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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 giugno 2026

Cassazione n. 18371/2026

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esentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 5584/2024 depositata il 13/09/2024.Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di “puliziagenerale non specializzata di edifici”, veniva segnalata sulla base dicriticità emerse in sede di verifica fiscale condotta nei confronti dellafornitrice [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento, rivelatasi evasore totale, eccezionfatta che per gli anni 2014 (allorquando ha indicato utili modesti senzadati contabili) e 2016 (allorquando ha omesso versamenti per importiingenti iscritti a ruolo), e dedita all’emissione di fatture per operazioniinesistenti, sia soggettivamente che oggettivamente (in tal sensoespressamente la sentenza in epigrafe).La contribuente era pertanto attinta da questionario, con richiesta didocumentazione.All’esito dell’istruttoria, nel corso della quale era stata acquisita ladocumentazione prodotta dalla contribuente, l’Ufficio emetteva avviso diaccertamento finalizzato ai recuperi di maggiori ii.dd. ed ii., oltreaccessori, sul presupposto che le fatture passive emesse da Clean 360dovessero essere considerate emesse a fronte di operazioni inesistenti, “inparte soggettivamente e in parte oggettivamente”: “soggettivamente, inquanto la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito quale soggetto fittiziamenteinterposto di un costo reale (il costo del lavoro)”, ed “oggettivamente, inrelazione alla parte residua dei costi, indicando in fattura spese relative aprestazioni nella realtà mai prestate” (pp. 4 e 5 contr.).

Segnatamente,“l’Ufficio, considerato che dalle fatture non era possibile evincere la partedei costi soggettivamente e oggettivamente non esistente, allo scopo dideterminare la parte dei costi riferibili al lavoro, riteneva congrual’applicazione della percentuale emergente dal P.V.C. (pag. 49), data dalrapporto tra l’imponibile reddituale (€ 2.896.791,48) e l’imponibileNumero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026contributivo (€ 1.101.471,00) della [OSCURATO:SOCIETA]., che era pari al 38%”;pertanto, “emergeva un costo soggettivamente inesistente inerente allamanodopera pari a € 161.205,00, riconosciuto ai soli fini delle impostedirette, mentre venivano disconosciuti, ai fini delle imposte dirette,dell’I.R.A.P. e dell’I.V.A., costi oggettivamente inesistenti pari a €263.018,00” (p. 6 controric.).1.1.

Distinto avviso era notificato a ZARU Walter, a titolo di percezionecome socio di maggiori utili non contabilizzati, in conseguenza delpregresso accertamento societario.2.

I contribuenti proponevano distinti ricorsi, rigettati dalla CGT 1 diRoma con altrettante sentenze.3.

I contribuenti proponevano distinti appelli, rigettati, previa riunione,dalla CTG 2 del Lazio, giusta sentenza in epigrafe, alla stregua, per sommicapi, della seguente motivazione:─ in riferimento all’avviso sociale,- “l’Ufficio poggia le proprie conclusioni su presunzioni definendo lefatture emesse dalla società fornitrice generiche, procedendo all’analisidelle stesse e confutando le osservazioni della parte sulla descrizione deiprospetti accompagnatori alle fatture stesse, che si presentano generichenella loro descrizione; è altresì pertinente l’affermazione da partedell’Ufficio che il mancato versamento dell’IVA a carico della società Cleansrl sulle fatture emesse alla Dai.la Multiservice sia indice dell’intentofraudolento (…)”;- la “ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell’IVA” –“accompagnata dalla inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi; dalversamento delle ritenute erariali e previdenziali sui dipendenti utilizzandocrediti inesistenti; dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali aifini (di) IRES, IRAP e IVA, ad eccezione che per l’anno 2014 (indicandoutili comunque modesti e senza dati contabili) e 2016 (senza poiadempiere ai versamenti di imposta, e con rilevanti importi iscritti aNumero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026ruolo); dalla mancata presentazione dello spesometro di [OSCURATO:SOCIETA] doveemerge che la stessa non ha effettuato alcuna comunicazione delleoperazioni commerciali intrattenute nel 2015 con Da.Ila, mentrequest’ultima ha comunicato operazioni per € 424.234,00 corrispondentiall’incirca con quanto rinvenuto nei registri IVA” – addita “il fornitore delcontribuente come soggetto con intenzioni fraudolente”;- “la Dai.la [OSCURATO:PERSONA] doveva acquisire maggiori e più puntualiinformazioni sullo stato di salute della [OSCURATO:PERSONA] tanto più che la dittafornitrice già si trovava in uno stato di insolvenza di cui la societàricorrente era già a conoscenza”;- “la Corte ritiene sussistente un vero e proprio rapporto di lavorosubordinato tra i lavoratori forniti da chi figura come appaltatore (Clean) eil soggetto committente (Da.Ila)”;- “l’appellante non ha fornito la prova contraria per confutare lepretese creditorie dell’Amministrazione ma si è attenuta a genericheconstatazioni ed affermazioni che nella loro sostanza non trovano pregio”;─ in riferimento all’avviso personale notificato al socio,- “dato che l’accertamento eseguito nei confronti del socio Zaru è lanaturale conseguenza di quello emesso nei confronti della società Da.IlaSrl e poiché tale accertamento risulta legittimo, anche l’accertamento n.TK501R704608/2020 anno 2015 risulta legittimo”.4.

I contribuenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi,cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata delgiudizio.I contribuenti instavano per la decisione, ulteriormente insistendo perl’accoglimento del ricorso con ampia memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/20261.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ.1.1.

La CGT 2 ha ritenuto avere l’Ufficio raggiunta la prova accertativasulla base di presunzioni semplici, “sostanzialmente congetturali”, pagandola contribuente “il marchio pregiudiziale di aver operato con una societàcolpita da accertamento in quanto ritenuta colpevole di mancativersamenti erariali”.

L’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992 detta laregola di giudizio secondo cui l’atto deve essere annullato “se la provadella sua plausibilità è insufficiente a dimostrarne il fondamento in modocircostanziato e puntuale”.

Dato il carattere processuale della nuovadisposizione, “se ne invoca l’applicazione nella presente sede, in quanto,nell’atto di disconoscimento dell’Ufficio, si scorgono, invero, solo enunciatidel tutto presuntivi”.

“In via gradata”, “non avvalendosi l’Ufficio di altroche di presunzioni non legali comunque imprecise e pallide, non può dirsi(…) che l’onere di fornire la prova contraria possa considerarsi nella specienemmeno da ribaltare sulla contribuente.

In altre parole, a rigore, nonscatterebbe nemmeno l’operare del meccanismo di traslazione dell’oneredella prova (contraria) in capo al contribuente”.1.2.

Il motivo è manifestamente infondato.Alla stregua della sua formulazione letterale – come già rilevato nellaproposta di definizione anticipata – i contribuenti non contestano il gravequadro indiziario ritenuto da entrambi i giudici di merito a carico di Da.Ila:invero – a dispetto di quanto sostenuto in memoria – nulla deducono eprovano in contrario rispetto all’allegazione agenziale – condivisa da dettigiudici – circa la natura di mera cartiera di [OSCURATO:SOCIETA]., priva di alcunaeffettiva struttura tecnico-operativa e finanche di alcuna consistenzafinanziaria (tenuto conto che – alla stregua di non censurata affermazionedella sentenza impugnata – essa versava in stato di sostanziale insolvenzanoto a Da.Ila).Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026I contribuenti – che si limitano a stigmatizzare il preteso “marchiopregiudiziale” derivante a Da.Ila dall’“aver operato con una società colpitada accertamento”, senza contare che Da.Ila era in rapporto di affari conClean 360 per importi di assoluto rispetto, implicanti di per sé, nellaprassi, verifiche su effettive consistenza e solidità della contropartecommerciale – evocano l’introduzione dell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n.546 del 1992, onde concludere che l’A.F. ha inottemperato all’onere dellaprova sulla medesima incombente.Tale affermazione è destituita di fondamento.L’A.F. – alla luce della sentenza impugnata – ha pacificamente offertouna serie di elementi gravi, precisi e concordanti (rimasti oltretuttoinsuperati dalle controdeduzioni dei contribuenti: cfr. quanto sul punto sidirà a proposito del secondo motivo), idonei a delineare la natura di meracartiera di [OSCURATO:SOCIETA]: a fronte di fatture generiche, al pari dei “prospettiaccompagnatori”, questa sistematicamente non versava l’IVA, neppure“sulle fatture emesse alla Dai.la Multiservice”; inosservava gli obblighifiscali e contributivi; versava, quando lo faceva, le ritenute erariali eprevidenziali utilizzando crediti inesistenti; non presentava dichiarazionifiscali, eccetto che per gli anni 2014 e 2016, comunque caratterizzati davistose anomalie; non presentava lo spesometro, non effettuando pertantoalcuna comunicazione delle operazioni commerciali intrattenute nel 2015con Da.Ila.

Tale ricostruzione del quadro indiziario somministratodall’Ufficio coincide con la rappresentazione contenuta nello stesso ricorso,ove, infatti, si rammentano – tra gli indici valorizzati dall’Ufficio perconcludere nel senso della natura di cartiera di [OSCURATO:SOCIETA] – “la presuntagenericità delle fatture rinvenute (e) la coincidenza di attività (pulizie)svolta sia dalla [OSCURATO:SOCIETA] che dalla odierna esponente, chegiustificherebbero, asseritamente, un rapporto commerciale di tale entitàtra soggetti potenzialmente in concorrenza tra loro; il contenuto delcontratto di appalto di servizi con la società [OSCURATO:SOCIETA] datato 3Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026gennaio 2014, caratterizzato anch'esso, asseritamente, da genericità, inparticolare nell'oggetto (‘servizi di pulizia e condomini di uffici e condominisu varie zone di Roma’) e nel corrispettivo (‘l'Appaltatrice riceverà lasomma oraria di € 10,70 + Iva’)”.Sotto altro profilo, è pacifico, ed oltretutto incontestato, così nelmotivo in disamina come più in generale nel ricorso, che l’Ufficio possaassolvere l’onere della prova dell’inesistenza soggettiva ed oggettiva delleoperazioni commerciali anche mediante indizi.In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, “ai fini deldisconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fatturaemessa per [un tal genere di operazioni], incombe sull’Amministrazionefinanziaria l’onere di dimostrare, attraverso prove dirette o [anche solo]indiziarie, la fittizietà dell’operazione, spettando viceversa al contribuentedi fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nellamera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formaledelle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmentefalsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun’operazione fittizia” (Cass. n. 10336 del 2025; Cass. n. 9723 del 2024);ancor più nello specifico, “ l’Amministrazione finanziaria, che contesti alcontribuente l’indebita detrazione relativamente ad operazionioggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione non èmai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in formaindiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede delcontribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione,non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se edin quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per laquale ha versato il corrispettivo” (Cass. n. 28628 del 2021).In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’orientamentoconsolidato di questa S.C. (cfr., a mero titolo d’esempio, Cass. n. 25891del 2023; Cass. n. 37889 del 2022; Cass. n. 22190 del 2022; Cass. n.Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/202640690 del 2021; Cass. n. 22969 del 2021; Cass. n. 5339 del 2020; Cass.n. 5873 del 2019; Cass. n. 27566 del 2018), in linea con la Corte digiustizia dell’Unione europea (sentenza, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14e, recentemente, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20), ha precisato che:a) l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in viaindiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza deldestinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;b) la prova della consapevolezza dell’evasione non richiede la provadella partecipazione del soggetto all’accordo criminoso né della sua pienaconsapevolezza della frode;c) incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenzadi consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di averadoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto.Né, infine, sulla possibilità per l’Ufficio di avvalersi di indizi incide inalcun modo l’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992.

Vale, infatti,l’insegnamento secondo cui, “in tema di onere probatorio gravante ingiudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestateal contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportinol’inversione dell’onere probatorio, l’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce unonere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti inmateria, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema diprova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”(Cass. n. 31878 del 2022).2.

Con il secondo motivo si denuncia “censura ex art. 360, comma 1°,n. 4 c.p.c., anche in violazione dell’art. 115 c.p.c.”.2.1.

Il motivo riguarda la parte della sentenza impugnata in cui la CGT2 scrive che la contribuente “non ha fornito la prova contraria perNumero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026confutare le pretese creditorie dell’Amministrazione”.

“La censura di cui inrubrica si deduce per manifesto errore di percezione ad essa sotteso,evidenziato da parte dei Giudici di seconde cure, i quali non hannopercepito le deduzioni circa le prove documentali (…) invece offerte dallacontribuente in atti di merito”.

Segue ampia citazione dell’atto d’appello.“La contribuente verificava, altresì, ‘l'esistenza della controparte e dellaregolarità contributiva della stessa, come dimostrano i certificati unici diregolarità contributiva DURC emessi nell'anno 2015 dall’INAIL a favoredella [OSCURATO:SOCIETA] e dalla stessa prodotti per consentire il pagamentodelle fatture’”.

“Inoltre, depositava e invocava sentenza relativa acontenzioso di altra società operante nella stessa condizione”, giudicataregolare dalla CTP di Roma.

“La contribuente, nella specie, al contrario diquanto inspiegabilmente affermato dai giudici di seconde cure (…), nonsolo ha presentato prove (…), ma le stesse possiedono anche una ‘vis’ benpiù che indiziaria, e completamente tralasciate dalla considerazione deglistessi”.2.2.

Il motivo è inammissibile.Come osservato nella proposta di definizione anticipata, che il Collegiocondivide, esso – che, peraltro, assolve solo in minima parte l’onere diautosufficienza, perché solo in minima parte trascrive i documentidifensivamente prodotti – scivola nel merito, sollecitando una riedizionedel giudizio di fatto motivatamente espresso dal giudice d’appello, peraltroin conformità a quello di primo grado, con conseguente effetto diconsolidamento derivante dalla cd. doppia conforme.

In siffatto incedere,che pretermette natura e limiti del giudizio di cassazione quale momentodi controllo della sola legalità dei provvedimenti ricorsi, evoca finanche unerrore percettivo in cui il giudice d’appello sarebbe incorso: errore che,tuttavia, in quanto tale, assumerebbe, a tutto voler concedere, valenzarevocatoria.Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026Ad ogni modo, pur a prescindere da quanto precede, i contribuentinulla allegano di avere, già nei gradi di merito, dimostrato in contrario, siarispetto alla natura di mera cartiera di [OSCURATO:SOCIETA], sia, soprattutto, rispettoall’inadempimento di Da.Ila all’onere di diligenza nell’acquisireinformazioni riguardo a [OSCURATO:SOCIETA]: inadempimento che il giudice d’appellocorrettamente addebita a Da.Ila, trattandosi di informazioni esigibili anchealla luce della mera prassi commerciale, al fine di verificare la normaleaffidabilità della controparte.

Rammenta al riguardo la CGT 2 che Clean360 non aveva “né un capannone né un deposito in cui svolgere la propriaimmobilizzazioni della stessa sono costituite esclusivamente dachiunque previi elementari controlli.Per vero, fermo quanto precede, la CGT 2 si spinge sino al punto ditratteggiare, in capo a Da.Ila, non già un semplice difetto di diligenza, mauna sostanziale adesione al sistema fraudolento imbastito da [OSCURATO:SOCIETA].Lo si evince, in particolare, laddove essa rileva che [OSCURATO:SOCIETA], che di persé versava “in uno stato di insolvenza di cui la società ricorrente era già aconoscenza”, era “artefice di un meccanismo fraudolento consistente nellasomministrazione illecita di manodopera appositamente celata comeappalto di servizi”, come comprovato, nel caso di specie, dalla ritenutasussistenza di “un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra ilavoratori forniti da chi figura come appaltatore (Clean) e il soggettocommittente (Da.Ila), anche per la presenza di una costante e assiduadirezione tecnica dei lavori da parte di quest’ultimo”: donde Da.Ila nonpuò protestare alcuna sua estraneità, avendo in realtà semplicementeprofittato, secondo i giudici di merito, dei servigi di [OSCURATO:SOCIETA].A fronte di quanto innanzi, par d’uopo aggiungere che l’affermazione,contenuta nella memoria depositata, a termini della quale “è significativoche la stessa Agenzia abbia riconosciuto l’effettività del costo del lavoro,Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026sia pure solo ai fini delle imposte dirette, per euro 161.205,00.

Questoriconoscimento rende contraddittoria la tesi di un rapporto fittizio”, è deltutto fuori contesto.Invero, ben lungi dall’inficiare di contraddittorietà l’accertamento inpunto di fittizietà del rapporto corrente tra Da.Ila e [OSCURATO:SOCIETA], il parzialericonoscimento del costo del lavoro discende dalla mera ascrizione di talevoce di costo al segmento delle operazioni (solo) soggettivamenteinesistente gestite da [OSCURATO:SOCIETA].

Più precisamente, la CGT 2 “ritienesussistente un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra ilavoratori forniti da chi figura come appaltatore (Clean) e il soggettocommittente (Da.Ila)”.

Donde, in avviso, l’A.F. ha fatto semplicementeapplicazione del principio, più volte ribadito in giurisprudenza, secondocui, “ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993 (nellaformulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv.in l. n. 44 del 2012), che opera, in ragione del comma 3 della stessadisposizione, quale ‘jus superveniens’ con efficacia retroattiva ‘in bonampartem’, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti(inserite, o meno, in una frode carosello), per il solo fatto che sono statisostenuti, anche se l’acquirente è consapevole del carattere fraudolentodelle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi dieffettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza odeterminabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per ilcompimento di un delitto non colposo” (Cass. 26786 del 2024).3.

Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degliartt. 17, 19, 21 del DPR 633/72 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.3.1.

Si censura la sentenza impugnata “nella parte in cui questaenuncia che: ‘Nel caso di specie, la Dai.la [OSCURATO:PERSONA] doveva acquisiremaggiori e più puntuali informazioni sullo stato di salute della [OSCURATO:PERSONA](…)’”.

“L’odierna esponente era a conoscenza, al contrario di quantoNumero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026affermato dalla sentenza, che un’altra società, necessitante di forzalavoro, aveva intrapreso (un rapporto di fornitura con) [OSCURATO:SOCIETA]”.Inoltre, “la contribuente, in sede di formalizzazione dell'accordo con laClean 360 Srl, effettuava anche gli accertamenti possibili, verificandol'esistenza della controparte e della regolarità contributiva della stessa,come dimostrano i certificati unici di regolarità contributiva DURC emessinell'anno 2015 dall’INAIL a favore della [OSCURATO:SOCIETA] e dalla stessaprodotti per consentire il pagamento delle fatture”.3.2.

Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato,per le ragioni già espresse nella proposta di definizione anticipata.Esso, come gli altri, è meritale.Valgono, inoltre, le considerazioni svolte a proposito dei motiviprecedenti, con particolare riguardo al secondo.

Segnatamente, icontribuenti non contrastano le seguenti affermazioni della sentenzaimpugnata:- [OSCURATO:SOCIETA] “già si trovava in uno stato di insolvenza di cui la societàricorrente era già a conoscenza”;- [OSCURATO:SOCIETA] era “artefice di un meccanismo fraudolento consistentenella somministrazione illecita di manodopera appositamente celata comeappalto di servizi”;- sussiste “un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra ilavoratori forniti da chi figura come appaltatore (Clean) e il soggettocommittente (Da.Ila), anche per la presenza di una costante e assiduadirezione tecnica dei lavori da parte di quest’ultimo”;- [OSCURATO:SOCIETA] “non risulta avere né un capannone né un deposito in cuisvolgere la propria attività né le immobilizzazioni e le attrezzature adisposizione e le immobilizzazioni della stessa sono costituiteesclusivamente da attrezzature varie e minute”.Dette circostanze, così minuziosamente evidenziate dal giudiced’appello, rendono conto di un’effettiva intraneità di Da.Ila al sistemaNumero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026illecito ordito da [OSCURATO:SOCIETA], delle cui realtà di scatola vuota la prima nonpoteva non essere a conoscenza, poiché, anzi, ne beneficiava.Rispetto a quanto precede, par d’uopo aggiungere che l’affermazione,contenuta in memoria, a termini della quale nella sentenza impugnata“non (sarebbero) indicati lavoratori, commesse, ordini di servizio, turni,istruzioni, responsabili, sopralluoghi o documenti dai quali il giudice abbiatratto la conclusione che Da.Ila esercitasse potere direttivo sui dipendentidi Clean”, è decentrata.La valutazione, compiuta dalla CGT 2, in ordine al rapporto tra lacontribuente e [OSCURATO:SOCIETA], discende dall’intero insieme degli elementi difatto attestanti essere [OSCURATO:SOCIETA] una mera cartiera, priva di alcunastruttura tecnico-operativa, investita, altresì, del ruolo di fittiziointermediario relativamente alla somministrazione di manodopera.

Alcospetto di tale natura di [OSCURATO:SOCIETA] – ed altresì di una totale inconsistenzadel “contratto di appalto sottoscritto dalle parti”, che “riportaun’esposizione generica delle attività da eseguire, senza specificare nelmerito la modalità di esecuzione, l’orario della manodopera, i rimborsispese varie (pedaggi, vitto), le spese indennità di trasferta”: genericitànon colmata dalle fatture e dai documenti accompagnatori, essi puregenerici; genericità che, proprio per la mancanza di precise indicazionicontrattuali circa modi e tempi di impiego dei lavoratori, poneva costoroconcretamente nelle mani (ossia sotto l’effettiva direzione) di Da.Ila –incombeva ai contribuenti la prova della qualifica del rapporto di Da.[OSCURATO:PERSONA] 360 in termini, reali, di appalto: prova – osservaineccepibilmente la CGT 2 – tuttavia non fornita (“Nel caso di speciel’appellante non ha fornito alcuna prova della sussistenza di poteredirettivo ed organizzativo in capo alla Clean nei confronti dei propridipendenti, con assunzione del relativo rischio”).Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/20264.

