CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 agosto 2022
Cassazione n. 31205/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seys<ite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 30/8/2022, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di equa riparazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA], per la dedotta ingiusta detenzione sofferta agli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale per i reati di rivelazione segreto d'ufficio, corruzione, accesso abusivo al sistema informatico CED interforze. Da tali reati il ricorrente era assolto dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], divenuta irrevocabile in data 8/11/2019. Il giudice della riparazione, nel delineare il contesto nel quale si inseriva la vicenda in esame, ha messo in rilievo come il ricorrente avesse tenuto una condotta gravemente colposa, suscettibile di ingenerare nell'autorità procedente il falso convincimento della sua partecipazione ai reati che erano stati ipotizzati e che avevano determinato l'emissione del titolo cautelare. Il ricorrente, infatti, risultava avere attivamente collaborato con [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento di attività di investigazioni private, effettuate in mancanza di apposita licenza, intessendo rapporti poco chiari con esponenti delle Forze dell'ordine operanti in Messina. Risultava dal contenuto di conversazioni intercettate come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si fossero attivati per ricevere informazioni riservate dal M.[OSCURATO:PERSONA], in servizio presso il RONI Carabinieri di Messina e dal [OSCURATO:PERSONA], promettendo in cambio somme di denaro e, talvolta, condividendo i compensi ricevuti. Si rimarcava come la Corte di appello, nel mandare assolto l'imputato, avesse comunque riconosciuto la natura ambigua dei rapporti intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con diversi esponenti delle Forze di polizia. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'interessato, a mezzo di difensore, articolando un motivo unico di ricorso nel quale deduce contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Dopo avere ripercorso la vicenda processuale, la difesa ha sostenuto come la motivazione offerta dalla Corte di appello fosse censurabile sotto diversi profili. Nel provvedimento di rigetto, lamenta il ricorrente, i giudici della riparazione avrebbero aderito acriticamente al propalato accusatorio, ignorando le statuizioni dei giudici della cognizione. I giudici della riparazione, disattendendo la richiesta del Procuratore, che aveva concluso per l'accoglimento della domanda, non hanno dato conto (omettendo di fatto di spiegare in cosa sia consistita la colpa grave) della sussistenza del rapporto di natura confidenziale intessuto dal [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] con gli appartenenti alle Forze dell'ordine, con cui si scambiavano informazioni per la segnalazione di potenziali notizie di reato. Ciò ha determinato il travisamento della effettiva natura dei rapporti intercorsi tra l'odierno ricorrente, il coimputato [OSCURATO:PERSONA] e i vari appartenenti alle Forze dell'ordine. La natura ambigua delle conversazioni doveva essere inquadrata nell'ambito di fisiologici rapporti infoinvestigativi tra soggetti latori di notizie confidenziali ed appartenenti alle Forze dell'ordine. La motivazione, del tutto pretermessa sul punto, mina la coerenza logica del provvedimento impugnato: i giudici della riparazione non hanno tenuto conto di quanto statuito dai colleghi della cognizione, i quali hanno ritenuto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse ragionevolmente un informatore della Polizia. Lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio di garanzia, aveva, sebbene non apertis verbis, fatto riferimento ad un rapporto di collaborazione con la Guardia di Finanza. Sulla base di quanto esposto deve censurarsi l'assunto sostenuto dal giudice di appello secondo cui la condotta del [OSCURATO:PERSONA], quanto meno all'epoca di adozione della misura, fosse connotata da grave impudenza. Non sussiste all'evidenza nessun profilo di colpa grave nelle condotte poste in essere dall'odierno ricorrente. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero resistente, costituito a mezzo dell'Avvocatura di Stato, ha concluso per la inammissibilità del ricorso. In subordine, ha chiesto che venga rigettato il ricorso, con adozione di ogni conseguente statuizione in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'ordinanza è sorretta da congrua motivazione, del tutto rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità in materia. Secondo l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, "in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi «ingiusta», in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell'istituto" (così Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606) La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che la condizione ostativa in discorso deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all'imputazione) o processuale (come, ad esempio, l'autoincolpazione), che siano causalmente collegati alla detenzione (Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, Garcia, Rv. 263197). Costituisce, infatti, principio di diritto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello secondo cui "l'autonomia del giudice della riparazione rispetto a quello della cognizione incontra il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute. Infatti il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti" (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 12228 del 10/1/2017, Rv. 270039, che richiama Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, Patanella, Rv. 262957). In sostanza, il giudice della riparazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa grave (o del dolo) dell'interessato, pur dovendo operare eventualmente sullo stesso materiale probatorio acquisito dal giudice della cognizione, "deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se esse si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell'altrui errore, alla produzione dell'evento <detenzione>" (cfr. Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013 sopra citata). Il giudice della riparazione, dunque, è tenuto, indipendentemente dal risultato assolutorio raggiunto nel giudizio di cognizione, a considerare, con valutazione da esperirsi "ex ante", se le condotte del richiedente siano state idonee a trarre in inganno l'autorità giudiziaria secondo criteri di ragionevolezza (cfr. Sez. 4, n. 1705 del 10/3/2000, Revello, Rv. 216479). Da quanto precede discende che è consentito nell'ambito della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice, atteso che "condotta colposa ostativa alla riparazione può essere quella che, pur non sufficiente da sola a determinare la decisione cautelare, abbia comunque <concorso> a dar causa all'instaurazione dello stato privativo della libertà" non apparendo dubitabile che, "pur escludendo che le dette condotte possano di per sé rappresentare grave indizio dell'ipotesi delittuosa posta a fondamento dell'ordinanza custodiale, non può per ciò solo escludersi anche una loro incidenza causale nella determinazione predetta, non potendo certamente negarsi una loro rilevanza concorrente e rafforzativa del quadro indiziario integrato dagli altri elementi" (cfr. Sez. 4, sentenza n. 1921 del 20/12/2013, dep. il 17/1/2014, Mannino, Rv. 258486). 3. Ciò premesso, con argomentare logico, la Corte di appello, ha conferito rilievo specifico alla condotta serbata dal ricorrente nella fase delle indagini preliminari, allorché emergeva come egli svolgesse attività di investigatore privato in collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], senza essere in possesso della relativa licenza. In tale ambito egli intratteneva plurimi e ripetuti contatti con pubblici ufficiali per ricevere informazioni che venivano poi ricompensate con somme di denaro, buoni carburante, telefoni cellulari o tablet. Tali circostanze, emergenti dal contenuto di numerose conversazioni intercettate, non sono state escluse dai giudici della cognizione, sebbene poi, nel valutare il peso probatorio di esse, si sia escluso che potessero fondare una pronuncia di condanna per i reati contestati. Il fatto che i giudici dell'assoluzione abbiano ritenuto che il tenore dei dialoghi intercettati rivelasse la posizione di confidente del [OSCURATO:PERSONA] e che tali elementi non potessero essere reputati idonei a fondare una pronuncia di condanna, non esclude la possibilità da parte del giudice della riparazione di valutare il contenuto dei dialoghi intercettati al diverso fine dello scrutinio da compiersi in questa sede. Il discorso giustificativo offerto nella ordinanza, alla luce dei principi sopra richiamati, risulta quindi immune da censure. La Corte territoriale ha ritenuto sussistere la colpa grave ostativa all'indennizzo richiesto per aver rinvenuto nella condotta serbata dall'istante, esercente un'attività non autorizzata, atteggiamenti connotati da ambiguità e intrecci poco chiari con personale della Polizia, come peraltro testualmente affermato nella sentenza assolutoria. Tutto ciò, con valutazione ex ante, correttamente rapportata alla situazione esistente all'atto della emissione del titolo, ha determinato l'apparenza di un agire illecito, astrattamente riconducibile alle fattispecie ipotizzate, tale da svolgere, come argomentato congruamente nell'ordinanza, una efficacia causale sinergica rispetto all'adozione della misura. Le critiche difensive, anche rivolte a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, non risultano idonee a rivelare aspetti di criticità nel ragionamento sostenuto dai giudici in motivazione. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). Si condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Minist