CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 26213/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore intimato avverso la sentenza n. 1798/2018della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 19 aprile 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 luglio 2020 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 5 novembre 2016a definizione di processo svoltosi secondo le forme del rito sommario di cognizione, il Tribunale di Napolirigettò le domande di [OSCURATO:PERSONA] (di nazionalità nigeriana) volte al riconoscimento del, vantato, diritto: allo status di rifugiato; in subordine, alla protezione sussidiaria; in ulteriore subordine, al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. 2. Adita dalla parte soccombente, la Corte di appello di Napoli, con sentenza pubblicata il 19 aprile 2018, dichiarò inammissibile, in ragione della sua tardività, l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la riforma della citata ordinanza. 2.1 La motivazione della sentenza è nel senso che:il ricorso introduttivo del processo di primo grado venne depositato il “3.4.15”; l a sopra indicata ordinanza del Tribunale di Napoli venne all’appellante “comunicata in data 11.11.2016”; l’appello per la riforma di tale sentenza venne proposto con ricorso “depositato in data 23.1.17, notificato in data 13.1.2017”; alla luce del contenuto delle modificazioni recate alla disciplina processuale in materia di protezione internazionaledal d.lgs. n. 1 5 0 del 2011, la controversia venne in primo grado trattata nelle forme del rito sommario di cognizione(artt. 702 bis e 720 ter cod. proc. civ.) ; contro tale ordinanza può essere proposto appello antro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza definitiva del procedimento (art. 702 quater cod. proc. civ.) ; la forma de ll’atto di appello è la citazione; l’appellante deve dunque notificare tale atto alla controparte entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza; nella specie l’impugnazione venne proposta “con ricorso notificato il 13.1.2017…ovvero ben oltre i 30 giorni previsti dalla legge” 3. Owobu chiede la cassazione di tale sentenza con ricorso contenente quattro motivi di impugnazione. 4. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese. 5. Con ordinanza interlocutoria n. 29075/2019 del’11 novembre 2019 venne disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per l’acquisizione “del fascicolo d’ufficio dei gradi di merito”. 6. Venne quindi fissata nuova adunanza camerale per la trattazione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo, rubricato “T empestività della impugnazione al momento del deposito del ricorso, l’errore scusabile. Applicazione del principio del prospective overruling o, comunque, violazione o falsa applicazione dell’art. 153 c.p.c. -Motivo ex art. 360, n. 3 c.p.c.”, il ricorrente: condivide l’interpretazione data dalla Corte di appello di Napoli secondo cui la citazione è la forma dell’atto contenente appello contro le ordinanze emesse a definizione di procedimento svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione; deduce che il susseguirsi di diversi orientamenti interpretativi della normativa applicabile “ha ingenerato nell’operatore un dubbio lecito sulla modalità di introduzione del giudizio di appello, dal quale deve derivare il riscontro di un errore scusabile, tenuto anche conto del comportamento diligente dello stesso che ha notificato solo 4 giorni dopo aver ricevuto la notizia della fissazione dell’udienza”; da “tale errore scusabile, una la conseguenza, l’applicazione del principio del [OSCURATO:PERSONA], con il medesim o effetto di ritenere tempestivo l’appello proposto e di riconoscere tempestivamente depositata l’impugnazione anche in considerazione dell’avvenuta consumazione dell’impugnazione al momento del deposito del ricorso”,avendo esso ric o rrente presentato appello “depositando tempestivamente un ricorso e chiedendo la fissazione dell’udienza di discussione” (dopo che nella parte dedicata allo svolgimento del processo il ricorrente afferma che “il ricorso veniva iscritto a ruolo in data 23/1/2017”). 