CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04542/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 05361-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 66, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - avverso la sentenza n. 2120/2020 della Corte d’appello di Catania, depositata il 9/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 settembre2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Per quanto interessa il presente giudizio, il Tribunale di Catania con sentenza n. 4938/2018 ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria tra i germani [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di alcuni beni e a [OSCURATO:PERSONA] la proprietà di altri beni, ponendo a carico di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di conguaglio il pagamento della somma di euro 346.000. 2. La sentenza è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] in via principale e in via incidentale da [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’appello di Catania –con sentenza 9 dicembre 2020, n. 2120 – ha accolto l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] e ha rigettato quella di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso la sentenza della Corte d’appello [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le intimate Viviana C a lanna, [OSCURATO:PERSONA] sardi e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata dal ricorrente e dalla controricorrente. Con atto del 3 gennaio 2022 la controricorrente ha chiesto a questa Corte di dichiarare l’avvenuta cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente prestato acquiescenza alla sentenza (in un atto di opposizione agli atti esecutivi ha richiamato la sentenza impugnata, ritenendola valida e legittima). L’istanza va respinta, non potendo assumere rilievo nel presente processo la circostanza che in un altro processo il ricorrente abbia fatto richiamo alla sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in settemotivi: 1) il primo motivo denuncia violazione degli artt. 112, 152 e 277 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto le contestazioni del ricorrente tardive ai sensi dell’art. 157 c.p.c.; 2)il secondo motivo solleva violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 277 e 789 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la Corte d’appello ha totalmente omesso di pronunciarsi sui rilievi dell’esponente circa il fatto che il Tribunale non aveva correttamente applicato l’art. 789 c.p.c.; 3) il terzo motivo fa valere violazione e falsa applicazione degli artt. 88, 101, 112, 157, 189 e 190, 277, 345 e 346 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto la Corte d’appello non ha considerato che la parte ha facoltà di criticare e contestare i risultati della consulenza tecnica d’ufficio in ogni momento; 4) il quarto motivo solleva “violazione, falsa e omessa applicazione dell’art. 9 d.P.R. n. 380/2001 come modificato in Sicilia dall’art. 4 legge regionale siciliana n. 16/2016, error in procedendo, difetto di motivazione, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, erronea valutazione del citato art. 9 del d.P.R. n. 380/2001 come modificato in Sicilia”; 5) il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., in quanto il giudice di merito ha rilevato d’ufficio le pretese preclusioni ex art. 157 c.p.c., fondando su di esse la sua decisione, senza attivare il contraddittorio sulla questione; 6) il sesto motivo fa valere violazione e falsa applicazione dell’art. 157 c.p.c. perché i giudici di merito hanno applicato l’art. 157 alle contestazioni delle risultanze peritali, contestazioni che non sono riconducibili alla categoria della nullità; 7) il settimo motivo contrasta l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la difesa del ricorrente “non ha indicato le circostanze da cui sarebbe derivata la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. I motivi non possono essere accolti. Il primo e il terzo, nonché il quinto, il sesto e il settimo motivo sono tra loro strettamente connessi e contrastano tutti la sentenza impugnata laddove questa ha ritenuto tardive le contestazioni alla proposta di divisione formulate dal ricorrente. Ha ragione il ricorrente nel confutare l’affermazione della Corte d’appello per cui le contestazioni del ricorrente alla consulenza tecnica dovevano ritenersi tardive perché non sono state formulate entro il termine di cui all’art. 157 c.p.c. Secondo la recente pronuncia delle sezioni unite n. 5624/2022, “le contestazioni e i rilievi critici delle parti allaconsulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, ma si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio”.Dopo avere ritenuto tardive le contestazioni, la Corte d’appello le ha però esaminate nel merito, ritenendole non fondate, escludendo che vi siano stati errori nella valutazione del consulente tecnico d’ufficio sulla destinazione urbanistica del fondo e nel frazionamento da questi posto in essere (cfr. le pp. 15-17 della sentenza impugnata). Il rigetto delle critiche rivolte alla consulenza tecnica ha comportato – ha affermato la Corte d’appello (p. 17 della sentenza impugnata) – l’assorbimento della doglianza circa l a tempestività delle eccezioni sollevate in primo grado dal ricorrente rispetto alla non esecutività della consulenza tecnica d’ufficio: è quindi infondato il secondo motivo, che lamenta il vizio di omessa pronuncia e di omesso esame di un fatto decisivo. Il quarto motivo, infine, contestando il rigetto nel merito delle doglianze rivolte dal ricorrente alla consulenza tecnica d’ufficio, lamenta “l’obiettiva deficienza” del procedimento logico che ha indotto il giudice d’appello al suo errato convincimento in ordine alla destinazione urbanistica del bene. Il motivo si sostanzia quindi in una censura dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito che non è proponibile davanti a questa Corte di legittimità, censura che comunque non si confronta con quanto sottolineato dal giudice d’appello, ossia come il ricorrente non avesse indicato quale diverso e maggiore valore avrebbe avuto la particella in questione, quali porzioni sarebbero state interessate da una diversa destinazione urbanistica e quale incidenza potesse avere avuto la stessa sulla stima effettuata dal consulente tecnico d’ufficio. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorsoe condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ric