Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 34850/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del denaro. f • [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, in relazione alla detenzione di grammi 5,9982 di cocaina, disponendo la confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce violazione della legge penale in relazione alla disposta confisca della somma di 335,00 euro rinvenuta all'atto della perquisizione, del tutto priva di motivazione.

3. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. Rileva questa Corte che nel disporre la confisca della somma sequestrata all'imputato, la sentenza non ha espresso alcuna valutazione a riguardo della sussistenza dei suoi presupposti, così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciato.

3. Premesso che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248), costituisce jus receptum, applicabile anche alla fattispecie in esame, il principio secondo il quale, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d.

I. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica. (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358 - 01).3.

Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa persona f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2025 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla confisca del denaro. f • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti in relazione al delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificata l'originaria imputazione, in relazione alla detenzione di grammi 5,9982 di cocaina, disponendo la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che, con atto del difensore, deduce violazione della legge penale in relazione alla disposta confisca della somma di 335,00 euro rinvenuta all'atto della perquisizione, del tutto priva di motivazione. 3. Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. Rileva questa Corte che nel disporre la confisca della somma sequestrata all'imputato, la sentenza non ha espresso alcuna valutazione a riguardo della sussistenza dei suoi presupposti, così incorrendo nella violazione di legge e nel vizio di motivazione denunciato. 3. Premesso che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248), costituisce jus receptum, applicabile anche alla fattispecie in esame, il principio secondo il quale, in tema di patteggiamento, la sinteticità della motivazione tipica del rito non può estendersi all'applicazione della misura di sicurezza della confisca, sicché il giudice che dispone l'ablazione obbligatoria di denaro o di beni ai sensi dell'art. 12-sexies d. I. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (oggi art. 240-bis cod. pen.), ha l'obbligo di motivare sia sulle ragioni per cui non ritiene attendibili giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati, sia sull'esistenza di una sproporzione tra i valori patrimoniali accertati ed il reddito dell'imputato o la sua effettiva attività economica. (Sez. 1, n. 17092 del 02/03/2021, Syziu, Rv. 281358 - 01).3. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca della somma di denaro, con rinvio al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce, in diversa persona f
Sentenza Cassazione n. 34850/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris