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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40266/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Marsala del 28/11/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione - ritenuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale - per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011.

2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per il contestato delitto, in spregio agli artt. 54 e 43 cod. pen.

Ci si duole che non sia stata ritenuta valida la giustificazione resa dal Genna per avere violato la prescrizione di permanenza in casa nelle ore serali (essersi sentito male in casa della madre per aver assunto sostanze stupefacenti) per essersi volontariamente posto in detta situazione, così da escludere l'operatività dello stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen.

L'errore giuridico di tale impostazione viene indicato nell'avere frainteso la volontarietà della condizione con la volontarietà dell'azione, in quanto ciò che aveva di mira l'imputato era porsi volontariamente in stato di alterazione mentale, ma non di totale incapacità di agire, sia pure temporanea.

Anche ove non si voglia accedere a tale costruzione, si deve escludere l'elemento psichico del contestato reato, non potendo apprezzarsi nella specie un'azione genuinamente dolosa.

Con ulteriori motivi di ricorso si è dedotta violazione di legge in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed al riconoscimento della contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si fonda su motivi già compiuta- mente valutati con esito negativo nell'impugnata sentenza, secondo un apparato argomentativo solido e convincente, nonché corretto sul piano dei principi giuridici tratti dalla elaborazione costituzionale e dall'esegesi di legittimità di questa Corte, pertanto scevro dai denunciati profili di violazione di legge.

1.1. Erronea giuridicamente è la costruzione proposta dal ricorrente onde ravvisare lo stato di necessità o, almeno, l'assenza del dolo tipico del reato.

La Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'elemento psichico è il dolo generico, costituito dalla consapevole volontà di allontanamento dall'abita- zione in ore serali, come invece vietato da una specifica prescrizione della misura di prevenzione, non rilevando affatto il mero motivo per cui tale prescrizione è stata nella specie violata.

Risulta corretta la notazione dell'irrilevanza della giustificazione resa dal Genna, peraltro in nessun modo provata, per essersi volontariamente posto in condizione di incapacità, in quanto ciò non soltanto esclude a priori, .per espresso disposto normativo, la scriminante ex art. 54 cod. pen., ma non incide affatto sul dolo, anche considerando che - sia pure a monte, in tema di imputabilità - la legge esclude che l'azione commessa sotto effetto di sostanze stupefacenti, nel caso di specie volontariamente assunte, possa incidere sull'imputabilità (artt. 92 e 93 cod. pen.), anzi ove si trattasse di condizione preordinata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa, la pena è addirittura aumentata.

1.2. Le doglianze riguardanti l'esclusione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. ed il riconoscimento della recidiva qualificata sono parimenti inammissibili, per avere la Corte palermitana congruamente motivato entrambi i profili: quanto alle prime si è indicata la particolare capacità a delinquere del Genna, gravato da diversi pregiudizi penali, sia contro il patrimonio che specifici, che invece sono stati valorizzati per riconoscere la contestata recidiva, risultando la vicenda in esame ulteriore ed amplificata espressione di pericolosità sociale, in quanto emblematica manifestazione del dispregio per le prescrizioni imposte dall'Autorità.

In entrambi i casi vi è stata specifica valutazione ed indicazione delle ragioni che hanno indotto la Corte territoriale ad assumere tali determinazioni, in sintonia con l'esegesi di legittimità che, in termini generali, ha affermato che "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).

Inoltre, "al fine di ritenere o esclùdere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Quanto alla recidiva, è stata compiuta la concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, considerato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena, come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 185 del 2015.2.

Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Marsala del 28/11/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione - ritenuta la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale - per il reato di cui all'art. 75, comma 2, D. Lgs. n. 159 del 2011. 2. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge con riferimento all'affermazione di responsabilità per il contestato delitto, in spregio agli artt. 54 e 43 cod. pen. Ci si duole che non sia stata ritenuta valida la giustificazione resa dal Genna per avere violato la prescrizione di permanenza in casa nelle ore serali (essersi sentito male in casa della madre per aver assunto sostanze stupefacenti) per essersi volontariamente posto in detta situazione, così da escludere l'operatività dello stato di necessità previsto dall'art. 54 cod. pen. L'errore giuridico di tale impostazione viene indicato nell'avere frainteso la volontarietà della condizione con la volontarietà dell'azione, in quanto ciò che aveva di mira l'imputato era porsi volontariamente in stato di alterazione mentale, ma non di totale incapacità di agire, sia pure temporanea. Anche ove non si voglia accedere a tale costruzione, si deve escludere l'elemento psichico del contestato reato, non potendo apprezzarsi nella specie un'azione genuinamente dolosa. Con ulteriori motivi di ricorso si è dedotta violazione di legge in relazione all'esclusione delle circostanze attenuanti generiche ed al riconoscimento della contestata recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si fonda su motivi già compiuta- mente valutati con esito negativo nell'impugnata sentenza, secondo un apparato argomentativo solido e convincente, nonché corretto sul piano dei principi giuridici tratti dalla elaborazione costituzionale e dall'esegesi di legittimità di questa Corte, pertanto scevro dai denunciati profili di violazione di legge. 1.1. Erronea giuridicamente è la costruzione proposta dal ricorrente onde ravvisare lo stato di necessità o, almeno, l'assenza del dolo tipico del reato. La Corte territoriale ha correttamente rilevato che l'elemento psichico è il dolo generico, costituito dalla consapevole volontà di allontanamento dall'abita- zione in ore serali, come invece vietato da una specifica prescrizione della misura di prevenzione, non rilevando affatto il mero motivo per cui tale prescrizione è stata nella specie violata. Risulta corretta la notazione dell'irrilevanza della giustificazione resa dal Genna, peraltro in nessun modo provata, per essersi volontariamente posto in condizione di incapacità, in quanto ciò non soltanto esclude a priori, .per espresso disposto normativo, la scriminante ex art. 54 cod. pen., ma non incide affatto sul dolo, anche considerando che - sia pure a monte, in tema di imputabilità - la legge esclude che l'azione commessa sotto effetto di sostanze stupefacenti, nel caso di specie volontariamente assunte, possa incidere sull'imputabilità (artt. 92 e 93 cod. pen.), anzi ove si trattasse di condizione preordinata al fine di commettere il reato o di prepararsi una scusa, la pena è addirittura aumentata. 1.2. Le doglianze riguardanti l'esclusione delle attenuanti ex art. 62 bis cod. pen. ed il riconoscimento della recidiva qualificata sono parimenti inammissibili, per avere la Corte palermitana congruamente motivato entrambi i profili: quanto alle prime si è indicata la particolare capacità a delinquere del Genna, gravato da diversi pregiudizi penali, sia contro il patrimonio che specifici, che invece sono stati valorizzati per riconoscere la contestata recidiva, risultando la vicenda in esame ulteriore ed amplificata espressione di pericolosità sociale, in quanto emblematica manifestazione del dispregio per le prescrizioni imposte dall'Autorità. In entrambi i casi vi è stata specifica valutazione ed indicazione delle ragioni che hanno indotto la Corte territoriale ad assumere tali determinazioni, in sintonia con l'esegesi di legittimità che, in termini generali, ha affermato che "In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione" (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Inoltre, "al fine di ritenere o esclùdere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente" (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Quanto alla recidiva, è stata compiuta la concreta verifica in ordine alla sussistenza degli elementi indicativi di una maggiore capacità a delinquere del reo, considerato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva rientra nell'esercizio dei poteri discrezionali del giudice, che deve fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo che giustifichi l'aumento di pena, come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 185 del 2015.2. Pertanto, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente
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