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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25778/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso con la richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno quale giudice ex art. 310 cod. proc. pen. ed in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno, ha accolto l'appello del Pubblico Ministero ed ha annullato l'ordinanza di revoca della misura interdittiva dell'esercizio della professione forense per la durata di un anno.

L'accusa è relativa ad ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari posta in essere dal ricorrente ex artt. 321 e 319-ter cod. pen. poiché, nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado quale mandate dell'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], ed al fine di farlo assolvere nel giudizio di secondo grado, elargiva a titolo corruttivo la somma di euro 5.000,00 a [OSCURATO:PERSONA], Presidente della Corte di Assise d'Appello di Catanzaro ed accettava di compiere un'ulteriore utilità in favore di [OSCURATO:PERSONA], cugino della moglie del Petrini, consistente in un contributo economico per la produzione di opere cinematografiche, effettivamente ottenuto da questi.

A seguito di istanza di revoca della misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio della professione forense, il Giudice delle indagini preliminari di Salerno ha ritenuto attenuate le esigenze cautelari, sotto il profilo della loro attualità, in considerazione della rilevata discrasia esistente tra il contenuto delle intercettazioni su cui era stata fondata da parte del Tribunale del riesame l'esistenza delle concrete ed attuali esigenze cautelari, revocando la misura interdittiva disposta; in particolare, il Giudice aveva rilevato come le consulenze del pubblico ministero e del ricorrente non riproducessero negli stessi termini una conversazione trascritta dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini alla base della disposta misura ritenuta, in precedenza, significativa dell'abitualità della condotta.

Il Pubblico Ministero interponeva appello avverso il provvedimento di revoca rilevando come, se da un canto fosse vera la circostanza che una frase apprezzata nell'ordinanza del Tribunale del riesame captata tra [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], collega del primo, inizialmente trascritta dalla polizia giudiziaria, testualmente, "tu non gli hai dato la sentenza a quello ... non prendiamoci per culo ... lo sappiamo già..," non coincidesse con quella riprodotta nell'elaborato dei consulenti, sotto altro aspetto rimaneva immutato il senso del discorso inteso come complessivamente indicativo dell'abituale condotta corruttiva posta in essere dal Manna; sotto distinto profilo, inoltre, il Giudice delle indagini preliminari aveva omesso ogni valutazione in merito alle allegazioni poste all'attenzione dello stesso giudice da cui si evinceva che il ricorrente fosse stato attinto da altra misura cautelare per reati in materia di turbativa d'asta commessi quale Sindaco del Comune di Rende.

Il Tribunale, all'esito del giudizio, riteneva fondato l'appello del Procuratore ed annullava il provvedimento di revoca del Giudice delle indagini preliminari, ritenendo che il difforme contenuto delle intercettazioni non avesse mutato il quadro cautelare quanto a sua attualità, sospendendo la misura ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen.2.

Avverso il provvedimento del Tribunale della cautela il ricorrente formula un unico motivo di ricorso, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari.

Il ricorrente rileva come risulta erronea la decisione del Tribunale atteso che la frase che dimostrava l'esistenza di altri accordi corruttivi e posta a fondamento dell'asserito pericolo di reiterazione del reato sarebbe stata travisata e decontestualizzata; non può logicamente ipotizzarsi che [OSCURATO:PERSONA] parlasse al collega Stajano dei propri traffici illeciti in un corridoio del Tribunale di Catanzaro e alla presenza di numerose persone.

La frase residua, in realtà diversamente da quanto affermato dal Tribunale (testualmente: "oh io ti posso dire una cosa, io mi auguro per lui che non dica niente, io ho avuto due revoche su due provvedimenti ...su due provvedimenti..., due provvedimenti che poi ha dato il dissequestro") è invece irrilevante ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, essendo evidente nel colloquio intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il collega Stajano, che quest'ultimo avesse inteso esprimere solidarietà al collega in ordine alla vicenda giudiziaria che lo vedeva interessato.

È, inoltre, irrilevante il riferimento contenuto nell'ordinanza - valorizzato ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione - alla vicenda cautelare che investe Manna per il reato di turbativa d'asta, trattandosi di eventi precedenti di quattro anni a quelli per cui si procede e risalenti al 2019 e commessi nella qualità di Sindaco del Comune di Rende, eccentrici rispetto alla misura interdittiva della professione forense.

