezioni Unite, che è circoscritto alla verifica del rispetto dei limiti esterni della giurisdizione del giudice speciale. È difatti ormai definitivamente acquisito che, in materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del limite esterno della giurisdizione, che l'articolo 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o in procedendo , senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell'attività giurisdizionale (tra le tantissime a mero titolo di esempio Cass., Sez. Un., 4 dicembre 2020, n. 27770). 10.2. ― In particolare, la decisione di rigetto della domanda proposta per ottenere l’ottemperanza di un giudicato non è sindacabile dalla Corte di cassazione per motivi inerenti all’interpretazione del giudicato e delle norme oggetto di quel giudizio, atteso che gli errori nei quali il giudice amministrativo sia eventualmente incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa (Cass., Sez. Un., 26 dicembre 2016, n. 26274; Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2021, n. 2909). Al fine di distinguere le fattispecie, nelle quali il sindacato della Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza è consentito, da quelle nelle quali tale sindacato è da ritenere inammissibile, è decisivo stabilire se oggetto del ricorso è il modo con cui il potere di ottemperanza viene esercitato (limiti interni della giurisdizione) oppure se viene posta in discussione la possibilità stessa, in una determinata situazione, di fare ricorso al giudizio di ottemperanza (limiti esterni). Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l’interpretazione del giudicato, l’accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità di tale comportamento rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, essendo inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione (Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4852; Cass., Sez. Un., 30 maggio 2018, n. 13699; Cass., Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9773). Afferiscono ai menzionati limiti interni della giurisdizione gli eventuali errori imputati al giudice amministrativo nell’individuazione degli effetti conformativi del giudicato medesimo, nella ricostruzione della successiva attività dell’amministrazione e nella valutazione di non conformità (Cass., Sez. Un., 17 settembre 2021, n. 25165). 10.3. ― Nella specie non è configurabile il denunciato eccesso di potere giurisdizionale per superamento dei limiti esterni della giurisdizione. Con la sentenza impugnata, di conferma della pronuncia di primo grado del TAR, il Consiglio di Stato non ha inciso sull’intangibilità del giudicato civile formatosi sulla debenza della somma da esso portata. Difatti, il ricorso di ottemperanza è stato accolto dal giudice amministrativo. Né è stato attribuito al giudicato un contenuto precettivo diverso da quello risultante dal titolo. Il diritto come riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario non è stato negato. Il giudice amministrativo non ha regolato un nuovo rapporto tra le parti la cui cognizione è assegnata ad altra giurisdizione. Non ha pronunciato su una controdomanda e neppure ha esercitato una cognizione diretta a risolvere questioni o controversie devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice dell’ottemperanza non ha proceduto ad accertare il diritto oltre il decisum (ed in contrasto con lo stesso), non ha deciso una questione o una controversia devoluta ad altro giudice né ha integrato la motivazione (o il dispositivo) delgiudicato. Dunque, senza incorrere in alcuna manipolazione di quel decisumo in una limitazione della portata dello stesso, il giudice dell’ottemperanza ha considerato, nel prescrivere le modalità dell’esecuzione, la rilevanza di circostanze sopravvenute alla pronuncia del provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, potenzialmente suscettibili di escludere la persistenza di una situazione debitoria in capo all’Amministrazione. Il giudice dell’ottemperanza ha infatti dato rilievo alla pendenza di procedimenti penali a carico dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (con sentenze di primo grado di condanna, appellate dall’imputato) per fatti di reato cui si è fatto cenno. Il giudice dell’ottemperanza, senza fuoriuscire dalla funzione esecutiva che l’ordinamento gli assegna, ha stabilito le modalità dell’esecuzione adottando quelle ritenute giustificate in base alle circostanze e congruenti con la fase processuale. In questa prospettiva, il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia del TAR che ha subordinato il pagamento alla prestazione, da parte del creditore ricorrente, di una garanzia autonoma a prima richiesta. Di tale modalità dell’esecuzione, in definitiva, si duole il ricorrente: sia là dove denuncia violazione e falsa applicazione di norme di legge e di parametri costituzionali e convenzionali, sia là dove evoca l’eccesso di potere giurisdizionale di ottemperanza. Si tratta infatti di una censura che, nei suoi singoli profili e nel complesso, riguarda le modalità dell’esecuzione e quindi un aspetto attinente al modo di esercizio del potere giurisdizionale del giudice dell’ottemperanza. Pertanto, essa investe i limiti interni della giurisdizione amministrativa. 11. ― Il ricorso è dichiarato inammissibile e le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna ilricorrente al r
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