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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23890/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6123/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.

Livorno 16 febbraio 1940, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso il loro Studio, alla via G. Avezzana 1 come da procura in calce al ricorso ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Toscana sez. 5, n. 1/5/13, depositata in data 14 gennaio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 23 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] p remette d i aver ricevuto , in data 25 giugno 2008 , la notifica di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate determinava i ricavi dell'anno 2003 in euro 71.163,a fronte di quelli dichiarati per euro 25.526 , a ccerta ndo a i fini IRPEF e contributi previdenziali un reddito di impresa di € 56.961 a fronte di quello dichiarato di euro

11.324. In particolare l'Agenzia, pur non mettendo in discussione la formae la regolarità delle scritture e dando atto che i l ricorrente era risultato congruo e coerente in base a gli studi di settore , ravvisava però l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, icompensi e i corrispettivi dichiarati rispetto a quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell'attività svolta d i tassista.

Si procedeva pertanto a una rideterminazione analitico-induttiva degli stessi.

Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, la quale, con sentenza 24 novembre 2009, respingeva il ricorso del contribuente.

Quest'ultimo, pertanto, proponeva appello dinanzi alla commissione tributaria regionale di Firenze, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con sentenza 14 gennaio 2013, qui impugnata, ha accolto parzialmente l'appello, disponendo la riduzione del reddito di impresa accertato nella misura del 30%.

2. Avverso tale sentenzail contribuente ha proposto il ricorso in Cassazione, affidandoloa quattro motivi.

S i è costituit a a sua volta l'Agenzia con contro - ricorso per resistere all'impugnazione, proponendo altresìricorso incidentale affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 11, sesto comma , C ost., 132, secondo co mma , num. 4 cod proc. civ., 118, disp att. c od. p roc. civ ; 36 , D. Lgs. 31 dicembre 1992, n . 546, 156 cod . proc. civ., i n relazione all'art. 360, primo comma, num.4, cod. proc. civ.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione d ell'art . 12 , l . 27 luglio 2000, n . 212 in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.;

3. Con il terzo motivo denuncia omessa pronuncia su motivi di gravame, nullità della sentenza con riferimento agli artt. 112, 132 cod. p roc . civ. e 118 , d isp. at t. c od . p roc . civ. , in relazione all'art. 360, primocomma, num. 4, cod . proc. civ.

4. Con il quarto motivo denuncia motivazione insufficiente ed illogica supunti decisivi della controversia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. od omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.

5. Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art.39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e degli artt.2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.

6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Agenzia denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

In particolare, la pronuncia si sarebbe limitata ad addurre, dopo aver riconosciuto l'attendibilità degli elementi posti a base dell'accertamento, che fosse più corrispondente alle reali condizioni dell'attività svolta dal contribuente, così come risultante dagli attie dal dibattimento, apportare al reddito accertato una decurtazione della misura percentuale del 30%.

Ciò costituirebbe una palese omissione di esame di elementi addotti dall'Ufficio, che si traduce in una omissione di motivazione.

Infatti i giudici regionali non avrebbero spiegato il motivo di una riduzione del reddito e di tale quantificazione, nella misura de l 30%.

Peraltro, l'accertamento era stato già adottatodall’Agenzia in un'ottica prudenziale per il contribuente.

A tale proposito, l'Ufficio aveva preso in considerazione l e doglianze di parte , circa l'utilizzo promiscuo della macchina e le asserite corse a vuoto del percorso dall'abitazione di residenza al luogo di svolgimento dell'attività.

Inoltre, si era presa in considerazione una tariffa minima complessiva di euro 6,87 che, a prescindere dalla conoscenza o meno del piano tariffario approvato, sulla b ase della comune esperienza risulterebbesicuramente di per sé esigua.

Pertanto la riduzione del 30% del reddito accertato non solo era palesemente non motivata, ma non avrebbe neanche alcun tipo di giustificazione.

7. Con memoria 13 maggio 2022, parte ricorrente principale ha espressamente rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. a seguito di presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119/2018.