In tal senso depone, altresì, l'annullamento della misura cautelare nei confronti della concorrente necessaria del Manna, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

La difesa censura la ritenuta attualità sulla base di conversazioni captate risalenti al 2019.

Si osserva che l'affermazione secondo cui la sussistenza o meno di indizi nel diverso procedimento non sarebbe rilevante ai fini della sussistenza del pericolo cautelare nel presente procedimento costituisce motivazione illogica in quanto comporta che il pericolo di reiterazione viene desunto dal mero coinvolgimento in attività di indagine, a prescindere dal loro esito.

Con note depositate il 27 aprile 2023 la difesa replica alla richiesta del Procuratore generale e, oltre a ribadire l'inconferenza della valorizzata ordinanza in materia di turbativa d'asta, che infatti risulta essere stata annullata dallo stesso Tribunale della cautela, osserva come il Collegio che ha emesso l'ordinanza impugnata è lo stesso che ha annullato il provvedimento del Giudice delle indagini che aveva rigettato la misura per insussistenza delle esigenze cautelari, facendo presente che, in ordine all'incostituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede una distinta composizione del collegio della cautela in ipotesi del genere pende questione di costituzionalità del quale richiede attendere l'esito disponendo un rinvio della presente decisione; la questione non veniva dedotta in sede di appello cautelare in quanto la difesa ha appreso la circostanza solo dopo aver proposto il ricorso per cassazione.

Con nota depositata il 4 maggio 2023 la difesa del Manna allega gli atti a cui fa riferimento la memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.

2. Nonostante la difesa del ricorrente rappresenti astratti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'apprezzato persistente profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione, il ricorso si presenta generico nella parte in cui, reiterando analoghe osservazioni già sottoposte all'attenzione del Collegio della cautela che ha accolto l'appello del Pubblico Ministero annullando l'ordinanza di revoca della misura interdittiva emessa dal Giudice delle indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], omette ogni confronto con lo stesso, specie nella parte in cui il Tribunale ha osservato che nessuna concreta incidenza assumesse la circostanza che una parte delle conversazioni captate ed in precedenza valorizzate fossero state differentemente intese e trascritte, escludendo che il loro parziale differente tenore avesse mutato in concreto il giudizio espresso in ordine all'attualità del pericolo di recidiva.

Il ricorrente, invero, tenta di ampliare l'ambito del presente giudizio assegnando alle consulenze che hanno consentito di riprodurre il contenuto delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] un senso tale da far apparire attenuate le stesse esigenze cautelari sotto ogni profilo (chiaro il tenero del ricorso allorché a pag. 2 si assume che le trascrizioni delle intercettazioni delle conversazioni abbiano "sgretolato" la sussistenza delle esigenze cautelari).

In realtà, l'aspetto che ha condotto il Giudice delle indagini preliminari a revocare l'ordinanza che interdiceva il Manna per un anno dalla professione forense ed il conseguente annullamento del Tribunale che non ha condiviso le ragioni del primo giudice della cautela attiene al profilo dell'attualità delle stesse, impregiudicato ogni aspetto sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e in ordine all'esistenza delle esigenze cautelari.

3. Sotto tale profilo, contrariamente a quanto dedotto, completa si rivela la motivazione resa dal Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen. che ha evidenziato come, seppure la valenza di una delle due frasi valorizzate dal Tribunale del riesame (afferenti a conversazione svoltasi nello stesso contesto in cui si incontravano [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) nella parte in cui aveva cristallizzato l'esistenza dell'attualità delle esigenze cautelari fosse venuta meno, altra frase, espressa nello stesso contesto ("oh io ti posso dire una cosa, io mi auguro per lui che non dica niente, io ho avuto due revoche su due provvedimenti ...su due provvedimenti..., due provvedimenti che poi ha dato il dissequestro"), avesse mantenuto la stessa valenza con particolare riferimento alla reiterata ed adusa condotta del ricorrente ad agire attraverso le illecite modalità oggetto di provvisoria contestazione di corruzione in atti giudiziari (nel dettaglio enunciata a pagine 6 dell'ordinanza impugnata); né il ricorrente, ha rilevato il tribunale, ha nel corso dell'interrogatorio assegnato differente valenza alla frase valorizzata ai fini della ritenuta attuale pericolosità.