In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.civ.Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 11.600 (di cui euro 5.800 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 5.800 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma dieuro 5.000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate-Riscossione le spese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 11.600,oltre spese prenotate a debito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 5.000 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] n. 5584/2024 depositata il 13/09/2024.Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]., esercente l’attività di “puliziagenerale non specializzata di edifici”, veniva segnalata sulla base dicriticità emerse in sede di verifica fiscale condotta nei confronti dellafornitrice [OSCURATO:SOCIETA]. in fallimento, rivelatasi evasore totale, eccezionfatta che per gli anni 2014 (allorquando ha indicato utili modesti senzadati contabili) e 2016 (allorquando ha omesso versamenti per importiingenti iscritti a ruolo), e dedita all’emissione di fatture per operazioniinesistenti, sia soggettivamente che oggettivamente (in tal sensoespressamente la sentenza in epigrafe).La contribuente era pertanto attinta da questionario, con richiesta didocumentazione.All’esito dell’istruttoria, nel corso della quale era stata acquisita ladocumentazione prodotta dalla contribuente, l’Ufficio emetteva avviso diaccertamento finalizzato ai recuperi di maggiori ii.dd. ed ii., oltreaccessori, sul presupposto che le fatture passive emesse da Clean 360dovessero essere considerate emesse a fronte di operazioni inesistenti, “inparte soggettivamente e in parte oggettivamente”: “soggettivamente, inquanto la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito quale soggetto fittiziamenteinterposto di un costo reale (il costo del lavoro)”, ed “oggettivamente, inrelazione alla parte residua dei costi, indicando in fattura spese relative aprestazioni nella realtà mai prestate” (pp. 4 e 5 contr.). Segnatamente,“l’Ufficio, considerato che dalle fatture non era possibile evincere la partedei costi soggettivamente e oggettivamente non esistente, allo scopo dideterminare la parte dei costi riferibili al lavoro, riteneva congrual’applicazione della percentuale emergente dal P.V.C. (pag. 49), data dalrapporto tra l’imponibile reddituale (€ 2.896.791,48) e l’imponibileNumero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026contributivo (€ 1.101.471,00) della [OSCURATO:SOCIETA]., che era pari al 38%”;pertanto, “emergeva un costo soggettivamente inesistente inerente allamanodopera pari a € 161.205,00, riconosciuto ai soli fini delle impostedirette, mentre venivano disconosciuti, ai fini delle imposte dirette,dell’I.R.A.P. e dell’I.V.A., costi oggettivamente inesistenti pari a €263.018,00” (p. 6 controric.).1.1. Distinto avviso era notificato a ZARU Walter, a titolo di percezionecome socio di maggiori utili non contabilizzati, in conseguenza delpregresso accertamento societario.2. I contribuenti proponevano distinti ricorsi, rigettati dalla CGT 1 diRoma con altrettante sentenze.3. I contribuenti proponevano distinti appelli, rigettati, previa riunione,dalla CTG 2 del Lazio, giusta sentenza in epigrafe, alla stregua, per sommicapi, della seguente motivazione:─ in riferimento all’avviso sociale,- “l’Ufficio poggia le proprie conclusioni su presunzioni definendo lefatture emesse dalla società fornitrice generiche, procedendo all’analisidelle stesse e confutando le osservazioni della parte sulla descrizione deiprospetti accompagnatori alle fatture stesse, che si presentano generichenella loro descrizione; è altresì pertinente l’affermazione da partedell’Ufficio che il mancato versamento dell’IVA a carico della società Cleansrl sulle fatture emesse alla Dai.la Multiservice sia indice dell’intentofraudolento (…)”;- la “ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell’IVA” –“accompagnata dalla inosservanza degli obblighi fiscali e contributivi; dalversamento delle ritenute erariali e previdenziali sui dipendenti utilizzandocrediti inesistenti; dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali aifini (di) IRES, IRAP e IVA, ad eccezione che per l’anno 2014 (indicandoutili comunque modesti e senza dati contabili) e 2016 (senza poiadempiere ai versamenti di imposta, e con rilevanti importi iscritti aNumero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026ruolo); dalla mancata presentazione dello spesometro di [OSCURATO:SOCIETA] doveemerge che la stessa non ha effettuato alcuna comunicazione delleoperazioni commerciali intrattenute nel 2015 con Da.Ila, mentrequest’ultima ha comunicato operazioni per € 424.234,00 corrispondentiall’incirca con quanto rinvenuto nei registri IVA” – addita “il fornitore delcontribuente come soggetto con intenzioni fraudolente”;- “la Dai.la [OSCURATO:PERSONA] doveva acquisire maggiori e più puntualiinformazioni sullo stato di salute della [OSCURATO:PERSONA] tanto più che la dittafornitrice già si trovava in uno stato di insolvenza di cui la societàricorrente era già a conoscenza”;- “la Corte ritiene sussistente un vero e proprio rapporto di lavorosubordinato tra i lavoratori forniti da chi figura come appaltatore (Clean) eil soggetto committente (Da.Ila)”;- “l’appellante non ha fornito la prova contraria per confutare lepretese creditorie dell’Amministrazione ma si è attenuta a genericheconstatazioni ed affermazioni che nella loro sostanza non trovano pregio”;─ in riferimento all’avviso personale notificato al socio,- “dato che l’accertamento eseguito nei confronti del socio Zaru è lanaturale conseguenza di quello emesso nei confronti della società Da.IlaSrl e poiché tale accertamento risulta legittimo, anche l’accertamento n.TK501R704608/2020 anno 2015 risulta legittimo”.4. I contribuenti proponevano ricorso per cassazione con tre motivi,cui resisteva l’Agenzia delle entrate con controricorso.Il Consigliere delegato formulava proposta di definizione anticipata delgiudizio.I contribuenti instavano per la decisione, ulteriormente insistendo perl’accoglimento del ricorso con ampia memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/20261. