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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 14696/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierna ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Modena in data 9 gennaio 2019.

2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FERRAIOLI Carmine.

2.1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico.

Infatti, il ricorrente non si confronta con l'articolazione della motivazione del provvedimento impugnato nemmeno spendendo un singolo argomento di contrasto con la prospettata genericità dell'appello e articola considerazioni del tutto astratte senza alcun riferimento concreto a singoli passi della sentenza impugnata.

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consiglie7e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierna ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Modena in data 9 gennaio 2019. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato, FERRAIOLI Carmine. 2.1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico. Infatti, il ricorrente non si confronta con l'articolazione della motivazione del provvedimento impugnato nemmeno spendendo un singolo argomento di contrasto con la prospettata genericità dell'appello e articola considerazioni del tutto astratte senza alcun riferimento concreto a singoli passi della sentenza impugnata. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 Il Consiglie7e estensore [OSCURATO:PERSONA]