4. Non assume una utile valenza in questa sede la censura tesa ad assegnare alla conversazione un differente significato sulla base di un dedotto particolare contesto che avrebbe reso impossibile tale confidenza rivolta ad un collega in un luogo pubblico (Tribunale) ed alla presenza di più persone, visto che un ipotetico difforme significato veniva negato dal Collegio della cautela sulla base del senso della frase il cui tenore, anche quanto a valutazione circa la attuale pericolosità, risulta insindacabile in sede di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01).

Il Tribunale ha adeguatamente spiegato le ragioni che portavano a ritenere che la complessiva analisi della conversazione avesse mantenuto lo stesso significato.

Al contempo, sempre sulla base della analisi della condotta, sono state apprezzate le modalità attraverso cui era stato portato a conclusione il reato contestato con riferimento alla particolare disinvoltura con cui era stata consegnata al Petrini la somma di denaro in contante ed alla pronta disponibilità fornita in ordine all'intercessione in favore del nipote di costui; tali elementi sono stati complessivamente valutati in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza cristallizzati dalla sopraggiunta sentenza di questa Sezione, n. 48320 del 12/04/2022 che ha, appunto, definito il giudizio cautelare.

5. La motivazione del provvedimento impugnato risulta completa e logica anche nella parte in cui valorizza la vicenda inerente la turbativa d'asta posta in essere quale Sindaco del Comune di Rende per cui il ricorrente è stato attinto da ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Cosenza; il fatto è stato esaminato nei singoli elementi ed a prescindere da ogni estraneo riferimento alla gravità indiziaria, al solo fine di dare un giudizio prognostico concreto ed attuale in ordine alla propensione dell'indagato a declinare la pubblica funzione al raggiungimento di interessi di natura privatistica.

Anche in tal caso la difesa deduce l'illogicità della motivazione ritenendo che il riferimento a tali fatti risulti eccentrico ai fini della attuale misura connessa a fatti di corruzione in atti giudiziari, spostando però il perimetro della critica verso la datazione della conversazione ritenuta significativa; in tal modo non si avvede che, da un canto, come già osservato dal Tribunale, la varietà dei fatti posti in essere nelle varie funzioni (Sindaco ed avvocato) non poteva certo neutralizzare le ritenute attuali esigenze cautelari in ordine a reato comunque posto in essere nei confronti della pubblica amministrazione, dall'altro, i fatti contestati nelle due vicende giudiziarie risultavano praticamente coevi tra loro e, pertanto, già apprezzati sotto il profilo della dedotta datazione e conseguente attualità, rimasta immutata sulla base delle argomentazioni fornite nella decisione cautelare su cui è intervenuto il rigetto di questa Corte.

6. Privo di pregio risulta, inoltre, il rilievo secondo cui il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per cui nei confronti della concorrente nel reato contestato al ricorrente nel procedimento per turbativa d'asta sia stata revocata la misura, visto che la condotta è stata esaminata esclusivamente sotto il differente profilo dell'attuale sussistenza delle esigenze cautelari, eccettuato quello propriamente indiziario espressamente tenuto al di fuori dalla effettuata valutazione.

Così come inconferente risulta l'esito di annullamento del giudizio del Tribunale del riesame in data 28 marzo 2023 (di cui non sono state depositate le motivazioni) in merito alla vicenda di turbativa d'asta; detto esito - per quanto detto - non assume rilevanza ma, soprattutto, il Collegio della cautela non poteva esserne a conoscere poiché intervenuto successivamente alla decisione il cui provvedimento viene impugnato.

7. L'inammissibilità del gravame non consente di accedere alla richiesta di rinvio formulata in termini generici dalla difesa nella replica ai motivi del Procuratore generale avente ad oggetto la questione demandata alla Corte costituzionale, essendo il rilievo in ordine alla eventuale incompatibilità del Collegio LL&JIte, della cautela sottratto al vaglio di quel Tribunale e di coWnumetfondatezza per decisioni incidentali che non definiscono il merito.

8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 9.