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546 del 1992, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ.1.1. La CGT 2 ha ritenuto avere l’Ufficio raggiunta la prova accertativasulla base di presunzioni semplici, “sostanzialmente congetturali”, pagandola contribuente “il marchio pregiudiziale di aver operato con una societàcolpita da accertamento in quanto ritenuta colpevole di mancativersamenti erariali”. L’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992 detta laregola di giudizio secondo cui l’atto deve essere annullato “se la provadella sua plausibilità è insufficiente a dimostrarne il fondamento in modocircostanziato e puntuale”. Dato il carattere processuale della nuovadisposizione, “se ne invoca l’applicazione nella presente sede, in quanto,nell’atto di disconoscimento dell’Ufficio, si scorgono, invero, solo enunciatidel tutto presuntivi”. “In via gradata”, “non avvalendosi l’Ufficio di altroche di presunzioni non legali comunque imprecise e pallide, non può dirsi(…) che l’onere di fornire la prova contraria possa considerarsi nella specienemmeno da ribaltare sulla contribuente. In altre parole, a rigore, nonscatterebbe nemmeno l’operare del meccanismo di traslazione dell’oneredella prova (contraria) in capo al contribuente”.1.2. Il motivo è manifestamente infondato.Alla stregua della sua formulazione letterale – come già rilevato nellaproposta di definizione anticipata – i contribuenti non contestano il gravequadro indiziario ritenuto da entrambi i giudici di merito a carico di Da.Ila:invero – a dispetto di quanto sostenuto in memoria – nulla deducono eprovano in contrario rispetto all’allegazione agenziale – condivisa da dettigiudici – circa la natura di mera cartiera di [OSCURATO:SOCIETA]., priva di alcunaeffettiva struttura tecnico-operativa e finanche di alcuna consistenzafinanziaria (tenuto conto che – alla stregua di non censurata affermazionedella sentenza impugnata – essa versava in stato di sostanziale insolvenzanoto a Da.Ila).Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026I contribuenti – che si limitano a stigmatizzare il preteso “marchiopregiudiziale” derivante a Da.Ila dall’“aver operato con una società colpitada accertamento”, senza contare che Da.Ila era in rapporto di affari conClean 360 per importi di assoluto rispetto, implicanti di per sé, nellaprassi, verifiche su effettive consistenza e solidità della contropartecommerciale – evocano l’introduzione dell’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n.546 del 1992, onde concludere che l’A.F. ha inottemperato all’onere dellaprova sulla medesima incombente.Tale affermazione è destituita di fondamento.L’A.F. – alla luce della sentenza impugnata – ha pacificamente offertouna serie di elementi gravi, precisi e concordanti (rimasti oltretuttoinsuperati dalle controdeduzioni dei contribuenti: cfr. quanto sul punto sidirà a proposito del secondo motivo), idonei a delineare la natura di meracartiera di [OSCURATO:SOCIETA]: a fronte di fatture generiche, al pari dei “prospettiaccompagnatori”, questa sistematicamente non versava l’IVA, neppure“sulle fatture emesse alla Dai.la Multiservice”; inosservava gli obblighifiscali e contributivi; versava, quando lo faceva, le ritenute erariali eprevidenziali utilizzando crediti inesistenti; non presentava dichiarazionifiscali, eccetto che per gli anni 2014 e 2016, comunque caratterizzati davistose anomalie; non presentava lo spesometro, non effettuando pertantoalcuna comunicazione delle operazioni commerciali intrattenute nel 2015con Da.Ila. Tale ricostruzione del quadro indiziario somministratodall’Ufficio coincide con la rappresentazione contenuta nello stesso ricorso,ove, infatti, si rammentano – tra gli indici valorizzati dall’Ufficio perconcludere nel senso della natura di cartiera di [OSCURATO:SOCIETA] – “la presuntagenericità delle fatture rinvenute (e) la coincidenza di attività (pulizie)svolta sia dalla [OSCURATO:SOCIETA] che dalla odierna esponente, chegiustificherebbero, asseritamente, un rapporto commerciale di tale entitàtra soggetti potenzialmente in concorrenza tra loro; il contenuto delcontratto di appalto di servizi con la società [OSCURATO:SOCIETA] datato 3Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026gennaio 2014, caratterizzato anch'esso, asseritamente, da genericità, inparticolare nell'oggetto (‘servizi di pulizia e condomini di uffici e condominisu varie zone di Roma’) e nel corrispettivo (‘l'Appaltatrice riceverà lasomma oraria di € 10,70 + Iva’)”.Sotto altro profilo, è pacifico, ed oltretutto incontestato, così nelmotivo in disamina come più in generale nel ricorso, che l’Ufficio possaassolvere l’onere della prova dell’inesistenza soggettiva ed oggettiva delleoperazioni commerciali anche mediante indizi.In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, “ai fini deldisconoscimento della deducibilità dei costi risultanti da una fatturaemessa per [un tal genere di operazioni], incombe sull’Amministrazionefinanziaria l’onere di dimostrare, attraverso prove dirette o [anche solo]indiziarie, la fittizietà dell’operazione, spettando viceversa al contribuentedi fornire la rigorosa prova del contrario, la quale non può consistere nellamera esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità formaledelle scritture contabili o dei mezzi di pagamento, poiché facilmentefalsificabili e normalmente utilizzati proprio allo scopo di far apparire realeun’operazione fittizia” (Cass. n. 10336 del 2025; Cass. n. 9723 del 2024);ancor più nello specifico, “ l’Amministrazione finanziaria, che contesti alcontribuente l’indebita detrazione relativamente ad operazionioggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione non èmai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in formaindiziaria o presuntiva, ma non anche quello di dimostrare la mala fede delcontribuente, atteso che, una volta accertata l’assenza dell’operazione,non è configurabile la buona fede di quest’ultimo, che sa certamente se edin quale misura ha effettivamente ricevuto il bene o la prestazione per laquale ha versato il corrispettivo” (Cass. n. 28628 del 2021).In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’orientamentoconsolidato di questa S.C. (cfr., a mero titolo d’esempio, Cass. n. 25891del 2023; Cass. n. 37889 del 2022; Cass. n. 22190 del 2022; Cass. n.Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/202640690 del 2021; Cass. n. 22969 del 2021; Cass. n. 5339 del 2020; Cass.n. 5873 del 2019; Cass. n. 27566 del 2018), in linea con la Corte digiustizia dell’Unione europea (sentenza, 22 ottobre 2015, Ppuh, C-277/14e, recentemente, 11 novembre 2021, Kemwater ProChemie s.r.o., C-281/20), ha precisato che:a) l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche solo in viaindiziaria, l’oggettiva fittizietà del fornitore e la consapevolezza deldestinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta;b) la prova della consapevolezza dell’evasione non richiede la provadella partecipazione del soggetto all’accordo criminoso né della sua pienaconsapevolezza della frode;c) incombe sul contribuente la prova contraria di aver agito in assenzadi consapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale e di averadoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenzamassima esigibile da un operatore accorto.Né, infine, sulla possibilità per l’Ufficio di avvalersi di indizi incide inalcun modo l’art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992. Vale, infatti,l’insegnamento secondo cui, “in tema di onere probatorio gravante ingiudizio sull’amministrazione finanziaria in ordine alle violazioni contestateal contribuente, per le quali non vi siano presunzioni legali che comportinol’inversione dell’onere probatorio, l’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546del 1992, introdotto dall’art. 6 della l. n. 130 del 2022, non stabilisce unonere probatorio diverso, o più gravoso, rispetto ai principi già vigenti inmateria, ma è coerente con le ulteriori modifiche legislative in tema diprova, che assegnano all’istruttoria dibattimentale un ruolo centrale”(Cass. n. 31878 del 2022).2. Con il secondo motivo si denuncia “censura ex art. 360, comma 1°,n. 4 c.p.c., anche in violazione dell’art. 115 c.p.c.”.2.1. Il motivo riguarda la parte della sentenza impugnata in cui la CGT2 scrive che la contribuente “non ha fornito la prova contraria perNumero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026confutare le pretese creditorie dell’Amministrazione”. “La censura di cui inrubrica si deduce per manifesto errore di percezione ad essa sotteso,evidenziato da parte dei Giudici di seconde cure, i quali non hannopercepito le deduzioni circa le prove documentali (…) invece offerte dallacontribuente in atti di merito”. Segue ampia citazione dell’atto d’appello.“La contribuente verificava, altresì, ‘l'esistenza della controparte e dellaregolarità contributiva della stessa, come dimostrano i certificati unici diregolarità contributiva DURC emessi nell'anno 2015 dall’INAIL a favoredella [OSCURATO:SOCIETA] e dalla stessa prodotti per consentire il pagamentodelle fatture’”. “Inoltre, depositava e invocava sentenza relativa acontenzioso di altra società operante nella stessa condizione”, giudicataregolare dalla CTP di Roma. “La contribuente, nella specie, al contrario diquanto inspiegabilmente affermato dai giudici di seconde cure (…), nonsolo ha presentato prove (…), ma le stesse possiedono anche una ‘vis’ benpiù che indiziaria, e completamente tralasciate dalla considerazione deglistessi”.2.2. Il motivo è inammissibile.Come osservato nella proposta di definizione anticipata, che il Collegiocondivide, esso – che, peraltro, assolve solo in minima parte l’onere diautosufficienza, perché solo in minima parte trascrive i documentidifensivamente prodotti – scivola nel merito, sollecitando una riedizionedel giudizio di fatto motivatamente espresso dal giudice d’appello, peraltroin conformità a quello di primo grado, con conseguente effetto diconsolidamento derivante dalla cd. doppia conforme. In siffatto incedere,che pretermette natura e limiti del giudizio di cassazione quale momentodi controllo della sola legalità dei provvedimenti ricorsi, evoca finanche unerrore percettivo in cui il giudice d’appello sarebbe incorso: errore che,tuttavia, in quanto tale, assumerebbe, a tutto voler concedere, valenzarevocatoria.Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026Ad ogni modo, pur a prescindere da quanto precede, i contribuentinulla allegano di avere, già nei gradi di merito, dimostrato in contrario, siarispetto alla natura di mera cartiera di [OSCURATO:SOCIETA], sia, soprattutto, rispettoall’inadempimento di Da.Ila all’onere di diligenza nell’acquisireinformazioni riguardo a [OSCURATO:SOCIETA]: inadempimento che il giudice d’appellocorrettamente addebita a Da.Ila, trattandosi di informazioni esigibili anchealla luce della mera prassi commerciale, al fine di verificare la normaleaffidabilità della controparte. Rammenta al riguardo la CGT 2 che Clean360 non aveva “né un capannone né un deposito in cui svolgere la propriaimmobilizzazioni della stessa sono costituite esclusivamente dachiunque previi elementari controlli.Per vero, fermo quanto precede, la CGT 2 si spinge sino al punto ditratteggiare, in capo a Da.Ila, non già un semplice difetto di diligenza, mauna sostanziale adesione al sistema fraudolento imbastito da [OSCURATO:SOCIETA].Lo si evince, in particolare, laddove essa rileva che [OSCURATO:SOCIETA], che di persé versava “in uno stato di insolvenza di cui la società ricorrente era già aconoscenza”, era “artefice di un meccanismo fraudolento consistente nellasomministrazione illecita di manodopera appositamente celata comeappalto di servizi”, come comprovato, nel caso di specie, dalla ritenutasussistenza di “un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra ilavoratori forniti da chi figura come appaltatore (Clean) e il soggettocommittente (Da.Ila), anche per la presenza di una costante e assiduadirezione tecnica dei lavori da parte di quest’ultimo”: donde Da.Ila nonpuò protestare alcuna sua estraneità, avendo in realtà semplicementeprofittato, secondo i giudici di merito, dei servigi di [OSCURATO:SOCIETA].A fronte di quanto innanzi, par d’uopo aggiungere che l’affermazione,contenuta nella memoria depositata, a termini della quale “è significativoche la stessa Agenzia abbia riconosciuto l’effettività del costo del lavoro,Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026sia pure solo ai fini delle imposte dirette, per euro 161.205,00. Questoriconoscimento rende contraddittoria la tesi di un rapporto fittizio”, è deltutto fuori contesto.Invero, ben lungi dall’inficiare di contraddittorietà l’accertamento inpunto di fittizietà del rapporto corrente tra Da.Ila e [OSCURATO:SOCIETA], il parzialericonoscimento del costo del lavoro discende dalla mera ascrizione di talevoce di costo al segmento delle operazioni (solo) soggettivamenteinesistente gestite da [OSCURATO:SOCIETA]. Più precisamente, la CGT 2 “ritienesussistente un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra ilavoratori forniti da chi figura come appaltatore (Clean) e il soggettocommittente (Da.Ila)”. Donde, in avviso, l’A.F. ha fatto semplicementeapplicazione del principio, più volte ribadito in giurisprudenza, secondocui, “ai sensi dell’art. 14, comma 4-bis, della l. n. 537 del 1993 (nellaformulazione introdotta dall’art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv.in l. n. 44 del 2012), che opera, in ragione del comma 3 della stessadisposizione, quale ‘jus superveniens’ con efficacia retroattiva ‘in bonampartem’, sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti(inserite, o meno, in una frode carosello), per il solo fatto che sono statisostenuti, anche se l’acquirente è consapevole del carattere fraudolentodelle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi dieffettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza odeterminabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per ilcompimento di un delitto non colposo” (Cass. 26786 del 2024).3. Con il terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degliartt. 