2. La sentenza impugnata afferma che l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napolivenne “comunicata in data11.11.2016” al difensore con procura dell’appellante Owobu e il ricorrente omette di indicare in quale giorno avvenne la comunicazione.La stessa sentenza afferma inoltre che per la riforma di tale ordinanza venne “proposto ricorso in appello,depositato in data 23.1.17, notificato in data 13.1.2017”. Il ricorrente, a sua voltaafferma che “il ricorso veniva iscritto a ruolo in data 23/1/2017”. L’appello è dalla sentenza impugnata considerato inammissibile perché notificato alla controparte pubblica “in data 13.1.2017”; oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza all’appellante. L’art. 702 quatercod. proc. civ. prevede che: «L’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’articolo 702 terproduce gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione». Il termine breve da tale disposizioneprevisto opera solo nei confronti della parte costituita nel giudizio definito con ordinanza emessa in applicazione dell’art. 702ter del codice di rito; con la conseguenza chesolo la parte rimasta contumace deve proporre appello contro l’ordinanza entro il termine previsto dal citato art. 702 quater, decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine “lungo” di cui al precedente art. 327, operante per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo previsti dal codice di rito (in questo senso, cfr.: Cass. n. 16893del 2018; Cass. n. 32961 del 2019) . Fatta tale precisazione, si osservache al tempo di pubblicazione della sentenza impugnata (e anche successivamente)la giurisprudenza di legittimità , anche alla luce del contenuto precettivo dell’art. 19, comma 9, del d.lgs. n. 142 del 2011 , risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 142 del2015, ebbe a cassare con rinvio sentenze rese dalle c orti di appello affermanti che, in materia di protezione internazionale, l’appello per la riforma di ordinanza resa a definizione di processo svoltosi nelle forme del rito sommario di cognizione doveva essere proposto con ricorso, enunciando il seguente principio di diritto: l’appello, proposto exart. 702- quater cod. proc. civ., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest'ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicché la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ognicaso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (in questo senso, cfr., fra le altre: Cass., 13 luglio 2017, n. 17420; Cass.12 ottobre 2017, n. 23938; Cass. 26 luglio 2018, n. 19821; Cass. 26 ottobre 2018, n. 27283). Tuttavia, Cass. S.U., 8 novembre 2018, n. 28575: a) ha ribadito il principio di diritto secondo cui: «Quando l'ordinamento prescrive per l’esercizio del diritto diimpugnazione rispettivamente la forma del ricorso da depositare presso l’ ufficio che deve ricevere l’impugnazione ovvero la forma della citazioneo della notificazione di un atto alla parte destinataria dell’impugnazione,lo scopo dell’attività di esercizio del diritto di impugnazione connaturatoalle due diverse forme è nel primo che nel termine di impugnazione si realizzi la “presa di contatto” con il giudice investito dell’impugnazione e nel secondo che entro quel termine si realizzi la “presa di contatto” con la parte destinataria dell’impugnazione. Ne consegue che l’errore nellascelta dell’atto di proposizione dell’impugnazione sotto il profilo del contenuto-forma che non abbia realizzato la “presa di contatto” prescritta, può essere rimediato esclusivamente tramite eventualiattività integrative successive all'adozione dell'atto idonee a realizzare quella “presa di contatto” entro il termine di impugnazione e non già oltre quel termine»; b) ha affermato –in senso contrario a quanto afferma to dalla sopra citata giurispru denza - il seguente principio di diritto: «Nel regime dell’art. 19 del d.lgs. n. 142del 2011, risultante dalle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 142 del2015, l’appello, proposto ex art. 702 - quate r c.p.c., tanto avverso ladecisione del tribunale di rigetto della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale quanto contro la decisione diaccoglimento doveva essere introdotto con ricorso e non con citazione,atteso che il riferimento al “deposito del ricorso” introdotto nel comma 9dell’art. 19 nel testo sost ituito dall'art. 27, comma 1, lett. f) , implicava la volontà del legislatore di innovare la forma dell'appello, cosìderogando, ai sensi del comma 1 dello stesso art. 19, rispetto a quellaindividuabile anteriormente nella citazione ai sensi dell'art. 702-quater cod. proc. civ»; c)ha infine precisato «che tale nuovo principio di diritto, rispetto a ricorsi che questa Corte si dovessetrovare a decidere successivamente alla presente decisione, assumerà il valore di c.d. overruling, con la conseguenza che, qualora in detti ricorsi si postulasse che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto che la forma dell’appello