L'esito del giudizio impone l'invio della presente sentenza alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; uditi i difensori avv. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso con la richiesta di accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno quale giudice ex art. 310 cod. proc. pen. ed in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Salerno, ha accolto l'appello del Pubblico Ministero ed ha annullato l'ordinanza di revoca della misura interdittiva dell'esercizio della professione forense per la durata di un anno. L'accusa è relativa ad ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari posta in essere dal ricorrente ex artt. 321 e 319-ter cod. pen. poiché, nella veste di difensore di [OSCURATO:PERSONA], condannato in primo grado quale mandate dell'omicidio volontario di [OSCURATO:PERSONA], ed al fine di farlo assolvere nel giudizio di secondo grado, elargiva a titolo corruttivo la somma di euro 5.000,00 a [OSCURATO:PERSONA], Presidente della Corte di Assise d'Appello di Catanzaro ed accettava di compiere un'ulteriore utilità in favore di [OSCURATO:PERSONA], cugino della moglie del Petrini, consistente in un contributo economico per la produzione di opere cinematografiche, effettivamente ottenuto da questi. A seguito di istanza di revoca della misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio della professione forense, il Giudice delle indagini preliminari di Salerno ha ritenuto attenuate le esigenze cautelari, sotto il profilo della loro attualità, in considerazione della rilevata discrasia esistente tra il contenuto delle intercettazioni su cui era stata fondata da parte del Tribunale del riesame l'esistenza delle concrete ed attuali esigenze cautelari, revocando la misura interdittiva disposta; in particolare, il Giudice aveva rilevato come le consulenze del pubblico ministero e del ricorrente non riproducessero negli stessi termini una conversazione trascritta dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini alla base della disposta misura ritenuta, in precedenza, significativa dell'abitualità della condotta. Il Pubblico Ministero interponeva appello avverso il provvedimento di revoca rilevando come, se da un canto fosse vera la circostanza che una frase apprezzata nell'ordinanza del Tribunale del riesame captata tra [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], collega del primo, inizialmente trascritta dalla polizia giudiziaria, testualmente, "tu non gli hai dato la sentenza a quello ... non prendiamoci per culo ... lo sappiamo già..," non coincidesse con quella riprodotta nell'elaborato dei consulenti, sotto altro aspetto rimaneva immutato il senso del discorso inteso come complessivamente indicativo dell'abituale condotta corruttiva posta in essere dal Manna; sotto distinto profilo, inoltre, il Giudice delle indagini preliminari aveva omesso ogni valutazione in merito alle allegazioni poste all'attenzione dello stesso giudice da cui si evinceva che il ricorrente fosse stato attinto da altra misura cautelare per reati in materia di turbativa d'asta commessi quale Sindaco del Comune di Rende. Il Tribunale, all'esito del giudizio, riteneva fondato l'appello del Procuratore ed annullava il provvedimento di revoca del Giudice delle indagini preliminari, ritenendo che il difforme contenuto delle intercettazioni non avesse mutato il quadro cautelare quanto a sua attualità, sospendendo la misura ex art. 310, comma 3, cod. proc. pen.2. Avverso il provvedimento del Tribunale della cautela il ricorrente formula un unico motivo di ricorso, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza e attualità delle esigenze cautelari. Il ricorrente rileva come risulta erronea la decisione del Tribunale atteso che la frase che dimostrava l'esistenza di altri accordi corruttivi e posta a fondamento dell'asserito pericolo di reiterazione del reato sarebbe stata travisata e decontestualizzata; non può logicamente ipotizzarsi che [OSCURATO:PERSONA] parlasse al collega Stajano dei propri traffici illeciti in un corridoio del Tribunale di Catanzaro e alla presenza di numerose persone. La frase residua, in realtà diversamente da quanto affermato dal Tribunale (testualmente: "oh io ti posso dire una cosa, io mi auguro per lui che non dica niente, io ho avuto due revoche su due provvedimenti ...su due provvedimenti..., due provvedimenti che poi ha dato il dissequestro") è invece irrilevante ai fini della valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari, essendo evidente nel colloquio intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] ed il collega Stajano, che quest'ultimo avesse inteso esprimere solidarietà al collega in ordine alla vicenda giudiziaria che lo vedeva interessato. È, inoltre, irrilevante il riferimento contenuto nell'ordinanza - valorizzato ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione - alla vicenda cautelare che investe Manna per il reato di turbativa d'asta, trattandosi di eventi precedenti di quattro anni a quelli per cui si procede e risalenti al 2019 e commessi nella qualità di Sindaco del Comune di Rende, eccentrici rispetto alla misura interdittiva della professione forense. In tal senso depone, altresì, l'annullamento della misura cautelare nei confronti della concorrente necessaria del Manna, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. La difesa censura la ritenuta attualità sulla base di conversazioni captate risalenti al 2019. Si osserva che l'affermazione secondo cui la sussistenza o meno di indizi nel diverso procedimento non sarebbe rilevante ai fini della sussistenza del pericolo cautelare nel presente procedimento costituisce motivazione illogica in quanto comporta che il pericolo di reiterazione viene desunto dal mero coinvolgimento in attività di indagine, a prescindere dal loro esito. Con note depositate il 27 aprile 2023 la difesa replica alla richiesta del Procuratore generale e, oltre a ribadire l'inconferenza della valorizzata ordinanza in materia di turbativa d'asta, che infatti risulta essere stata annullata dallo stesso Tribunale della cautela, osserva come il Collegio che ha emesso l'ordinanza impugnata è lo stesso che ha annullato il provvedimento del Giudice delle indagini che aveva rigettato la misura per insussistenza delle esigenze cautelari, facendo presente che, in ordine all'incostituzionalità dell'art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede una distinta composizione del collegio della cautela in ipotesi del genere pende questione di costituzionalità del quale richiede attendere l'esito disponendo un rinvio della presente decisione; la questione non veniva dedotta in sede di appello cautelare in quanto la difesa ha appreso la circostanza solo dopo aver proposto il ricorso per cassazione. Con nota depositata il 4 maggio 2023 la difesa del Manna allega gli atti a cui fa riferimento la memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. 2. Nonostante la difesa del ricorrente rappresenti astratti vizi di motivazione e violazione di legge in ordine all'apprezzato persistente profilo dell'attualità del pericolo di reiterazione, il ricorso si presenta generico nella parte in cui, reiterando analoghe osservazioni già sottoposte all'attenzione del Collegio della cautela che ha accolto l'appello del Pubblico Ministero annullando l'ordinanza di revoca della misura interdittiva emessa dal Giudice delle indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], omette ogni confronto con lo stesso, specie nella parte in cui il Tribunale ha osservato che nessuna concreta incidenza assumesse la circostanza che una parte delle conversazioni captate ed in precedenza valorizzate fossero state differentemente intese e trascritte, escludendo che il loro parziale differente tenore avesse mutato in concreto il giudizio espresso in ordine all'attualità del pericolo di recidiva. Il ricorrente, invero, tenta di ampliare l'ambito del presente giudizio assegnando alle consulenze che hanno consentito di riprodurre il contenuto delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] un senso tale da far apparire attenuate le stesse esigenze cautelari sotto ogni profilo (chiaro il tenero del ricorso allorché a pag. 2 si assume che le trascrizioni delle intercettazioni delle conversazioni abbiano "sgretolato" la sussistenza delle esigenze cautelari). In realtà, l'aspetto che ha condotto il Giudice delle indagini preliminari a revocare l'ordinanza che interdiceva il Manna per un anno dalla professione forense ed il conseguente annullamento del Tribunale che non ha condiviso le ragioni del primo giudice della cautela attiene al profilo dell'attualità delle stesse, impregiudicato ogni aspetto sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e in ordine all'esistenza delle esigenze cautelari. 3. Sotto tale profilo, contrariamente a quanto dedotto, completa si rivela la motivazione resa dal Tribunale ex art. 310 cod. proc. pen. che ha evidenziato come, seppure la valenza di una delle due frasi valorizzate dal Tribunale del riesame (afferenti a conversazione svoltasi nello stesso contesto in cui si incontravano [OSCURATO:PERSONA] e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]) nella parte in cui aveva cristallizzato l'esistenza dell'attualità delle esigenze cautelari fosse venuta meno, altra frase, espressa nello stesso contesto ("oh io ti posso dire una cosa, io mi auguro per lui che non dica niente, io ho avuto due revoche su due provvedimenti ...su due provvedimenti..., due provvedimenti che poi ha dato il dissequestro"), avesse mantenuto la stessa valenza con particolare riferimento alla reiterata ed adusa condotta del ricorrente ad agire attraverso le illecite modalità oggetto di provvisoria contestazione di corruzione in atti giudiziari (nel dettaglio enunciata a pagine 6 dell'ordinanza impugnata); né il ricorrente, ha rilevato il tribunale, ha nel corso dell'interrogatorio assegnato differente valenza alla frase valorizzata ai fini della ritenuta attuale pericolosità. 4. Non assume una utile valenza in questa sede la censura tesa ad assegnare alla conversazione un differente significato sulla base di un dedotto particolare contesto che avrebbe reso impossibile tale confidenza rivolta ad un collega in un luogo pubblico (Tribunale) ed alla presenza di più persone, visto che un ipotetico difforme significato veniva negato dal Collegio della cautela sulla base del senso della frase il cui tenore, anche quanto a valutazione circa la attuale pericolosità, risulta insindacabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). Il Tribunale ha adeguatamente spiegato le ragioni che portavano a ritenere che la complessiva analisi della conversazione avesse mantenuto lo stesso significato. Al contempo, sempre sulla base della analisi della condotta, sono state apprezzate le modalità attraverso cui era stato portato a conclusione il reato contestato con riferimento alla particolare disinvoltura con cui era stata consegnata al Petrini la somma di denaro in contante ed alla pronta disponibilità fornita in ordine all'intercessione in favore del nipote di costui; tali elementi sono stati complessivamente valutati in ordine all'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza cristallizzati dalla sopraggiunta sentenza di questa Sezione, n. 48320 del 12/04/2022 che ha, appunto, definito il giudizio cautelare. 5. La motivazione del provvedimento impugnato risulta completa e logica anche nella parte in cui valorizza la vicenda inerente la turbativa d'asta posta in essere quale Sindaco del Comune di Rende per cui il ricorrente è stato attinto da ordinanza cautelare emessa dal Giudice delle indagini preliminari di Cosenza; il fatto è stato esaminato nei singoli elementi ed a prescindere da ogni estraneo riferimento alla gravità indiziaria, al solo fine di dare un giudizio prognostico concreto ed attuale in ordine alla propensione dell'indagato a declinare la pubblica funzione al raggiungimento di interessi di natura privatistica. Anche in tal caso la difesa deduce l'illogicità della motivazione ritenendo che il riferimento a tali fatti risulti eccentrico ai fini della attuale misura connessa a fatti di corruzione in atti giudiziari, spostando però il perimetro della critica verso la datazione della conversazione ritenuta significativa; in tal modo non si avvede che, da un canto, come già osservato dal Tribunale, la varietà dei fatti posti in essere nelle varie funzioni (Sindaco ed avvocato) non poteva certo neutralizzare le ritenute attuali esigenze cautelari in ordine a reato comunque posto in essere nei confronti della pubblica amministrazione, dall'altro, i fatti contestati nelle due vicende giudiziarie risultavano praticamente coevi tra loro e, pertanto, già apprezzati sotto il profilo della dedotta datazione e conseguente attualità, rimasta immutata sulla base delle argomentazioni fornite nella decisione cautelare su cui è intervenuto il rigetto di questa Corte. 6. Privo di pregio risulta, inoltre, il rilievo secondo cui il Tribunale non avrebbe spiegato le ragioni per cui nei confronti della concorrente nel reato contestato al ricorrente nel procedimento per turbativa d'asta sia stata revocata la misura, visto che la condotta è stata esaminata esclusivamente sotto il differente profilo dell'attuale sussistenza delle esigenze cautelari, eccettuato quello propriamente indiziario espressamente tenuto al di fuori dalla effettuata valutazione. Così come inconferente risulta l'esito di annullamento del giudizio del Tribunale del riesame in data 28 marzo 2023 (di cui non sono state depositate le motivazioni) in merito alla vicenda di turbativa d'asta; detto esito - per quanto detto - non assume rilevanza ma, soprattutto, il Collegio della cautela non poteva esserne a conoscere poiché intervenuto successivamente alla decisione il cui provvedimento viene impugnato. 7. L'inammissibilità del gravame non consente di accedere alla richiesta di rinvio formulata in termini generici dalla difesa nella replica ai motivi del Procuratore generale avente ad oggetto la questione demandata alla Corte costituzionale, essendo il rilievo in ordine alla eventuale incompatibilità del Collegio LL&JIte, della cautela sottratto al vaglio di quel Tribunale e di coWnumetfondatezza per decisioni incidentali che non definiscono il merito. 8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen. 9. L'esito del giudizio impone l'invio della presente sentenza alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell
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