17, 19, 21 del DPR 633/72 nonché dell’art. 2697 c.c. in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.”.3.1. Si censura la sentenza impugnata “nella parte in cui questaenuncia che: ‘Nel caso di specie, la Dai.la [OSCURATO:PERSONA] doveva acquisiremaggiori e più puntuali informazioni sullo stato di salute della [OSCURATO:PERSONA](…)’”. “L’odierna esponente era a conoscenza, al contrario di quantoNumero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026affermato dalla sentenza, che un’altra società, necessitante di forzalavoro, aveva intrapreso (un rapporto di fornitura con) [OSCURATO:SOCIETA]”.Inoltre, “la contribuente, in sede di formalizzazione dell'accordo con laClean 360 Srl, effettuava anche gli accertamenti possibili, verificandol'esistenza della controparte e della regolarità contributiva della stessa,come dimostrano i certificati unici di regolarità contributiva DURC emessinell'anno 2015 dall’INAIL a favore della [OSCURATO:SOCIETA] e dalla stessaprodotti per consentire il pagamento delle fatture”.3.2. Il motivo è inammissibile e comunque manifestamente infondato,per le ragioni già espresse nella proposta di definizione anticipata.Esso, come gli altri, è meritale.Valgono, inoltre, le considerazioni svolte a proposito dei motiviprecedenti, con particolare riguardo al secondo. Segnatamente, icontribuenti non contrastano le seguenti affermazioni della sentenzaimpugnata:- [OSCURATO:SOCIETA] “già si trovava in uno stato di insolvenza di cui la societàricorrente era già a conoscenza”;- [OSCURATO:SOCIETA] era “artefice di un meccanismo fraudolento consistentenella somministrazione illecita di manodopera appositamente celata comeappalto di servizi”;- sussiste “un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra ilavoratori forniti da chi figura come appaltatore (Clean) e il soggettocommittente (Da.Ila), anche per la presenza di una costante e assiduadirezione tecnica dei lavori da parte di quest’ultimo”;- [OSCURATO:SOCIETA] “non risulta avere né un capannone né un deposito in cuisvolgere la propria attività né le immobilizzazioni e le attrezzature adisposizione e le immobilizzazioni della stessa sono costituiteesclusivamente da attrezzature varie e minute”.Dette circostanze, così minuziosamente evidenziate dal giudiced’appello, rendono conto di un’effettiva intraneità di Da.Ila al sistemaNumero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/2026illecito ordito da [OSCURATO:SOCIETA], delle cui realtà di scatola vuota la prima nonpoteva non essere a conoscenza, poiché, anzi, ne beneficiava.Rispetto a quanto precede, par d’uopo aggiungere che l’affermazione,contenuta in memoria, a termini della quale nella sentenza impugnata“non (sarebbero) indicati lavoratori, commesse, ordini di servizio, turni,istruzioni, responsabili, sopralluoghi o documenti dai quali il giudice abbiatratto la conclusione che Da.Ila esercitasse potere direttivo sui dipendentidi Clean”, è decentrata.La valutazione, compiuta dalla CGT 2, in ordine al rapporto tra lacontribuente e [OSCURATO:SOCIETA], discende dall’intero insieme degli elementi difatto attestanti essere [OSCURATO:SOCIETA] una mera cartiera, priva di alcunastruttura tecnico-operativa, investita, altresì, del ruolo di fittiziointermediario relativamente alla somministrazione di manodopera. Alcospetto di tale natura di [OSCURATO:SOCIETA] – ed altresì di una totale inconsistenzadel “contratto di appalto sottoscritto dalle parti”, che “riportaun’esposizione generica delle attività da eseguire, senza specificare nelmerito la modalità di esecuzione, l’orario della manodopera, i rimborsispese varie (pedaggi, vitto), le spese indennità di trasferta”: genericitànon colmata dalle fatture e dai documenti accompagnatori, essi puregenerici; genericità che, proprio per la mancanza di precise indicazionicontrattuali circa modi e tempi di impiego dei lavoratori, poneva costoroconcretamente nelle mani (ossia sotto l’effettiva direzione) di Da.Ila –incombeva ai contribuenti la prova della qualifica del rapporto di Da.[OSCURATO:PERSONA] 360 in termini, reali, di appalto: prova – osservaineccepibilmente la CGT 2 – tuttavia non fornita (“Nel caso di speciel’appellante non ha fornito alcuna prova della sussistenza di poteredirettivo ed organizzativo in capo alla Clean nei confronti dei propridipendenti, con assunzione del relativo rischio”).Numero registro generale 24176/2024Numero sezionale 4382/2026Numero di raccolta generale 18371/2026Data pubblicazione 07/06/20264. In definitiva, il ricorso è da rigettarsi con le statuizioniconsequenziali ex artt. 96, commi 3 e 4, e 380-bis, comma 3, cod. proc.civ.Pertanto, la contribuente deve essere condannata a rifondere le spesein ragione di complessivi euro 11.600 (di cui euro 5.800 a titolo di spesepropriamente dette ed euro 5.800 a titolo di maggiorazione ex art. 96,comma 3, cod. proc. civ.), oltre spese prenotate a debito.La medesima deve essere altresì condannata a pagare la somma dieuro 5.000 alla Cassa delle ammende. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente a rifondere all’Agenzia delle entrate-Riscossione le spese di lite, liquidate, complessivamente, in euro 11.600,oltre spese prenotate a debito.Condanna parte ricorrente a pagare la somma di euro 5.000 alla Cassadelle ammende.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali, in capo a parte ricorrente,per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato,pari a quello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.Il PresidenteAndreina Giudicepietro
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