Tuttavia non vi è prova della corrispondenza fra i titoli menzionati nell’istanza di definizione agevolata, pure depositata, e quelli oggetto di impugnazione, né vi è prova dell’avvenuto versamento di una rata o del saldo dell’importo previsto in base alla prefata disposizione.

L’atto di rinuncia non risulta poi notificato alla controparte.

Tuttavia va sottolineato che in base alla giurisprudenza di questa Corte “La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese” (Cass. 24/12/2019, n.34429).

Nella specie in effetti la rinuncia è stata depositata e l’Agenzia nulla ha rilevato circa la mancata notificazione della stessa.

Va dunque dichiarata l’estinzione parziale del giudizio in relazione alla rinunciaal ricorso principale.

8. Va quindi esaminato il ricorso incidentale, posto che in caso di estinzione per rinuncia, non si produce l’effetto stabilito dall’art.334, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez.

U.19/04/2011, n. 8925).

Infatti la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, per cui l’assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale, finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale.

Nel merito il motivo del ricorso incidentale è fondato.

Infatti il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (Cass. 25/06/2019, n. 16960), mentre nella specie la decisione di decurtare del trenta per cento il reddito accertato appare proprio dettata da una finalità equitativa, peraltro senza motivare in ordine agli elementi già presi in considerazione dall’Ufficio.

9. L’accoglimento del ricorso incidentale determina la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR in altra composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

10. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione parziale del giudizio riguardo al solo ricorsoprincipale.

Accoglie il ricorso incidentale e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando Commissione tributaria regionale della Toscana in dive

