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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 16562/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con distinti atti e comuni motivi, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; osservato che in ragione della sovrapponibilità delle censure i ricorsi possono essere trattati congiuntamente; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è aspecifico in quanto privo di puntuale correlazione critica con la motivazione reiettiva della Corte territoriale; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen.„ conformemente ai consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Se2.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02; Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190) ed hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen.,( espressamente devoluto in appello solo in relazione alla posizione della Deyneka),è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata ha adeguatamente chiarito le ragioni ala base del diniego della circostanza, segnalando l'impossibilità di qualificare corre irrisorio il valore dei beni appresi, dovendo in proposito, altresì, richiamarsi la necessità di tener conto anche degli effetti dannosi ulteriori conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con distinti atti e comuni motivi, dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; osservato che in ragione della sovrapponibilità delle censure i ricorsi possono essere trattati congiuntamente; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, è aspecifico in quanto privo di puntuale correlazione critica con la motivazione reiettiva della Corte territoriale; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen.„ conformemente ai consolidati indirizzi interpretativi della Suprema Corte (Se2. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02; Sez. 2, n. 9049 del 02/02/2023, Popescu, Rv. 284227; Sez. 2, n. 37861 del 09/06/2023, Contaldo, Rv. 285190) ed hanno ampiamente esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6); ritenuto che il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen.,( espressamente devoluto in appello solo in relazione alla posizione della Deyneka),è manifestamente infondato poiché la sentenza impugnata ha adeguatamente chiarito le ragioni ala base del diniego della circostanza, segnalando l'impossibilità di qualificare corre irrisorio il valore dei beni appresi, dovendo in proposito, altresì, richiamarsi la necessità di tener conto anche degli effetti dannosi ulteriori conseguenti alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 febbraio 2024 Il Consigliere estensore
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