CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 gennaio 2026
Cassazione n. 05592/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che denuncia violazione di legge in relazione all'art. 7 comma 1, d.l. n. 4 del 2019 e alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato per il quale ha riportato condanna, è inammissibile per manifesta infondatezza. La sentenza impugnata, ferma e incontestata<omissione di informazione rilevante ai fini dell'ottenimento del RDC, consistita nell'omessa indicazione della circostanza della sottoposizione del figlio alla misura cautelare degli arresti domiciliari, ai fine di ottenere il suddetto beneficio, ha escluso l'errore scusabile, argomentato in quanto non espressamente indicato nel modulo l'indicazione del dato informativo, in quanto errore di diritto sui presupposti ostativi che, ai sensi dell'art. 5 cod.pen., non esclude il dolo, e non è errore inevitabile atteso che la normativa in tema di concessione del beneficio del RDC non presenta connotati di criticità, né di incertezza sul requisito ostativo che, pur riguardante un famigliare, rileva ai fini che qui interessano atteso che il beneficiario del RDC è l'intero nucleo famigliare per il quale il richiedente presenta domanda. (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024; Sez.3, n.1351 del 25/11/2021, Rv. 282637 - 01). Ritenuto che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] -st nsore [OSCURATO:PERSONA]