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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 15986/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2019 del GIP TRIBUNALE di MILANOi dato avviso alle parti; L _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ex art. 444 cod. proc. pen., per i reati di bancarotta, a lui ascritti in qualità di amministratore unico e liquidatore della società "Dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 17 settembre 2015; Considerato che la doglianza proposta - che deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. - è manifestamente infondata, perché il Tribunale ha espressamente escluso la possibilità di addivenire a una pronuncia liberatoria; è generica poiché non indica quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre alla decisione richiesta; e, soprattutto, esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] osini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2019 del GIP TRIBUNALE di MILANOi dato avviso alle parti; L _ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ex art. 444 cod. proc. pen., per i reati di bancarotta, a lui ascritti in qualità di amministratore unico e liquidatore della società "Dell'[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 17 settembre 2015; Considerato che la doglianza proposta - che deduce l'assenza di motivazione sull'art. 129 cod. proc. pen. - è manifestamente infondata, perché il Tribunale ha espressamente escluso la possibilità di addivenire a una pronuncia liberatoria; è generica poiché non indica quali elementi concreti avrebbero dovuto condurre alla decisione richiesta; e, soprattutto, esula dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] osini [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15986/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris