CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27783/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8277/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in calce al ricorso per cassazione (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (domicilio digitale PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata n. 220/02/23 depositata il 26/09/2023; Oggetto: iva –operazioni oggettivamente inesistenti Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - a seguito di verifica della Guardia di Finanza, l’Ufficio contestava alla società ricorrente la oggettiva inesistenza delle prestazioni di sponsorizzazione rese dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e riportate nella fattura n. 18 del 10.11.2014 di imponibile pari ad € 75.000,00 ed IVA pari ad € 16.500,00 e nella fattura n. 19 del 10.12.2014 di imponibile pari ad € 55.000,00 ed IVA pari ad € 12.100,00 e ulteriormente, contesta la detraibilità dell’IVA, ai sensi dell’art. 54 del D.p.r. 633/1972, esposta in detrazione nel periodo d’imposta 2015; - ricorreva [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - il giudice di primo grado rigettava il ricorso; appellava la contribuente; - con la sentenza di secondo grado la CGT della Basilicata confermava la statuizione di primo grado; essa da un lato riteneva provato lo svolgimento di prestazioni di sponsorizzazione, per importi annuali rientranti nella media aritmetica rinveniente dagli ulteriori contratti di sponsorizzazione stipulati dalla medesima società di calcio, nello stesso periodo e con altre importanti aziende del luogo; d’altro canto ha ritenuta mancante “una prova certa ed idonea a comprovare di avere effettivamente sostenuto i relativi costi delle prestazioni di sponsorizzazione riportati nelle fatture contestate, che non risultano pagate con tracciabilità né, tantomeno, essere state oggetto di compensazione”. Ciò alla luce sia dell’assenza di pagamenti delle fatture; dell’assenza di documentazione attestante la promozione di azioni dirette al Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] recupero del credito da parte della A.S. Melfi; del mancato versamento dell’Iva dovuta da parte della A.S. Melfi; del difetto di prova sull’affermata estinzione mediante compensazione con la proprietà Moretti; - ricorre a questa Corte con un solo motivo di impugnazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; - resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; - il Consigliere delegato ha depositata proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c., alla quale ha fatto seguito il deposito ad opera della ricorrente di istanza di decisione Collegiale; Considerato che: - la sola censura dedotta in ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 c. 2 n. 4 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice di appello reso motivazione esposta apparente e contraddittoria; - dopo aver svolto ampie premesse in fatto sia in ordine rapporti commerciali tra la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., sia in ordine alla contestazione di inesistenza oggettiva (per c.d. “sovraffatturazione”) delle prestazioni rese dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sia sulla prova fornita da parte della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in merito alla effettività delle prestazioni rese da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e sulla congruità del corrispettivo, parte ricorrente – con inizio a pag. 25 del proprio atto – sostiene che le affermazioni espresse dal giudice di merito in motivazione viziano di nullità la sentenza in quanto la motivazione si manifesta viziata da incoerenza sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità manifesta. [OSCURATO:PERSONA]. Est. [OSCURATO:PERSONA] lamentata illogicità, difatti – secondo la società contribuente - vizia le regole sul riparto dell’onere della prova in tema di c.d. “sovraffatturazione” quantitativa; - il motivo è infondato; - questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione della sentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su quali elementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, pur indicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almeno chiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere un adeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Cass. Sez. Un., 3 novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1° marzo 2022, n. 6758). La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione è apparente anche quando, ancorché graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (Cass. 1° marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche 5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenzi una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio (Cass. 14 febbraio 2020, n. 3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazione sia basata su un giudizio generale e astratto (Cass., 15 febbraio 2024, n. 4166). Nel caso di Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] specie, la motivazione non è apparente, avendo la CGT di secondo grado dato conto delle deduzioni delle parti – che ha analiticamente valutato – esprimendo all’esito le ragioni del decisum con chiara individuazione ed esposizione dell’iter logico-giuridico, ampiamente articolato, seguito per addivenire alla decisione; così operando essa ha reso motivazione il cui contenuto si pone al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” con riguardo ai profili oggetto di censura (Cass. SS. UU. Sent. 7 aprile 2014, n. 8053); - in conclusione, il ricorso va rigettato; - le spese processuali seguono la soccombenza; - poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 28540 del 13 ottobre 2023; Cass. Sez. Un., Ordinanza n. 27195 del 22 settembre 2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15 novembre 2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380 - bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d. Lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente; - debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di euro 3.000,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di euro 1.500,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende; P.Q.M rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 6.000,00, oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di euro 3.000,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte controricorrente e infine dell’ancora ulteriore somma di euro 1.500,00 ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c