CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35073/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8878/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, via degli Scipioni 297 è elettivamente domiciliato; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (già MINISTERO DELL’AMBIENTE E [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]), rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1805/2020 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 362/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 31/3/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], dirigente di seconda fascia del Ministero dell’Ambiente, si vide revocato, in data 12 agosto 2002, l’incarico di preposto alla Direzione dello [OSCURATO:PERSONA], in seguito all’entrata in vigore della L. 145/2002 (c.d. “spoil system”), ricevendo soltanto, in data 4.12.2002, una diversa proposta contrattuale, mai sottoscritta e mai attuata, rientrando egli solo successivamente nella posizione di dirigente di seconda fascia, con trasformazione del rapporto a tempo parziale dal giugno 2003 e quindi collocamento in aspettativa non retribuita dal settembre 2005; 2. egli ha quindi agito davanti al Tribunale di Roma, per chiedere la reintegra nelle funzioni, nella posizione giuridica e nel trattamento economico propri dell’incarico originario di cui assumeva l’illegittima revoca, oltre al risarcimento del danno; 3. la domanda veniva parzialmente accolta dal Tribunale di Roma che, pur ritenendo legittima la revoca dell’incarico, sosteneva che il Ministero non avesse dimostrato di avere adempiuto agli obblighi di riassegnazione previsti dalla disciplina transitoria della sopravvenuta L. 145/2007, condannando quindi al pagamento in favore del La Camera dell’importo di euro 89.531,33; 4. la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di prime cure, prendendo atto della intervenuta declaratoria di illegittimità (Corte Costituzionale 23 marzo 2007, n. 103) della normativa sulla cui base era stata disposta la revoca dell’incarico, ha dapprima riconosciuto, con sentenza non definitiva di condanna generica, il diritto del La Camera a svolgere l’incarico originario o altro equivalente fino al termine stabilito ed il diritto al pagamento delle differenze retributive tra quelle previste per l’incarico revocato e quelle proprie dell’incarico successivamente attribuito, limitatamente al periodo che ancora residuava fino alla scadenza naturale dell’incarico; 5. con successiva sentenza definitiva, la medesima Corte d’Appello condannava il Ministero al pagamento della somma di euro 233.004,30 per il titolo di cui alla sentenza non definitiva, oltre accessori ed oltre al risarcimento del danno alla professionalità in misura pari all’indennità di posizione di direttore generale per il periodo agosto 2002-agosto 2005, con rigetto di ogni altra domanda risarcitoria; 6. le sentenze di appello sono state tuttavia successivamente cassate in sede di legittimità, ritenendo questa S.C. (Cass. 8 novembre 2017, n. 26469) che, quanto alla revoca dell’incarico, era satisfattivo il risarcimento in forma specifica e non si poteva ravvisare colpa – e quindi un obbligo risarcitorio - del Ministero prima della sentenza della Corte Costituzionale; 7. la S.C. riteneva invece che l’avere reso il ricorrente inoperoso o sottoutilizzato costituisse comunque comportamento illegittimo; 8. su tali basi rinviava la causa al fine di determinare quali, tra gli importi liquidati in secondo grado, fossero da riconnettere all’uno o all’altro titolo causativo, nel senso che si sarebbe dovuto riconoscere solo quanto conseguente allo svuotamento di mansioni o di demansionamento successivo alla revoca dell’incarico; 9. la Corte d’Appello di Roma, quale giudice del rinvio, oltre a ribadire il diritto del La Camera allo svolgimento dell’originario incarico fino alla sua naturale scadenza, ha confermato la sola condanna del Ministero al pagamento a titolo risarcitorio dell’indennità di posizione del dirigente generale, rigettando ogni altra domanda; 10. avverso tale pronuncia il La Camera ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, resistito da controricorso del Ministero; 11. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 12. il ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione (art. 360, co. 1, nn. 3 e 4 c.p.c.) dei principi di diritto – ex art. 384 c.p.c. – sanciti dall’ordinanza rescindente della Suprema Corte, sostenendo che quest’ultima sarebbe stata elusa nella parte in cui essa aveva chiesto al giudice del rinvio di chiarire quali danni fossero da riferire alla revoca ante tempus e quali al comportamento scorretto ed aggiungendo che sarebbe stato indebitamente accorpato nel danno alla professionalità il risarcimento conseguente al comportamento contrario a buona fede e correttezza, con ciò ponendosi in contrasto con la pronuncia della S.C. la quale, sul capo relativo al danno alla professionalità, nulla aveva osservato; 2. il collegio ritiene che il motivo sia inammissibile; 3. è indubbio che questa S.C. abbia cassato affinché il giudice del rinvio definisse quanto, della somma di 233 mila euro fosse da riferire alla mancata prosecuzione dell’incarico revocato per spoil system, non attribuibile per assenza di colpa datoriale fino al momento della declaratoria di incostituzionalità e quanto – si riporta tes tualmente la sentenza della S.C - al « comportamento inadempiente della P.A. consistente nel comportamento tenuto in violazione dei canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.: l'Amministrazione, dopo la revoca dell'incarico dirigenziale di prima fascia, aveva sostanzialmente tenuto inoperoso il La Camera, il quale non aveva ricevuto più alcun incarico né aveva più svolto alcuna attività sia prima che dopo il 10 ottobre 2003 (data in cui aveva richiesto e ottenuto il part-time con orario lavorativo ridotto 50%), protraendosi tale situazione sino al settembre 2005 (epoca in cui richiese ed ottenne di essere collocato in aspettativa non retribuita); il Ministero non aveva sollecitato l'adempimento dell'incarico di studio o proposto altro incarico, sostanzialmente accettando che il dipendente rimanesse del tutto inattivo; inoltre, l'Amministrazione non aveva esternato le ragioni per le quali il La Camera non era stato valutato nel momento della nuova assegnazione del medesimo incarico o altro incarico equivalente», il tutto sul presupposto – si cita ancora – che « non è chiaramente desumibile dalla sentenza non definitiva quali siano le componenti di danno ascritte all'uno o all'altro titolo causativo, né tale specificazione risulta dalla sentenza definitiva che si è limitata a liquidare i danni richiamando "il titolo di cui alla sentenza non definitiva"»; 4. la Corte d’Appello di Roma, in sede di rinvio, ha confermato la pronuncia della condanna in forma specifica e quanto al danno, ha confermato la condanna per il danno alla professionalità – peraltro già sostanzialmente avallata da questa S.C. nel primo giudizio presso di essa - conseguente al period o di inattività e depauperamento delle mansioni in misura pariall’indennità di posizione prevista per il dirigente generale dal 12.8.2002 al 31.8.2005; 5. il motivo di ricorso per cassazione – pur lamentando il difetto di liquidazione di un qualche danno –non esplicita di quale danno si tratti, riferendosi genericamente al «risarcimento conseguente al comportamento inadempiente …. in violazione dei principi di buona fede e correttezza» 6. si tratta di formulazione assolutamente generica, in cui non è evidenziato il bene della vita di cui sarebbe mancata l’attribuzione, non potendosi ammettere, stante la necessaria specificità dei motivi di ricorso (art. 366 c.p.c.), che si trascuri di evidenziare, al fine di tratteggiare con nitidezza la censura dispiegate in sede di legittimità, che cosa sarebbe stato indebitamente omesso di quantificare e per quali precise ragioni di danno; 7. ancora non costituisce specificazione del danno rivendicato la censura in ordine all’accorpamento che si assume la Corte d’Appello avrebbe realizzato tra danno alla professionalità e danno conseguente all’inadempimento in violazione dei principi di buona fede e correttezza; 8. l’insistenza sulle violazioni di buona fede e correttezza resta infatti parimenti generica, dovendosi confermare come non si possa confondere il danno (che è lesione di un bene giuridico da individuare e specificare e concretamente individuato dalla Corte di merito nella professionalità) con la causa di esso (il comportamento scorretto), in quanto il mero illecito non attribuisce un diritto in sé ad un risarcimento, in mancanza della specificazione del bene della vita che da esso sia stato leso e che necessiti di risarcimento ulteriore a quello già ristorato con la condanna espressa dal giudice del rinvio (la professionalità), senza contare che la S.C. ha già rigettato, con formazione sul punto del giudicato interno, la domanda relativa al danno c.d. esistenziale; 9. neppure può rimettersi al giudicela ricerca e individuazione di quanto in ipotesi non valutato o non correttamente valutato, in quanto il giudizio di cassazione presuppone, come si desume dall’art. 360 c.p.c. e poi dall’insieme dei requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., che sia la parte ad individuare le specifiche ragioni di illegittimità che essa intenda denunciare, non potendosi fare confusione con il processo o i gravami di merito, in cui il giudice è chiamato ad un giudizio da svolgere sulla completezza del materiale acquisito in causa, senza la mediazione selettiva del motivo impugnatorionei più rigorosi termini previsti per il ricorso per cassazione; 10. è pertanto nel motivo – e non nell’insieme degli atti o in deduzioni più o meno rinvenibili nella narrativa processuale - che deve risulta re enucleatala specifica ragione di illegittimità denunciata e su cui la S.C. è, altrettanto selettivamente, chiamata a pronunciarsi; 11. ovviamente non possono poi valorizzarsi specificazioni integrative contenute nella memoria finale, tenuto conto del consolidato principio secondo cui nel giudizio di cassazione le memorie finali non possono sopperire a difetti originari del ricorso (C. 30760/2018; C. 17603/2003); 12. alla pronuncia di inammissibilità segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento i n favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre speseprenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo un