CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29122/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 18/10/2022 dalla Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso, difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della imputata, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata per il reato di peculato per essersi appropriata, nella qualità di amministratrice della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., della somma di 146.337,74 euro dovuta a titolo di prelievo unico erariale (Preu), di cui aveva la disponibilità per ragioni del suo incarico di esercente di servizio pubblico.2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata articolando tre motivi. 2.1. Con il primo si deduce travisamento della prova ed omessa valutazione di una prova decisiva per avere la Corte negato l'acquisizione di documenti rilevanti anche per effetto della richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale. La Corte avrebbe ritenuto provato il dolo del reato sulla base della sottoscrizione da parte dell'imputata dell'accordo siglato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'affidamento del servizio alla società di era amministratrice - in cui erano analiticamente elencati gli obblighi del gestore - nonché il 28.5.2014 del piano di rientro concordato nel quale si dava atto del debito accumulato dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Cogetech, poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] difensivo è che in realtà la firma sarebbe apocrifa, probabilmente apposta dal marito della imputata, per una serie di circostanze che pure erano state evidenziate nell'atto di appello. Il marito della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato nominato il 3.6.2013 - cioè dopo pochi mesi dalla nomina dell'imputata come amministratrice - procuratore speciale della società (senza alcuna necessità di ratifica e di conferma) ed era divenuto amministratore di fatto della società, gestendo tutti i rapporti. La prova della qualifica di amministratore di fatto da parte del marito della ricorrente deriverebbe non solo dalle dichiarazioni dello stesso Passarella ma anche da quelle di [OSCURATO:PERSONA], commercialista della società, dal contenuto della querela presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA] nonché dalle sommarie informazioni rese da [OSCURATO:PERSONA]. L'imputata, diversamente dagli assunti della Corte, non avrebbe mai gestito alcunchè e non vi sarebbe prova che la stessa abbia consapevolmente posto in essere la condotta appropriativa di cui non sarebbe stata nemmeno a conoscenza. La Corte di appello non avrebbe tenuto conto che: a) l'accordo di collaborazione tra Cogetech e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stato sottoscritto da Passarella e nessun impegno era stato assunto dalla ricorrente; b) l'accordo di collaborazione tra Cogetech e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe stato sottoscritto da Passarella a nome della imputata che "disconosce la autenticità della sottoscrizione"; c) la scrittura privata del 28.5.2014 tra Cogetech, [OSCURATO:PERSONA] e Passarella sarebbe stata sottoscritta dal Passarella a nome della Guidi, che "disconosce" la sottoscrizione (si fa riferimento anche ad altri atti e dichiarazioni). L'imputata si sarebbe limitata a fidarsi del marito ma non avrebbe mai partecipato al rapporto tra Cogetech e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa, ai argomenta, avrebbe sempre affermato che l'imputata non aveva mai sottoscritto gli atti in questione e con l'atto di appello aveva dedotto la necessità di espletare una perizia grafologica per accertare l'autenticità delle sottoscrizioni.In tale contesto, si aggiunge, era stata chiesta l'acquisizione di una serie di documenti al fine di comprovare il carattere apocrifo delle sottoscrizioni; sul punto la motivazione della sentenza sarebbe gravemente viziata nella parte in cui si è ritenuto che: a) l'imputata avesse firmato gli atti; b) Guidi non avesse mai personalmente disconosciuto alcunchè in ragione della sua mandata partecipazione al procedimento; 2) la invocata perizia non fosse necessaria, non fosse stata richiesta in primo grado e comunque fosse inattuabile attesa l'assenza nel fascicolo delle cambiali sottoscritte anche dall'imputata e degli atti di cui si è detto. Secondo la ricorrente, invece, Passarella non avrebbe mai fatto riferimento al carattere apocrifo delle sottoscrizioni solo perché le sue dichiarazioni era state interrotte per la emersione di indizi di reità a suo carico e per la mancanza di una domanda specifica sul punto; né, si aggiunge, potrebbe essere escluso che la Cogetech potè pretendere per soli profili formali la sottoscrizione dell'accordo anche dall'imputata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva; la questione attiene alla richiesta di perizia calligrafica ed è sostanzialmente lo stesso già descritto. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge quanto al giudizio di responsabilità. Il tema attiene alla configurabilità del peculato nel caso di mancato versamento delle somme per il Preu e, in particolare, alla altruità del denaro oggetto di appropriazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato quanto al primo motivo. -ke(g-o 2. Il serecireirrmotivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza avendo le Sezioni unite spiegato che integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del [OSCURATO:PERSONA] (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (Sez. U, n. 6087 del 24/09/2020, Rubbo, Rv. 280573 in cui in motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario). 3. È invece fondato il primo motivo di ricorso Il presupposto del ragionamento probatorio della Corte di appello è che effettivamente la gestione della società fu compiuta nel corso del tempo dal marito della imputata, [OSCURATO:PERSONA], il quale amministrò di fatto l'impresa. Ciò nondimeno, il giudizio di responsabilità della imputata è stato confermato dalla Corte di appello sulla base di molteplici elementi quali: a) la sottoscrizione della ricorrente di una serie di atti, quali l'accordo per l'affidamento del servizio - in cui venivano analiticamente elencati gli obblighi del gestore - e il piano di rientro concordato- in cui si dava atto del debito accumulato-; b) l'essere state la.cambiali, emesse a garanzia della restituzione del debito, sottoscritte dall'imputata "per quanto esposto in denuncia e riferito dalla teste Ramirez"; c) la mancanza di un disconoscimento formale della sottoscrizione da parte di [OSCURATO:PERSONA], che, avendo preferito non partecipare al giudizio, avrebbe in tal modo rinunciato "a negare di aver apposto le firme che gli vengono attribuite" (così la sentenza); d) la circostanza che Passarella non avesse mai sostenuto di aver sottoscritto i documenti in nome della moglie e che in realtà l'uomo, in ragione della sua veste di procuratore, non avesse alcun interesse a sottoscrivere falsamente quei documenti; e) il fatto che la Guidi, se davvero estranea, avrebbe dovuto comunque attivarsi per la restituzione delle somme 4. Si tratta di un ragionamento viziato sotto molteplici profili. 4.1. Dalla lettura dell'atto di appello, e, in particolare, dal secondo motivo di impugnazione - sostanzialmente sovrapponibile al primo motivo di ricorso- si evince chiaramente come l'imputata avesse negato di aver apposto la firma sugli atti e anche sulle cambiali emesse a garanzia dell'obbligazione restitutoria. Dunque, l'affermazione della Corte, secondo cui l'imputata non avrebbe disconosciuto la propria firma, è obiettivamente poco chiara. Non solo l'imputata aveva disconosciute la firma, ma, proprio in ragione di ciò, era stato posto il tema della necessità di una integrazione probatoria attraverso una perizia che accertasse la autenticità delle sottoscrizioni in questioni; rispetto a tale prospettiva, la Corte ha negato l'accertamento invocato sulla base di ciò che avrebbe dovuto essere provato e cioè che proprio la circostanza che quegli atti apparivano sottoscritti dalla amministratrice rendeva inutile, in assenza di un disconoscimento- che in realtà c'era- l'accertamento peritale. Un ragionamento circolare viziato. 