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6123/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n. Livorno 16 febbraio 1940, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso il loro Studio, alla via G. Avezzana 1 come da procura in calce al ricorso ricorrente– contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, - controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale della Toscana sez. 5, n. 1/5/13, depositata in data 14 gennaio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 23 giugno 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] p remette d i aver ricevuto , in data 25 giugno 2008 , la notifica di un avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate determinava i ricavi dell'anno 2003 in euro 71.163,a fronte di quelli dichiarati per euro 25.526 , a ccerta ndo a i fini IRPEF e contributi previdenziali un reddito di impresa di € 56.961 a fronte di quello dichiarato di euro 11.324. In particolare l'Agenzia, pur non mettendo in discussione la formae la regolarità delle scritture e dando atto che i l ricorrente era risultato congruo e coerente in base a gli studi di settore , ravvisava però l'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, icompensi e i corrispettivi dichiarati rispetto a quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell'attività svolta d i tassista. Si procedeva pertanto a una rideterminazione analitico-induttiva degli stessi. Il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Firenze, la quale, con sentenza 24 novembre 2009, respingeva il ricorso del contribuente. Quest'ultimo, pertanto, proponeva appello dinanzi alla commissione tributaria regionale di Firenze, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale, con sentenza 14 gennaio 2013, qui impugnata, ha accolto parzialmente l'appello, disponendo la riduzione del reddito di impresa accertato nella misura del 30%. 2. Avverso tale sentenzail contribuente ha proposto il ricorso in Cassazione, affidandoloa quattro motivi. S i è costituit a a sua volta l'Agenzia con contro - ricorso per resistere all'impugnazione, proponendo altresìricorso incidentale affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 11, sesto comma , C ost., 132, secondo co mma , num. 4 cod proc. civ., 118, disp att. c od. p roc. civ ; 36 , D. Lgs. 31 dicembre 1992, n . 546, 156 cod . proc. civ., i n relazione all'art. 360, primo comma, num.4, cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione d ell'art . 12 , l . 27 luglio 2000, n . 212 in relazione all'art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ.; 3. Con il terzo motivo denuncia omessa pronuncia su motivi di gravame, nullità della sentenza con riferimento agli artt. 112, 132 cod. p roc . civ. e 118 , d isp. at t. c od . p roc . civ. , in relazione all'art. 360, primocomma, num. 4, cod . proc. civ. 4. Con il quarto motivo denuncia motivazione insufficiente ed illogica supunti decisivi della controversia, in relazione all’art.360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. od omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. 5. Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art.39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 e degli artt.2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, cod. proc. civ. 6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale l’Agenzia denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ovvero omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. In particolare, la pronuncia si sarebbe limitata ad addurre, dopo aver riconosciuto l'attendibilità degli elementi posti a base dell'accertamento, che fosse più corrispondente alle reali condizioni dell'attività svolta dal contribuente, così come risultante dagli attie dal dibattimento, apportare al reddito accertato una decurtazione della misura percentuale del 30%. Ciò costituirebbe una palese omissione di esame di elementi addotti dall'Ufficio, che si traduce in una omissione di motivazione. Infatti i giudici regionali non avrebbero spiegato il motivo di una riduzione del reddito e di tale quantificazione, nella misura de l 30%. Peraltro, l'accertamento era stato già adottatodall’Agenzia in un'ottica prudenziale per il contribuente. A tale proposito, l'Ufficio aveva preso in considerazione l e doglianze di parte , circa l'utilizzo promiscuo della macchina e le asserite corse a vuoto del percorso dall'abitazione di residenza al luogo di svolgimento dell'attività. Inoltre, si era presa in considerazione una tariffa minima complessiva di euro 6,87 che, a prescindere dalla conoscenza o meno del piano tariffario approvato, sulla b ase della comune esperienza risulterebbesicuramente di per sé esigua. Pertanto la riduzione del 30% del reddito accertato non solo era palesemente non motivata, ma non avrebbe neanche alcun tipo di giustificazione. 7. Con memoria 13 maggio 2022, parte ricorrente principale ha espressamente rinunciato al ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. a seguito di presentazione di istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119/2018. Tuttavia non vi è prova della corrispondenza fra i titoli menzionati nell’istanza di definizione agevolata, pure depositata, e quelli oggetto di impugnazione, né vi è prova dell’avvenuto versamento di una rata o del saldo dell’importo previsto in base alla prefata disposizione. L’atto di rinuncia non risulta poi notificato alla controparte. Tuttavia va sottolineato che in base alla giurisprudenza di questa Corte “La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese” (Cass. 24/12/2019, n.34429). Nella specie in effetti la rinuncia è stata depositata e l’Agenzia nulla ha rilevato circa la mancata notificazione della stessa. Va dunque dichiarata l’estinzione parziale del giudizio in relazione alla rinunciaal ricorso principale. 8. Va quindi esaminato il ricorso incidentale, posto che in caso di estinzione per rinuncia, non si produce l’effetto stabilito dall’art.334, secondo comma, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U.19/04/2011, n. 8925). Infatti la parte destinataria della rinuncia non ha alcun potere di opporsi all'iniziativa dell'avversario, per cui l’assimilazione di tale ipotesi a quelle dell'inammissibilità e dell'improcedibilità dell'impugnazione principale, finirebbe per rimettere l'esito dell'impugnazione incidentale tardiva all'esclusiva volontà dell'impugnante principale. Nel merito il motivo del ricorso incidentale è fondato. Infatti il giudice tributario non è dotato di poteri di equità sostitutiva, dovendo fondare la propria decisione su giudizi estimativi, di cui deve dar conto in motivazione in rapporto al materiale istruttorio (Cass. 25/06/2019, n. 16960), mentre nella specie la decisione di decurtare del trenta per cento il reddito accertato appare proprio dettata da una finalità equitativa, peraltro senza motivare in ordine agli elementi già presi in considerazione dall’Ufficio. 9. L’accoglimento del ricorso incidentale determina la cassazione della sentenza d’appello con rinvio alla CTR in altra composizione, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 10. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782) P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione parziale del giudizio riguardo al solo ricorsoprincipale. Accoglie il ricorso incidentale e cassa in relazione la sentenza impugnata, rinviando Commissione tributaria regionale della Toscana in dive
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