CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 17830/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di sorveglianza di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione della pena per il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen., ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolo, con laquale il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato, ai sensi dell’art.666 comma 2, e 678 cod. proc. pen., inammissibile la sua istanza di detenzione domiciliaree, con due distinti motivi, deduce la violazione di legge e contraddittorietà della motivazionein punto di diniego della misura alternativa considerato che il fine pena è inferiore a quattroanni di reclusione che il Giudice specializzato non avrebbe preso in considerazione «i diversiordini di esecuzione e/o di revoche e di carcerazione emessi dalla Procura»;ritenuto che il ricorso è inammissibile per genericità (non si indicano invero quali ordinidi carcerazione verrebbero in rilievo nel caso in scrutinio) e, comunque, manifestamenteinfondato poiché – come ha correttamente motivato il Giudice specializzato – il reato di cuiall’art. 416-bis cod. pen. è reato ostativo e non vi era spazio per alcuno scorporo, trattandosidell’unico titolo in esecuzione, sicché non vi è alcun cumulo o reato continuato da scorporareal fine di dichiarare espiata la pena per reati ostativi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profilidi colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto allequestioni dedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]