dovesse essere la citazione e non il ricorso e loavesse fatto in una situazione nella quale la citazione non risultava dep ositata nel termine per la proposizione dell'appello, il ricorso non dovrà essere accolto sulla base dell’applicazione del principio di dirittoqui affermato e di quello per cui la forma della citazione risulta idonea se essa sia stata depositata entro il ter mine nel quale doveva depositarsi il ricorso. Invero, nel caso che qui si è deciso ricorrono gli estremi dellarilevanza dell’overruling in materia processuale, atteso che la nuovaesegesi del comma 9 dell'art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011 si viene aconnotare, alla stregua dei principi enunciati da Cass., Sez. Un., n. 15144 del 2011, secondo il «carattere dell’imprevedibilità», peravere «agito in modo inopinato e repentino sul consolidatoorientamento pregresso», sicché risulta giustificata quella «scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante "ex post" nonconforme alla corretta regola del processo) e l’effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovreb be derivare». La rilevanza dell’overruling,nel caso di specie, assume carattere peculiare, in quanto il momento temporale con riferimento al quale esso opererà non sarà quello dellapubblicazione di Cass. (ord. n. 17420 del 2017, con cui questa Corteper la prima volta praticò l'esegesi che ora qui si disattende), ma potrà essere anche anteriore, in dipendenza del fatto che l'agire delle parti immediatamente dopo l'entrata in vigore della modifica dell’art. 19 daparte del d.g s. n. 142 del 2015 e prima dell’intervento di quella decisione faceva affidamento non tanto su u na possibile esegesi della nuova norma quanto sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, per cuil’appello secondo il regime dell'art. 702-quater cod. proc. civ., come s’èveduto, risultava proponibile con citazione ». Tali principi, in questa sede doverosamente da ribadire, assumono scarsa rilevanza concreta nel caso di specie, in quanto, come detto: la sentenza impugnata afferma che l’appello per la riforma dell’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli il 5 novembre 2016, al difensore con procura dell’odierno ricorrente comunicata il 11 novembre 2016, doveva essere proposto con citazione e che il ricorso dalla parte proposto venne notificato il 13 gennaio 2017, oltre il termine previsto dall’art. 702 quatercod. proc. civ. La stessa conclusione si impone anche nel caso in cui si affermi che l’appello doveva essere proposto con ricorso(secondo l’interpretazione data dalla citata sentenza resa a sezioni unite) , atteso che tanto la sentenza impugnata (pag. 2) che l’odierno ricorrente (pag.2 del ricorso) affermano che il ricorso venne depositato il 23 gennaio 2017, dopo che, a fortiori,era elasso il termine in discorso. Nel senso da ultimo indicato deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata. Il primo motivo è dunque da rigettare in quanto manifestamente infondato. 3. Il secondo motivo è così intitolato: «art. 360, co. 1, n, 5 c.p.c – omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del ricorrente». 4. Il terzo motivo è intitolato: «art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c – mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del Paese di origine: violazione o falsa applicazione dell’art. 14, d.lgs. n. 251/2007». 5. Infine il quartomotivo è intitolato: «art. 360, co.1, n. 3 c.p.c. - il Tribunale e la Corte di Appello hanno errato a non applicare al ricorrente la protezione, ai sensi dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/98 non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, qualora ricorrano seri motivi di carattere umanitario nonché dell’art. 19 d.lgs. n. 286/98 che vieta l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo Paese di origine o che ivi possa correre gravi rischi». 6. Tali motivi sono di evidenza inammissibili, avendo la sentenza impugnata definito il processo con pronuncia solo di rito; senza dunque esaminare il merito dei motivi dell’appello a suo tempo proposto dal ricorrente per la riforma dell’ordinanza resa dal Tribunale di Napoli. 7. In conclusione: il ricorso è da rigettare; non vi è obbligo di pronuncia sulla ripartizione fra le parti delle spese relative al presente giudizio non avendo quella vittoriosa svolto difese. P.Q.M. rigettail ricorso. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, nel testo introdotto dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione Civile, l’8 luglio 2020. [OSCURATO:PERSONA] Giorgio