4.2. Sotto altro profilo, la motivazione è viziata soprattutto nella parte in cui la stessa Corte ha sostanzialmente ritenuto che l'amministratore della società fosse il marito dell'imputata il quale, quindi, pur potendo, non aveva provveduto a versare le somme, in tal modo appropriandosene- L'imputata, secondo la Corte, sarebbe stata a conoscenza del mancato versamento delle somme da parte del marito e, ciò nondimeno, avrebbe omesso di provvedere. Una responsabilità sostanzialmente concorsuale in cui ciò che si imputa alla ricorrente è di essere stata a conoscenza del fatto illecito altrui, cioè l'appropriazione delle somme da parte del coniuge marito, e di non aver personalmente provveduto. Anche in questo caso si tratta di un ragionamento giuridico viziato. Non è chiaro infatti se la Corte abbia configurato un concorso omissivo o commissivo della donna, se abbia ritenuto sussistente una forma di collusione predeterminata, ovvero una acquiescenza dolosa sul presupposto della conoscenza della illiceità della condotta del coniuge. Ciò che tuttavia non è stato affatto spiegato è perché si debba escludere che l'imputata abbia potuto non fare alcunchè, non versare e non compiere nemmeno un'efficace verifica non perché in accordo con il marito ovvero perché consapevole dell'uso egoistico e privato delle somme da parte di questi, ma per mera negligenza, per colpa anche grave, per affidamento colposo. La circostanza che il marito della ricorrente potesse essersi appropriato delle somme che avrebbero dovuto essere versate non consente né di ritenere provato che l'imputata sapesse dell'appropriazione altrui e neppure che questa avesse concertato il fatto illecito. Non sono stati evidenziati elementi chiaramente rivelatori di un accordo doloso e, soprattutto, dell'effettiva consapevolezza dell'imputata del fatto illecito altrui; né sono stati indicati sintomi dell'illecito da parte di Passerelli che la donna avrebbe dovuto cogliere. Né, ancora, può essere utilizzato il dubbio sulla consapevolezza della illiceità dal fatto altrui da parte della ricorrente per costruire in modo inequivoco una concorrente responsabilità dolosa. Il dubbio irrisolto non è sinonimo di dolo eventuale, perché compatibile con la colpa aggravata dalla previsione dell'evento. Per sostenere l'esistenza anche solo del dolo eventuale, occorre dimostrare che il dubbio sia "alle spalle", perché superato dalla consapevolezza che il reato è in itinere; né il dolo eventuale coincide, come acutamente si osserva in dottrina, con l'eventualità del dolo (sul tema, per tutte, Sez. U, n. 38343 del 02/04/2014, Espenhahn, Rv.2611104-105, e, soprattutto, in motivazione). La prova del concorso nel medesimo reato attiene alla prova del contributo di compartecipazione, dell'oggetto della sua volontà, che deve vertere sull'evento preteso dall'art. 43 cod. pen. Il tema attiene all'oggetto del dolo ed al suo accertamento e passa attraverso una valutazione caso per caso che deve riguardare la situazione concreta, le specifiche peculiarità della singola vicenda, il ruolo effettivamente svolto dal singolo soggetto.Pur volendo ragionare con la Corte di appello, e ritenere che effettivamente l'imputata avesse sottoscritto i documenti di cui si è detto, ciò, nondimeno, non sarebbe di per sé rivelatore della compartecipazione criminosa ovvero della consapevolezza della condotta illecita al momento in cui la condotta appropriativa fu compiuta. La sottoscrizione dei titoli cambiari costituisce un atto successivo al perfezionamento del reato, cioè al momento in cui, non versando le somme, fu compiuta la condotta appropriativa, ed è dunque possibile che quegli effetti furono sottoscritti per avere l'imputata scoperto solo successivamente il fatto illecito del marito e per porre a ciò rimedio. Ragionamenti non dissimili possono essere compiute anche quanto alla sottoscrizione del piano di rientro ovvero per la sottoscrizione dell'accordo per l'affidamento del servizio, che è del tutto neutro rispetto alla prova del reato, salvo che non sia dimostrato che sin dall'inizio la donna volesse appropriarsi delle somme 4.3. Un ragionamento probatorio viziato e una errata applicazione della legge penale. La sentenza deve dunque essere annullata con rinvio; la Corte di appello applicati i principi indicati, verificherà se procedere all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni degli atti da parte dell'imputata, e, soprattutto, se e in che termini, sia possibile formulare un giudizio di colpevolezza nei suoi riguardi