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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15482/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].I [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso.

Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla deduzioni difensive in punto di mancato riconoscimento della subvalenza della recidiva e sul discostamento dal minimo edittale della pena base.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 1 dicembre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].I [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso. Ritenuto che il motivo sul vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena non appare scandito dalla necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata, la quale si è puntualmente soffermata sulla deduzioni difensive in punto di mancato riconoscimento della subvalenza della recidiva e sul discostamento dal minimo edittale della pena base. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1 dicembre 2
Sentenza Cassazione n. 15482/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris